Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18226 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 05/07/2019), n.18226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28642/2018 r.g. proposto da:

E.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Maria

Monica Bassan, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Padova, al vicolo M. Buonarroti n. 2;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il

17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. E.A. ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2036/2018, reiettiva del gravame da lui proposto contro la decisione del Tribunale della stessa città che – al pari di quanto già fatto dalla Commissione territoriale – aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, tenuto conto della narrazione del richiedente, giudicata affatto inattendibile, e della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (Ghana), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

2. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

I) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 5), quanto all’applicazione del principio dell’onere probatorio attenuato così come affermato dalle SU con la sentenza n. 27310 del 2008”, criticandosi la decisione impugnata nella parte in cui aveva negato la protezione invocata giudicando l’appellante non credibile senza indagare e valutare anche la situazione del (OMISSIS) e la condizione in cui il primo si sarebbe venuto a trovare se ivi rimpatriato;

II) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,comma 3, art. 7, comma 1, art. 8, comma 1, lett. e), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, per mancato riconoscimento dello status di rifugiato”, censurandosi la sentenza impugnata che, dando eccessivo peso alle dichiarazioni rese dal richiedente nel modello C3, benchè da lui tempestivamente disconosciute, non aveva indagato la sussistenza, in favore dell’appellante, dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato;

III) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,comma 3 e art. 14, lett. b), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”, ascrivendosi alla corte distrettuale il rifiuto di pronuncia in ordine alla proposta domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b);

IV) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3), per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente ((OMISSIS)) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”, criticandosi la decisione impugnata nella parte in cui aveva negato all’appellante anche la protezione umanitaria.

3. Il primo motivo è inammissibile.

3.1. Giova, invero, sottolineare, da un lato, che eventuali nullità (per quanto adombrato da E.A. nell’argomentare la censura) del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non assumerebbero (ove anche ipoteticamente configurabili) autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poichè tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicchè deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (cfr. Cass. n. 23472 del 2017; Cass. n. 18632 del 2014); dall’altro, che la corte veneziana ha ampiamente esposto le ragioni che l’hanno indotta a considerare, come analogamente avevano ritenuto il tribunale di quella stessa città, e, ancor prima, la commissione territoriale, affatto inattendibile l’odierno ricorrente, avendo questi dapprima riferito “una storia completamente diversa e priva di alcun tipo di contatto con quella dell’asserita condizione di omosessualità, poi narrata”, e, successivamente, argomentato in modo insanabilmente contraddittorio, implausibile e generico, anche questa seconda narrazione (cfr., amplius, pag. 6-9 della sentenza impugnata).

3.1.1. Questa Corte ha recentemente chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella specie nemmeno prospettato), come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019).

3.2. Deve poi osservarsi che, alla stregua dei principi resi da Cass. n. 33139 del 2018 (cfr. in motivazione), la valutazione di non credibilità ed inattendibilità della narrazione del richiedente asilo integra, nella specie, una autonoma ed autosufficiente ratio decidendi della sentenza impugnata che, in quanto inammissibilmente censurata, è destinata a consolidarsi ed a precludere, in sede di impugnazione, lo scrutinio dei motivi inerenti i profili sostanziali della domanda di protezione, rendendola, di per sè, inaccoglibile, poichè non sussistono elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo (cfr., in termini, Cass. n. 21668/2015).

3.3. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha evidenziato che l’accertamento del giudice di merito deve avere innanzi tutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33139 del 2018).

