Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18228 del 29/07/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18228 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 23796-2007 proposto da:
COMUNE VERONA, in persona del Sindaco pro-tempore
FLAVIO TOSI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
LIEGI 32, presso lo studio dell’avvocato CLARICH
MARCELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CAINERI GIOVANNI ROBERTO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

953

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., ZENDRINI SANTE, ZENDRINI
ALESSIO;
– intimati –

Data pubblicazione: 29/07/2013

avverso la sentenza n. 2052/2006 del TRIBUNALE di
VERONA, depositata il 04/07/2006 r.g.n. 2762/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;

Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

Con citazione dell’1-4 ottobre 2002 il Comune di Verona
convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace della stessa
città, Alessio Zendrini, Sante Zendrini e la compagnia Axa
Assicurazioni spa per sentirli condannare, in solido, al

risarcimento dei danni subiti da un’autovettura comunale
investita dall’auto di proprietà di Alessio Zendrini, condotta
da Sante Zendrini, all’interno del parcheggio del Palazzetto
dello Sport di Verona.
La compagnia Axa Assicurazioni spa e Alessio Zendrini si
costituirono chiedendo il rigetto della domanda del Comune.
Il Giudice rigettò tale domanda affermando che nel caso di
specie, in relazione al diritto di precedenza, dovevano
applicarsi le norme del codice della strada, essendo il
parcheggio un luogo aperto al pubblico.
Ha proposto Appello il Comune di Verona.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda svolta
dall’appellante in quanto domanda nuova, avente una diversa
causa petendi e per l’effetto ha rigettato l’appello proposto
avverso la sentenza del Giudice di Pace.
Propone ricorso per cassazione il Comune di Verona, con
due motivi.
Gli intimati non svolgono attività difensiva.

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pagamento in suo favore della somma di C 5.026,71 a titolo di

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso il Comune di Verona
denuncia «Falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. Violazione
dell’art. 112 c.p.c.»
Sostiene il ricorrente che l’impugnata sentenza viola il

laddove afferma che deve essere respinta la domanda principale
perché, in ordine ad essa, non è stato formulato alcuno
specifico motivo di gravame.
Con l’appello, si afferma, il Comune di Verona aveva
chiesto, in via principale, la condanna delle controparti al
risarcimento dei danni subiti e, solo in via subordinata,
l’applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui
all’art. 2054, 2 ° comma c.c. Contrariamente a quanto affermato
dal Tribunale, l’Avvocatura civica aveva impugnato la sentenza
di primo grado per violazione dell’art. 2054 c.c. (e non, come
invece ritenuto dalla decisione impugnata, unicamente dell’art.
2054, 11 comma c.c.) e dei principi espressi dalla
giurisprudenza di legittimità in materia di circolazione
stradale.
Non corrisponde al vero, prosegue parte ricorrente,
l’affermazione del Tribunale secondo cui il comune si è
limitato con l’appello a lamentare la mancata applicazione
dell’art. 2054, 2 ° comma c.c.

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principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato

L’Amministrazione comunale, infatti, aveva specificamente
censurato la sentenza del giudice di pace indicando le concrete
ragioni per cui ne invocava la riforma, proponendo anche in
secondo grado domanda per l’accertamento della responsabilità
dello Zendrini e la condanna al risarcimento dei danni nella

l’applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui
all’art. 2054, 2 ° comma, c.c.
Con il secondo motivo si denuncia «Falsa applicazione
dell’art. 345, l ° c., c.p.c. violazione dell’art. 2054, 2 ° c.
c.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.»
Sostiene il ricorrente che la sentenza del Tribunale è
errata nel punto in cui dichiara l’inammissibilità dell’appello
ex art. 345 c.p.c., affermando che la richiesta di applicazione
della presunzione di cui all’art. 2054, 2 ° comma, c.c.
configura una diversa prospettazione del titolo di
responsabilità per cui gli appellati dovrebbero rispondere per
un motivo non dedotto nel giudizio di primo grado, costituente
una modifica della causa petendi.
I due motivi, che per la loro connessione devono essere
congiuntamente esaminati, sono infondati.
Il giudice di merito ha infatti il potere-dovere di
inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti
che formano oggetto della contestazione; tale potere incontra
peraltro il limite del rispetto dell’ambito delle questioni
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misura di giustizia; soltanto in via subordinata,

proposte in modo che siano lasciati immutati il
causa petendi,

petitum e la

senza l’introduzione nel tema controverso di

nuovi elementi di fatto. Pertanto, il vizio di ultrapetizione o
extrapetizione ricorre quando il giudice del merito,
interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli
(petitum

e

causa petendi)

e,

sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un
provvedimento diverso da quello richiesto

(petitum immediato),

ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello
conteso

(petitum

mediato). Ne consegue che il vizio in

questione sussiste quando il giudice pronuncia oltre i limiti
delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai
contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non
richiesto o diverso da quello domandato (Cass., 11 gennaio
2011, n. 455).
Nella fattispecie in esame con l’atto di citazione si
chiedeva la condanna dell’Axa e di Zendrini al pagamento della
somma di C 5.026,71 (o della diversa somma maggiore o minore),
oltre accessori.
L’attuale ricorrente ha agito in primo grado per accertare
la positiva responsabilità del conducente del veicolo di parte
convenuta, mentre in secondo grado chiede che venga accertata
la pari responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro
sulla base della relativa presunzione di cui all’art. 2054 c.c.

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elementi obiettivi dell’azione

L’atto di appello fonda quindi le sue censure sull’omessa
valutazione da parte del Giudice di Pace della presunzione di
pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel
sinistro ai sensi dell’art. 2054, 2 ° comma c.c.
Si tratta di una diversa prospettazione del titolo di

dedotto per la prima volta in sede di appello.
È pertanto corretta la

ratio decidendi

della sentenza

d’appello che non ha considerato possibile un mutamento delle
linee difensive, mentre per la domanda principale l’attuale
ricorrente non ha formulato alcuno specifico motivo di gravame,
né ha individuato le parti della sentenza che voleva
sottoporre al riesame del giudice d’appello.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e in
assenza di attività difensiva di parte intimata nulla deve
disporsi per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese
del giudizio di cassazione.
Roma, 22 aprile 2013

responsabilità che non è stato dedotto prima e non può essere

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