Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18228 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. I, 02/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 02/09/2020), n.18228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 35859/2018 r.g. proposto da:

C.J., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Nicoletta Masuelli, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Torino, Via Delle Alpi n. 9.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Torino, deciso in data

10.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

8/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da C.J., cittadino (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a (OMISSIS) e di essere di fede cristiana e di etnia (OMISSIS); il) di essere stato costretto a fuggire dalla Nigeria a causa della estrema indigenza e per le conseguenze di un rito wodoo eseguito in suo danno dallo zio, rito che era stato la causa dell’incidente sul lavoro, in seguito al quale aveva perso parte della mano, risultando dunque parzialmente inabile al lavoro.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della insussistenza dei presupposti applicativi dell’invocata tutela; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito all’Imo State, regione nigeriana di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità, non rilevando a tal fine le denunciate conseguenze del predetto infortunio sul lavoro che avrebbero potuto essere curate anche nel paese di provenienza.

2. Il decreto, pubblicato il 10.10.2018, è stato impugnato da C.J. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, come introdotti dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, lett. g, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2007, nonchè violazione degli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva UE 2013/32 ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in riferimento alla mancata audizione del richiedente.

2. Con il secondo motivo si declina, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 33 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 6,7 e 8 e dell’art. 10 Cost., nonchè vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata valutazione dell’allegato profilo della estrema povertà ed indigenza del richiedente.

3. Il terzo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 14, lett. b) e c) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo e del difetto di motivazione del provvedimento impugnato e comunque della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d bis.

5. Ritiene il Collegio che, in riferimento alle censure sollevate dal ricorrente nel primo motivo di censura, risulta opportuno disporre un rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione di altre cause, prossimamente fissate nel mese di settembre in pubblica udienza, ove deve essere affrontata analoga questione in conseguenza di diverse ordinanze di rimessione alla discussione in p.u. disposte da questa Prima Sezione.

P.Q.M.

dispone rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

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