Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18226 del 24/07/2017

Cassazione civile, sez. I, 24/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.24/07/2017),  n. 18226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO s.p.a., in persona del l.r.p.t. e NON

PERFORMING LOANS s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Luciana Cipolla, elett. dom. presso lo studio di questa,

in Roma, via Ombrone n.14, come da procura in calce all’atto

– ricorrente –

contro

S.S., curatore fallimentare di (OMISSIS) s.r.l., rappr. e

dif. dagli avv. Stefania Traniello Gradassi e Tommaso Manferoce,

elett. dom. presso lo studio di questi in Roma, piazza Vescovio n.

21, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Rovigo 3.3.2011, n. 373/11 nel

proc. R.G. 31/03;

lette le memorie delle parti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 6 giugno 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. CASSA DI RISPARMIO DI CENTO s.p.a. (banca) e NON PERFORMING LOANS s.p.a. (NPL), la seconda cessionaria pro soluto di credito ipotecario (per Euro 2.968.111,80) e chirografo (per Euro 845.879,65) già ammessi al passivo in capo alla prima nel fallimento (OMISSIS) s.r.l., impugnano il decreto Trib. Rovigo 3.3.2011 reiettivo del loro congiunto reclamo avverso il rendiconto presentato dal curatore;

2. il tribunale, dando atto che avanti al giudice delegato sulle contestazioni insorte non era stato trovato un “accordo” e che dunque era stata fissata udienza avanti al collegio per la trattazione ai sensi dell’art.116 I.f., ha statuito l’approvazione del rendiconto in quanto: a) non era fondata la censura di pagamento dell’ICI, il cui presupposto impositivo, stante l’accatastamento dell’immobile, poteva essere superato solo con la demolizione, non bastando la “sostanziale inagibilità del bene”, nè risultando un onere esigibile dal medesimo soggetto circa la riclassificazione del cespite, che era in classe D) ed inciso da abuso edilizio insanabile, non essendo nemmeno stato prospettato in quale altra classe farlo collocare; b) era infondata la censura di omessa attivazione di una procedura di esenzione dall’ICI, solo genericamente invocata ovvero di sua riduzione, poi richiesta ma rigettata dalla P.A., stante l’originaria mancanza di agibilità e comunque la non coincidenza del degrado con i presupposti per una dichiarazione di inagibilità ex novo; c) nessuna condotta del curatore poteva dirsi causalmente efficiente sulla diminuzione di valore del bene (sceso da 2,3 milioni euro della stima originaria a 400 mila Euro della vendita, peraltro raggiunto con ordini di ribasso mai oggetto di impugnazioni), posto che i fattori di incidenza peggiorativa erano in parte in essere e in parte dovuti a terzi, così venendo in evidenza la peculiarità del bene, della zona e della sua destinazione (albergo per disabili) a mercato ristretto, nonchè degli obblighi di destinazione al settore pubblico e della crisi del settore dal 2008; d) circa la pretesa assenza di causa dei versamenti dei contributi consortili di bonifica, la loro natura di oneri reali gravava di per sè il fondo, risolvendosi in crediti prededucibili, da pagarsi a maturazione annuale, come avvenuto e sul punto era generica la contestazione volta a censurare un’omessa impugnativa; e) infine, non poteva disporsi la revoca del curatore, sia per difetto di legittimazione dei ricorrenti, sia per carenza dei presupposti per attivare la relativa procedura;

3. il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore S.S., così “autorizzato dal giudice delegato”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo è contestato il rispetto della L. Fall., art. 116 e art. 189 c.p.c., per avere il tribunale applicato la disciplina di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, benchè il fallimento fosse stato dichiarato nel 2003 e dunque rientrasse nel regime anteriore, non potendosi perciò decidere con decreto, bensì con sentenza appellabile e previa adeguata istruzione;

2. con il secondo motivo si deduce la violazione della L. Fall., art. 38, avendo errato il tribunale nel non riconoscere il difetto di diligenza nell’operato del curatore, che avrebbe mancato ai suoi doveri di custode e non curato la valorizzazione dei fattori incidenti sull’imponibilità dell’ICI, così contribuendo alla diminuzione del valore del bene e alla flessione dell’attivo;

3. con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione, mancando di base giustificativa il pagamento degli oneri consortili di bonifica;

4. il ricorso è inammissibile; osta invero al suo esame la preliminare considerazione per cui è pacifico che la pronuncia del Trib. Rovigo ha inequivocamente assunto una veste provvedimentale – il “decreto” – con esso definendo nel merito e secondo il rito dei procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 c.p.c.e s. e L. Fall., artt. 2326, la principale controversia introdotta dalle osservazioni dei ricorrenti, cui non è seguito alcun “accordo” avanti al giudice delegato che ebbe a spogliarsi dell’ulteriore trattazione, così rimettendo al collegio la decisione sull’impugnato rendiconto del curatore, invero approvato;

