Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18229 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 13,

presso lo studio dell’avvocato DI LASCIO SEBASTIANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato METAFUNE DANIELE,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BARI del 25/10/06, depositata il 29/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

OSSERVA

1. B.A. propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memorie) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza n. 94/8/06, depositata il 29-06-07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Ilor relativo all’anno di imposta 1990, la C.T.R. Puglia riformava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente), e, in particolare, (per quel che in questa sede ancora rileva) riteneva validamente instaurato il contraddittorio affermando: che la notifica dell’atto d’appello era stata effettuata per posta al domicilio eletto presso l’avvocato Lovaglio ed al successivo domicilio eletto presso il ragionier D.N.; che l’Ufficio non aveva provveduto alla notifica presso il nuovo indirizzo del secondo domiciliatario;

che il trasferimento non comunicato del domicilio eletto impone l’applicazione delle modalità previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, ultimo comma.

2. Con un unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, la ricorrente sostiene la nullità della sentenza e del procedimento per inesistenza della notifica dell’atto d’appello, posto che esso risulta notificato a mezzo del servizio postale all’avvocato Lovaglio, non più procuratore domiciliatario della parte in quanto sostituito dal ragionier D.N., mentre la notifica a quest’ultimo non risulta andata a buon fine per trasferimento dello studio in altra sede. La contribuente aggiunge che il deposito dell’atto d’appello in segreteria al fine di adempiere alle formalità della costituzione in giudizio non costituisce notifica presso la segreteria della commissione.

La censura è fondata nei termini di cui in prosieguo. Premesso che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la relazione ex art. 380 bis c.p.c. è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio (v. SU n. 7433 del 2009), è da rilevare che il collegio, all’udienza dell’1.12.2 009, ritenuto che sussistessero i presupposti per l’esame del ricorso nel merito, disponeva rinvio a nuovo ruolo per acquisire i fascicoli d’ufficio dei giudizi di primo grado e di appello (non risultanti agli atti) al fine di valutare la censura proposta.

Dall’esame dei fascicoli suddetti (consentito a questo giudice dalla natura della censura proposta) risulta una iniziale nomina dell’avvocato Lovaglio come procuratore domiciliatario, seguita dalla sua sostituzione col ragionier D.N. – non notificata alla controparte – e da una successiva richiesta di discussione in pubblica udienza in data 14-10-2004 proveniente dal ragionier D. N. – in qualità di difensore, “come da incarico in atti”- che risulta spedita con raccomandata alla controparte anche se manca la prova del ricevimento (che tuttavia può essere desunta dal fatto che la controparte conosceva l’elezione di domicilio presso il ragionier D.N., avendo tentato la notifica dell’atto d’appello presso il suo studio).

Tanto premesso, la notifica dell’atto d’appello all’avvocato Lovaglio non è utile alla valida instaurazione del contraddittorio (in quanto trattasi di difensore domiciliatario che è stato sostituito e la sostituzione è stata portata per tempo a conoscenza della controparte), mentre la notifica al nuovo domiciliatario non risulta andata a buon fine perchè trasferimento dall’indirizzo indicato nella elezione di domicilio.

In proposito, premesso che la previsione di una apposita disciplina in ordine ai luoghi della notifica degli atti del processo tributario esclude che si possa tout court applicare in questo ambito i principi di diritto affermati con riguardo al processo civile, occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità formatasi con riguardo al processo tributario, in ipotesi di mancata notifica dell’atto d’appello presso il domiciliatario eletto perchè lo studio di questi risulta trasferito, ed in assenza di comunicazione della variazione dell’indirizzo, la notifica non può in nessun caso ritenersi comunque effettuata, dal momento che il domiciliatario, a differenza della parte per quanto concerne la residenza o il domicilio dichiarato, non ha l’onere di indicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio.(v. cass. n. 7990 del 92). E’ da aggiungere che nel caso di specie, avendo l’agente postale notificatore omesso la notifica restituendo la raccomandata, deve ritenersi che ciò sia stato fatto ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 9, comma 4, per essere sconosciuta la sede ove il domiciliatario aveva trasferito il proprio studio e che pertanto ricorra nella specie l’ipotesi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3, di assoluta incertezza circa l’effettivo luogo di elezione di domicilio con la conseguenza che, non potutasi effettuare la notifica presso il luogo indicato dalla parte in atti, la stessa (in assenza di apposite ricerche della nuova sede dello studio e di un nuovo tentativo di notifica da parte dell’Ufficio finanziario) doveva essere effettuata presso la segreteria della commissione tributaria (cfr. Cass 5118/98). E’ inoltre da evidenziare che nella specie la notifica dell’impugnazione presso la segreteria della commissione tributaria non risulta effettuata, non potendo ad essa equipararsi il deposito dell’atto di impugnazione consegnato o spedito per posta effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, posto che tale adempimento rileva esclusivamente ai fini della regolarità della costituzione in giudizio e non si presenta sostitutivo della necessaria notifica (v. cass. n. 11223 del 2002). Da quanto esposto consegue che nel caso di specie la notifica deve ritenersi inesistente in quanto mai effettuata nè all’ultimo domicilio eletto – essendosi trattato di un tentativo non andato a buon fine – nè presso la segreteria della commissione.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.

Atteso lo sviluppo processuale della vicenda, si dispone la compensazione delle spese del giudizio d’appello, e la condanna della soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa le spese del giudizio di appello e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.100,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 08 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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