Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18228 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.24/07/2017),  n. 18228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16081-2016 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. PIRLA, 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO SEGNALINI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MONTEFALCONE SRL, in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. MONTE ZEBIO 19, presso lo

studio dell’avvocato CARLO DE PORCELLINIS, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2212/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.F. propone ricorso per cassazione contro Montefalcone srl, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della corte di appello di Roma che ha rigettato il gravame a sentenza del tribunale di Velletri, sezione di Frascati, che, a sua volta, aveva rigettato la domanda di usucapione in mancanza di prova.

Il ricorrente denunzia, con unico motivo difetto di motivazione in ordine alla natura del rapporto intercorso in relazione al terreno oggetto di causa.

La censura, generica e non risolutiva, non merita accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza senza attaccare la ratio decidendi del difetto di possesso.

Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno – ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222) tanto più che il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 non consente la denunzia di un generico difetto di motivazione ma solo l’omesso esame di fatto decisivo e controverso.

La domanda di usucapione è stata correttamente respinta per mancanza di prova e la tecnica di redazione del motivo che contrappone alle argomentazioni della sentenza una mera manifestazione di dissenso va oltre la manifesta infondatezza traducendosi nella inammissibilità della censura.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200, di cui 200 per spese vive, oltre spese forfetizzate nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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