Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18228 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L.

CATTOLICA 6, presso lo studio dell’avvocato FASSARI CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio di Tivoli) in persona Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 28.5.07, depositata il 02/01/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.F. propone ricorso per Cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale – in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento Iva, Irpef, SSN e Tassa Europa coi quali si rideterminava il reddito dichiarato per il 1996 in applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 – la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso del contribuente) rilevando tra l’altro: che l’accertamento non era basato solo sui parametri, ma che l’Ufficio aveva preso atto dei documenti presentati dal contribuente, tanto che aveva anche formulato proposta di accertamento con adesione e successivamente predisposto uno schema di conciliazione extragiudiziale; che la procedura di adozione del decreto attuativo della L. n. 549 del 1995, non prevede l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato; infine che doveva ritenersi insussistente il difetto di motivazione perchè già esaminato e fondatamente respinto dai primi giudici.

2. Il primo motivo di ricorso, (col quale si deduce il difetto di motivazione degli avvisi opposti – perchè non contenenti l’esplicitazione delle modalità di accertamento nè quanto emerso dal contraddittorio precedente la sua notifica – e si afferma che i parametri presuntivi non possono da soli costituire indizi gravi, precisi e concordanti non potendo peraltro tali indizi desumersi dalla mancata sottoscrizione di una proposta di accertamento con adesione) presenta diversi profili di inammissibilità.

Occorre innanzitutto distinguere i profili di legittimità dell’avviso (attinenti vizi formali dell’atto, tra i quali il difetto di motivazione) da quelli relativi alla fondatezza della pretesa avanzata con l’avviso opposto ed attinenti alla prova di essa, valutata secondo il regime del relativo onere. Tanto premesso, quanto alle censure concernenti presunti vizi della motivazione degli avvisi opposti, è da rilevare: che nessuno dei quesiti di diritto formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. riguarda espressamente la questione della motivazione degli avvisi opposti; che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso -, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (v. cass. n. 15867 del 2004); infine che i suddetti avvisi, se ed in quanto atti sui quali sono (in parte) fondate le censure proposte, avrebbero dovuto essere depositati unitamente al ricorso (come previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4), senza che in contrario rilevi la richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, il deposito di tale fascicolo o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c. e se all’atto del deposito viene indicato in modo generico il suddetto fascicolo senza specificare gli atti e documenti in esso contenuti sui quali il ricorso è fondato (v. S.U. n. 28547 del 2008 e tra le altre Cass. n. 24940 del 2009 nonchè n. 303 del 2010).

Per quanto concerne invece l’affermazione che i parametri presuntivi non possono da soli costituire indizi gravi, precisi e concordanti e che tali indizi non possono essere desunti dalla mancata sottoscrizione di una proposta di accertamento con adesione, è innanzitutto da rilevare l’inidoneità dei quesiti di diritto proposti ad adempiere la funzione loro propria (che è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare), in quanto assolutamente generici, astratti e formulati in maniera da non far emergere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della definizione della controversia (v. sul punto, tra numerose altre, cass. n. 7197 e n. 8463 del 2009).

Peraltro, le censure in esame non colgono nel segno, posto che nella sentenza impugnata si legge che “l’accertamento non si è fondato esclusivamente sui parametri presuntivi”, avendo l’Ufficio, come è incontestabilmente risultato, preso atto dei documenti presentati, tanto che fu formulata una proposta di accertamento con adesione non sottoscritta dall’appellante: i giudici d’appello dunque non solo non hanno affermato in alcun modo che i parametri costituiscono di per sè indizi gravi, precisi e concordanti sui quali fondare un accertamento, nè tantomeno che possa assumere valore indiziario di alcunchè la mancata sottoscrizione di una proposta di accertamento con adesione, ma hanno invece riscontrato che nella specie l’accertamento fu fondato anche su quanto emerso dal contraddittorio instaurato col contribuente prima dell’emissione dell’avviso, avendo l’Ufficio preso atto dei documenti prodotti in tale fase, al punto da proporre un accertamento con adesione non andato a buon fine (in cui, evidentemente, l’indicazione del mancato esito della proposta di accertamento con adesione assume nell’economia della proposizione solo valore informativo).

Il secondo motivo di ricorso (col quale si censura la sentenza impugnata per non aver disapplicato il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, nonostante la mancanza del previo parere del Consiglio di Stato) risulta manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), secondo la quale la procedura speciale di approvazione dei parametri previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, in quanto derogatoria rispetto a quella statuita dalla L. n. 400 del 1988, art. 17, non necessita del preventivo parere del Consiglio di Stato (v.

cass. n. 27656 del 2008 e, in relazione all’analoga questione posta con riguardo ai decreti concernenti gli indici e i coefficienti presuntivi di reddito, v. tra le altre cass. n. 9129 del 2006).

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il secondo rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 di cui Euro 1.400,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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