Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18229 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. I, 02/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 02/09/2020), n.18229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 35888/2018 r.g. proposto da:

D.D., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Nicoletta Masuelli, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Torino, Via Delle Alpi n. 9.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro rappresentato e difeso ex

lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Torino, depositato in data

24.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

8/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

letta la requisitoria scritta della Procura generale presso la Corte

di Cassazione, che, nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott.ssa Francesca Ceroni, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da D.D., cittadino del (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato nel (OMISSIS) e di essere di fede musulmana e di etnia (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese per l’accusa di essere omosessuale, condizione che nel Senegal viene perseguita penalmente.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Senegal, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che non era stata provata una condizione di soggettiva vulnerabilità collegata al rischio di rientrare nel Senegal (ove comunque è garantito il rispetto dei diritti fondamentali del cittadino) e perchè la pur dimostrata integrazione sociale non rappresentava condizione di per sè sufficiente a ritenere fondata la domanda di protezione umanitaria.

2. Il decreto, pubblicato il 24.10.2018, è stato impugnato da D.D. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, come introdotti dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, lett. g, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2007, nonchè violazione degli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva UE 2013/32 ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in riferimento alla mancata audizione del richiedente.

3. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 14, lett. b) e c) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione degli artt. 1 e 33 Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 6,7 e 8 e dell’art. 10 Cost..

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo e del difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

4. Ritiene il Collegio che, in riferimento alle censure sollevate dal ricorrente nel primo motivo di censura, risulta opportuno disporre un rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione di altre cause, prossimamente fissate nel mese di settembre in pubblica udienza, ove deve essere affrontata analoga questione in conseguenza di diverse ordinanze di rimessione alla discussione in p.u. disposte da questa Prima Sezione.

PQM

dispone rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

 

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