Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18226 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. I, 02/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 02/09/2020), n.18226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 33399/2018 r.g. proposto da:

T.Y., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Nicoletta Masuelli, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Torino, Via Delle Alpi n. 9.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Torino, depositato in data

19.9.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

8/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

letta la requisitoria scritta della Procura generale presso la Corte

di Cassazione, che, nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott.ssa Francesca Ceroni, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da T.Y., cittadino della (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a (OMISSIS); ii) di essere di etnia (OMISSIS) e di religione musulmana; iii) di essere stato costretto ad abbandonare il suo paese per il timore di ritorsioni di un gruppo di banditi il cui capo era stato ucciso da un gruppo di ragazzi che egli frequentava per l’appartenenza alla medesima squadra di calcio.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e contraddittorio e perchè comunque non ricorrevano i presupposti applicativi dell’invocata protezione internazionale; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla Costa d’Avorio, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano nè una condizione soggettiva di vulnerabilità, non rilevando a tal fine neanche le dichiarate patologie che non rivestivano carattere di gravità.

2. Il decreto, pubblicato il 2.10.2018, è stato impugnato da T.Y. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, come introdotti dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, lett. g, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2007, in riferimento alla mancata audizione del richiedente.

2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè difetto di motivazione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo e del difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

4. Ritiene il Collegio che, in riferimento alle censure sollevate dal ricorrente nel primo motivo di censura, risulta opportuno disporre un rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione di altre cause, prossimamente fissate nel mese di settembre in pubblica udienza, ove deve essere affrontata analoga questione in conseguenza di diverse ordinanze di rimessione alla discussione in p.u. disposte da questa Prima Sezione.

PQM

dispone rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

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