Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18226 del 26/08/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18226 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 17566-2008 proposto da:
MICCINELLI MASSIMO MCCMSM71L08F839V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo
studio dell’avvocato PERONE MARIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIANCONE PIETRO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

2014
contro

1041

ACUNZO LUIGI, INPDAP ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4467/2008 del TRIBUNALE di

1

Data pubblicazione: 26/08/2014

NAPOLI, depositata il 18/04/2008 R.G.N. 30828/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza .del 24/04/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18/4/2008 il Tribunale di Napoli
respingeva l’opposizione, qualificata agli atti esecutivi,
proposta dal sig. Massimo Miccinelli avverso la declaratoria
di improcedibilità dell’esecuzione di cui all’atto di

essendo stata disposta la sospensione dell’esecuzione
intrapresa dall’istante in danno del sig. Luigi Acunzo
all’esito del disconoscimento da parte del medesimo della
firma apposta in calce ai titoli di credito azionati dal
creditore procedente, e richiesta la prosecuzione del
giudizio sospeso all’esito della mancata introduzione da
parte del debitore esecutato del giudizio di merito nel
termine perentorio all’uopo assegnato dal giudice
dell’esecuzione.
Avverso la suindicata pronunzia il Miccinelli propone
ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati
da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° motivo il ricorrente denunzia «violazione e/o
falsa applicazione» degli artt. 214, 615, 616 c.p.c., in
riferimento all’art. 360, l ° co. nn. 3 e 4, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito: <>.
Con il 2 0 motivo il ricorrente denunzia <> degli artt. 615, 616, 624, 627 c.p.c.,

3 e 4, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito: <>.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in
quanto connessi, sono inammissibili, in applicazione degli
artt. 366, l ° co. n. 4, 366-bis e 375, 1 ° co. n. 5, c.p.c.
Essi recano quesiti di diritto formulati in termini
4.

invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa
Corte,

non contemplando la riassuntiva ma puntuale

indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui
i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle
diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe
condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi

4

38 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 ° cc>. nn.

astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto
in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in
base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009,
n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass.. Sez. Un.,
5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare

i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un.,
19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650;
Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonché di poter
circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo
accoglimento o rigetto ( cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007,
n. 7258 ), senza che essi debbano richiedere, per ottenere
risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione
tra loro ( cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064 ).
Tanto più che i motivi risultano formulati in violazione
dell’art. 366, 1 ° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente
fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito
[es., al «ricorso sopra indicato nelle forme di cui
all’art. 617 c.p.c.>>, all’<>, alla «procedura di espropriazione presso terzi
contraddistinta dal n. 7326/06 di R.E.>>, al <>, al «disconoscimento delle scritture nella
indicata sede del processo esecutivo>>, al <>, all’<>, al «processo esecutivo sospeso con ordinanza 812 luglio 2006>>, all’«istanza di prosecuzione di quel

5

la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare

processo sospeso>>] limitandosi a meramente richiamarli,
senza invero debitamente -per la parte d’interesse in questa
sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti,
senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della
relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello

pervenuta presso la Corte di Cassazione, al f1ne di renderne
possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220),
con precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel
fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano
stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede
di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937;
Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da
ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di
una sola di tali indicazioni rendendo il
inammissibile (cfr.

ricorso

Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass.,

23/9/2009, n. 20535; Cass.,

3/7/2009, n. 15628; Cass.

12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n.
22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo
da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del
solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di
adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass.,
20/1/2006, n. 1108; Cass.,

8/11/2005, n. 21659; Cass.,

2/81/2005, n. 16132; Cass.,

25/2/2004, n. 3803;

6

Cass.,

svolgimento del processo inerente alla documentazione, come

28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base
delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune
non è possibile sopperire con indagini integrative, non
avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio
di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto
insuscettibile di essere interpretata nel senso che il
quesito di diritto e il momento di sintesi possano, e a
fortiori debbano, desumersi implicitamente dalla formulazione
del motivo, giacché una siffatta interpretazione si
risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione
v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258 ).
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena
di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli,
nella specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n.
40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in
vigore del medesimo.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine spese
del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto
attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

7

12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161).

Roma, 24/4/2014

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