5. in tal modo, a prescindere dalla esattezza dell’iter istruttorio perseguito dal tribunale, di apparente adesione alla riconformata procedura di cui al novellato L. Fall., art. 116 e nonostante il fallimento fosse stato dichiarato prima della novella del D.Lgs. n. 5 del 2006, la correlata decisione finale divenne assoggettabile agli ordinari mezzi d’impugnazione ai sensi della L. Fall., art. 26, comma 1, dunque reclamabile avanti alla corte d’appello e non già ricorribile direttamente avanti a questa Corte; vige invero in tema il principio, qui ribadito anche per i rimedi endoconcorsuali, per cui la “l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice.” (Cass. 2948/2015; conf. 21520/2015, 12872/2016); a tale approdo convince, nel caso concreto, anche la constatazione che, nella disciplina concorsuale, l’unico grado di merito a cognizione piena risulta da configurazioni normative espresse, com’è ad esempio per le impugnazioni avverso le pronunce assunte dal tribunale in punto di accertamento dello stato passivo, vigendo per la generalità delle altre statuizioni interne il doppio parallelo regime della riesaminabilità, rispettivamente, da parte del tribunale ovvero della corte d’appello, ai sensi della citata disposizione di chiusura del sistema;

6. la questione, per come esaminata, è rilevante e, per quanto priva di precedenti nella giurisprudenza di questa Corte aggiornati, in materia di rendiconto del curatore, al regime successivo al cit. D.lgs. n. 5 del 2006, non induce il Collegio, per la definizione della stessa, alla rimessione della causa in pubblica udienza, in conformità all’indirizzo già posto da Cass. 8869/2017; per esso, si ripete che “essendo il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 1 congegnato in modo tale da assicurare a tutte le parti la possibilità di esporre compiutamente i propri assunti, in considerazione dell’adeguatezza del termine stabilito per la comunicazione del giorno fissato per l’adunanza e in considerazione del previo eventuale deposito finanche delle conclusioni del procuratore generale (…) la successiva rimessione della causa in pubblica udienza non sarebbe sorretta da alcuna specifica esigenza di salvaguardia del diritto di difesa”;

7. ritiene altresì il Collegio che il controricorso è inammissibile, posto che esso è stato presentato dal dottor S.S. il quale, difendendosi dal ricorso che l’ha chiamato “nella sua qualità di curatore fallimentare del Fallimento (OMISSIS) s.r.l.” e dunque benchè invitato a contraddire quale autore del rendiconto impugnato, si è costituito nella presente sede impugnatoria munito della autorizzazione del giudice delegato e, chiaramente, nella veste istituzionale di organo della procedura (resistendo infatti come “Fallimento (OMISSIS) s.r.l.”), quando invece, come condivisibilmente affermato da Cass. 6750/2013, “nel giudizio L. Fall., ex art. 116, comma 4, passivamente legittimato, anche in sede di ricorso per cassazione, resta pur sempre il curatore in proprio, tenuto conto che l’oggetto del giudizio, al di là della sua strutturazione formale e della fase in cui si trova, attiene comunque al controllo – da parte del giudice delegato, dei creditori ammessi al passivo e del fallito – della gestione, fonte di eventuale responsabilità personale (cfr. L. Fall., art. 38), del patrimonio di quest’ultimo effettuata dal curatore (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3696 del 2000; Cass. sentt. nn. 1132 del 1968, 289 del 1970, 1339 del 1974, 277 del 1985, 10028 del 1997).”; parimenti va ricordato che la cit. Cass. 3696/2000, nel ribadire il principio, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione “in quanto, con esso, è stato instaurato il contraddittorio, non già – come, invece, avrebbe dovuto essere – nei confronti del Curatore del Fallimento della (OMISSIS) S.r.l., bensì, erroneamente, nei confronti del Fallimento medesimo”, vicenda reciprocata rispetto all’attuale;

8. e d’altronde, quanto alla parte costituita avanti al giudice di merito, il decreto del Tribunale di Rovigo non contiene alcuna statuizione di condanna alle spese, in favore del predetto professionista come rappresentante della massa o altra decisione avente l’organo come tale destinatario, limitandosi ad approvare il rendiconto del curatore dottor S. e rigettando per difetto di legittimazione le istanze di sua revoca;

9. la duplice dichiarazione di inammissibilità giustifica conseguentemente la compensazione integrale delle spese del presente procedimento di legittimità.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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