Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18226 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 16/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 16/09/2016), n.18226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7044/2013 proposto da:

AER AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO

GREZ, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO ANDREANI,

FRANCESCO D’ADDARIO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

BARBETTI MATERIALS SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CINZIA BALDO giusta

delega a margine;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 04/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ADDARIO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato SEGATO per delega

dell’Avvocato BRIZZOLARI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La A.E.R. Ambiente Energia Risorse spa, concessionaria del servizio riscossione tributi del Comune di Figline Valdarno, aveva notificato alla Prebeton Calcestruzzi spa ora Barbetti Materials spa, proprietaria di un opificio industriale per la produzione di calcestruzzo, alcune fatture per crediti TIA per gli anni d’imposta dal 2006 al 2010. Il Comune infatti aveva ritenuto che la società fosse soggetta al pagamento dell’imposta TARSU e TIA in riferimento all’area dell’intero opificio per una superficie totale di mq 11.758, ivi compresa quella non edificata, adibita a piazzale di manovra degli autoarticolati e parcheggi di automezzi adibiti a carico e scarico.

La società contribuente impugnò tra l’altro l’avviso di accertamento con il quale era stato chiesto il pagamento relativo all’anno 2008, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze la quale accolse il ricorso.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, su appello della AER spa confermò la sentenza di primo grado ritenendo non applicabile l’imposta TIA alle aree scoperte adibite a manovra e parcheggio in quanto insuscettibili di produrre rifiuti.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione A.E.R. spa con quattro motivati e memoria.

La Prebeton Calcestruzzi spa resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società AER spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49, D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 60, 62 e 66, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che l’area adibita a parcheggio di betoniere e spazio di manovra fosse esente da TIA in quanto insuscettibile di produrre rifiuti per la potenziale inidoneità dell’area alla produzione di rifiuti urbani mentre, al contrario, l’esenzione di cui sopra non automatica ma deve essere specificamente allegata e dimostrata dal contribuente nella denuncia di variazione o in quella originaria.

Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49, D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 60, 62 e 66; in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc per avere il giudice di appello ritenuto che debba essere esentata dall’obbligo contributivo correlato al rimborso dei costi fissi della tariffa l’area occupata da viabilità accessoria agli impianti per la potenziale inidoneità dell’area alla produzione di rifiuti urbani mentre, al contrario, l’esenzione di cui sopra non automatica ma deve essere specificamente allegata e dimostrata dal contribuente nella denuncia di variazione o in quella originaria.

Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49, artt. D.Lgs. n. 507 del 1993, 58, 60, 62 e 66; art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di appello ritenuto che debba essere esentata dall’obbligo contributivo correlato al rimborso dei costi fissi della tariffa l’area destinata ad un uso insuscettibile di produrre rifiuti senza onerare il contribuente dall’obbligo di fornire la prova della mancata produzione di rifiuti.

Con il quarto motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 19, 24 e 57, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR accolto motivi proposti dalla Barbetti spa inammissibili perchè non proposti nel ricorso introduttivo e cioè quelli relativi alla mancanza di Delib. comunale sulla assimilazione da parte del Comune dei rifiuti industriali a quelli urbani.

Con il quinto motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 19, 24 e 57, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR accolto motivi proposti dalla Barbetti spa inammissibili perchè non proposti nel ricorso introduttivo e cioè quelli relativi alla mancanza di delibera comunale sulla assimilazione da parte del Comune dei rifiuti industriali a quelli urbani.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi proposti attinenti alla medesima questione.

In particolare occorre premettere, sull’assoggettabilità a tassazione dell’area adibita a manovra autoarticolati e parcheggio, che il principio generale che governa la TARSU è costituito dal rapporto con la disponibilità dell’area produttiva di rifiuti per cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in virtù del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) mentre le deroghe alla tassazione indicate dal secondo coma del medesimo art. 62 e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione.

Ciò premesso correttamente i giudici di merito hanno ritenuto non soggetta a tributo TIA (che costituisce una mera variante della TARSU come affermato da Sezioni Unite 2010/14903 2015/23114 e dalla Corte Costituzionale 2010/64), per la parte fissa, l’intera area dell’opificio di mq 11.758 in quanto, detratta l’area di mq 1.762 mq che produce rifiuti urbani come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l’area di mq 9.996 adibita a spazi di manovra di autoarticolati, parcheggio di betoniere e viabilità o produttrice di rifiuti speciali non assimilati non deve essere tassata per la parte fissa ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2.

A conferma di quanto sopra in ordine ai rifiuti speciali non assimilati smaltiti in proprio la recente Cass. 5 sezione nr. 9859 del 2016 ha affermato in ordine ai rifiuti speciali non assimilati smaltiti in proprio che: “In tema di TARSU con riguardo al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3,…la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l’applicazione sulla stessa di un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” e chiaramente presuppone l’assoggettamento a TIA dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della stessa in caso di produzione di rifiuti assimilati “smaltiti in proprio”. Cosicchè…per rifiuti consistenti in materiali di ferro o comunque ferrosi che non potevano essere assimilati a quelli urbani la contribuente non era tenuta a versare la parte variabile della TIA (Cass. sez. trib. n. 5829 del 2012; Cass. sez. trib. 3756 del 2012).”

Il ricorso deve quindi essere respinto con condanna alle spese della ricorrente stante la soccombenza.

PQM

Respinge il ricorso e condanna Aer Ambiente Energia Risorse spa al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 6.500,00 complessivamente oltre spese accessorie come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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