3.3.1. A tanto deve aggiungersi che il suddetto principio è stato affermato nella menzionata Cass. n. 16925 del 2018 in relazione alla domanda di protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ma, successivamente, Cass. n. 33139 del 2018 ha precisato che quella decisione “…non ha escluso – nè ben vero esiste valida ragione per escludere – che lo stesso principio abbia a valere anche rispetto alla domanda proposta ai sensi dell’art. 14, lett. c), esattamente come sostenuto dall’indirizzo interpretativo all’inizio richiamato (Cass. n. 21668/2015, ma anche, implicitamente, Cass. n. 23183/2015); dovrebbe altrimenti ritenersi che quella statuizione sia sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione, proprio perchè (in tesi) inidonea ad assurgere a ratio decidendi, mentre la valutazione della generale attendibilità del richiedente è prevista dalla legge (art. 3 e ss., in particolare comma 5 D.Lgs. cit.) come momento centrale per l’assolvimento dell’onere di “cooperazione” previsto a suo carico, sul quale soltanto è possibile innestare il dovere di cooperazione, non di sostituzione, istruttoria del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale (a partire da SU n. 27310/2008)…”.

3.3.2. La valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda, dunque, “tutti gli aspetti significativi della domanda” (art. 3, comma 1) e si riferisce, come risulta dall’art. 3, commi 3, lett. b), c), d) e comma 4 D.Lgs. cit., a tutti i profili di danno grave considerati dalla legge come condizionanti il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14 D.Lgs. citato (cfr. Cass. n. 33139 del 2018, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, la più recente Cass. n. 4892 del 2019).

3.4. Esclusivamente per ragioni di completezza, allora, si evidenzia che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” è stato condivisibilmente interpretato da questa Corte nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalla più recente Cass. n. 9842 del 2019), e che, comunque, la corte distrettuale ha anche motivatamente escluso – facendo riferimento alle fonti internazionali che la zona di provenienza del ricorrente sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante.

4. Per effetto di tutto quanto si è fin qui detto, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, riguardanti il fondo delle domande, rispettivamente, di riconoscimento dello status di rifugiato e/o di protezione sussidiaria, cioè la ponderazione dei requisiti della prima e la valutazione del rischio di danno grave in caso di rimpatrio, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b)-c), sono inammissibili per carenza di interesse, non potendo comunque condurre alla cassazione della sentenza impugnata, la quale rimarrebbe fondata sulla rilevata inattendibilità e non veridicità delle dichiarazioni del richiedente la protezione.

4.1. A tanto deve soltanto aggiungersi che, diversamente da quanto specificamente mostra di ritenere quest’ultimo nel suddetto terzo motivo, la corte lagunare non ha affatto rifiutato di pronunciarsi sulla domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), infatti, la sua affermazione (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) per cui “La richiesta di concessione di protezione internazionale sussidiaria… riferibile al danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è infondata, mentre di quelle riferibili alle lett. a) e b) medesima legge non è neppure il caso di trattare, stante l’esito dell’accertamento di cui sopra” non può che ragionevolmente assumere il chiaro significato di rigetto della richiesta di protezione sussidiaria del suddetto D.Lgs., ex art. 14, lett. a) e b), per effetto della già ritenuta complessiva inattendibilità dei racconti del richiedente la protezione stessa (a ciò palesemente riferendosi l’inciso “stante l’esito dell’accertamento di cui sopra”).

5. Conclusioni pressochè analoghe si impongono, infine, con riferimento al quarto motivo, volto a censurare il mancato riconoscimento della cd. protezione umanitaria, atteso che, indipendentemente dagli effetti del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2018, n. 132, la corte distrettuale, oltre alla (decisiva) ritenuta inattendibilità del ricorrente sui fatti che ne fondavano la corrispondente istanza, ha altresì sostanzialmente escluso l’esistenza di qualsivoglia specifica allegazione in punto di sua vulnerabilità (irrilevanti giudicando i postumi delle lesioni dal medesimo asseritamente riportate in conseguenza di un incidente stradale che aveva coinvolto un veicolo su cui egli viaggiava come trasportato), senza che il rilievo in tal modo operato abbia trovato adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo suddetto.

6. In definitiva, E.A. con tutti i motivi in esame, tenta sostanzialmente di opporre alla esaustiva valutazione fattuale contenuta nella sentenza impugnata una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica del vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

7. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alla spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì (non risultando provata l’avvenuta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito daslla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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