Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18225 del 29/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 18225 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 16100-2007 proposto da:
NERBI

LORENZO

NRBLNZ61B11D612E,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio
dell’avvocato SALERNI ARTURO, che lo rappresenta e
difende unitamente

all’avvocato BORRI LUCA giusta

delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

892

LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI
GIUSEPPE,

GRITTINI

S.P.A.,
DUOMO

LORA,

ASSICURAZIONI S.P.A.;

1

IMPOLLONIA
UNI

ONE

Data pubblicazione: 29/07/2013

- intimati nonchè contro

I.N.P.S.,

in

persona

del

Presidente

e

legale

rappresentante Avv. GIAN PAOLO SASSI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo

difende giusta delega in calce al ricorso notificato;
– resistente –

avverso la sentenza n. 951/2006 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata 1’11/04/2006, R.G.N. 2519/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato ARTURO SALERNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

2

studio dell’avvocato POTI MARIO, che lo rappresenta e

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Per quello che chi ancora interessa, il Tribunale di Milano ha rigettato la
domanda di risarcimento danni da incidente stradale proposta Nerbi
Lorenzo nei confronti di Impollonia Giuseppe e della Lloyd Adriatico
Assicurazioni s.p.a.
A seguito di appello del Nerbi ,la Corte di appello di Milano, con sentenza
pubblicata 1’11-4 2006 ,ha confermato la decisione di primo grado.

Non presentano difese gli intimati

motivi decisione

1.Con il primo articolato motivo si denunzia :
a)violazione dell’ art. 145 comma 10 del codice della strada in combinato
disposto con l’ art. 2054 comma 10 c. c., in relazione all’ art. 360 n. 3)
c.p.c.;
b)omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo
per il giudizio, quale, in particolare, la velocita’ tenuta dal conducente
favorito dal diritto di precedenza, sig. Impollonia Giuseppe, al momento
dell’ urto, in relazione all’ art. 360 n. 5) c. p. c.;
c)violazione degli artt. 2727 e 2729 comma 10 c. c. per aver utilizzato il
procedimento logico – deduttivo del praesumptum de praesumpto, al fine
di dedurre con una ulteriore presunzione la velocita’ non prudenziale
tenuta l’ autovettura condotta dal sig. Nerbi Lorenzo al momento dell’urto
partendo da una circostanza, anch’ essa accertata presuntivamente,
relativa alla localizzazione del punto in cui era era avvenuta la collisione
tra le due autovetture con riferimento alli art. 360 n. 3) c. p. c.
2.In relazione alle denunce di violazione di legge vengono formulati i
seguenti quesiti di diritto a) “Dica la Suprema Corte di Cessazione che l’
accertamento del nesso di causalità tra la condotta colposa di guida di
uno dei conducenti, nella fattispecie quella del Sig. Nerbi Lorenzo, e l’
evento dannoso, non comporta il superamento della presunzione di
responsabilità prevista dell’ Art. 2054 comma 2° C. C. nè esonera 1′ altro
conducente dall’ onere di fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il
possibile per evitare il danno, ove non rimanga in pari tempo
direttamente e positivamente accertato che quest’ ultimo abbia tenuto a
3

Propone ricorso Nerbi Lorenzo con tre motivi.

4

sua volta una condotta di guida esente da qualsiasi colpa (con specifico
riferimento sia all’ obbligo di regolare la velocità in prossimità delle
intersezioni anche da parte dei veicolo favorito dal diritto di precedenza,
ovvero, nella fattispecie, quello condotto dall’ Impollonia, sia a quello di
usare la massima attenzione nell’ attraversamento di un incrocio, anche
in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o
imprudenti di altri utenti della strada)
“Dica la Suprema Corte di Cassazione che la ricostruzione

meramente indiziaria del punto in cui si è verificata la collisione tra le
due autovetture, individuato sulla base dei rilievi eseguiti dal!’ Autorità
intervenuta successivamente all’incidente nella fattispecie, le tracce di
scarrocciamento lasciate sull’asfalto, la localizzazione dei danni sulle
autovetture e la posizione di quiete assunta dalle stesse dopo I’ urto, non
può essere posta a fondamento di una ulteriore presunzione ,diretta a
dimostrare la maggiore velocità di una autovettura, nella fattispecie,
quella condotta dal Sig. Nerbi, rispetto al,” altra, per avere la prima
sopravanzato il presunto punto d’urto, ovvero per dedurre la velocità non
prudenziale della stessa al momento della collisione, in quanto tale
procedimento logico viola il divieto del praesumptum de praesumpto
previsto agli Artt. 2727 e 2729 C. C
3.In ordine alla denunzia di vizio di motivazione di cui al punto B il
ricorrente afferma che

il fatto controverso decisivo per il giudizio che la

Corte d’ Appello di Milano ha omesso dì esaminare è costituito dalla
velocità non prudenziale tenuta dalli autovettura dell’Impollonia al
momento dell’ incidente, mentre la ragione per la quale la motivazione
è assolutamente inadeguata e insufficiente fornita sul punto dalla Corte d’
Appello di Milano la rende inidonea a giustificare la decisione è costituita
dal mancato apprezzamento del nesso di causalità tra la velocità tenuta
dall’ autovettura dell’ Impollonia – che la Corte dei merito si è limitata a
considerare semplicemente inferiore a quella tenuta dall’ autovettura
condotta dal NerbI,e L’ evento dannoso per cui è causa, tenuto conto
che una velocità non prudenziale può aver impedito l’ esecuzione di
manovre di emergenza ed aver ulteriormente aggravato i danni a
persone e a cose.
4.Con il secondo motivo si denunzia illogicita’ della motivazione circa la
affermata inconcludenza ed inattendibilita’ della deposizione resa dalla
4

c)

teste Lopez Monica. Motivazione insufficiente ed incongrua sulla
utilizzabilita’ di tali prove dirette a dimostrare un fatto controverso
decisivo per il giudizio, quale in particolare l’ arresto dell’ autovettura
condotta dal Nerbi al segnale di stop e la velocita’ non prudenziale tenuta
dall’ autovettura condotta dall’ Impollonia al momento dell’ urto, in
relazione all’ art. 360 n. 5).
5. In ottemperanza al disposto di cui all’Art. 366 – bis C. p. c. il ricorrente

che la ragione per la quale la dedotta insufficienza della

motivazione fornita dalla Corte d’ Appello di Milano sulla inconcludenza ed
inattendibilità della testimonianza resa dalla Sig. ra Lopez Monica è tale
da renderla del tutto inidonea a giustificare la decisione, si fonda sulla
mancata valutazione di una circostanza (il preventivo arresto dell’
autovettura del Nerbi davanti alla linea di STOP) che avrebbe
sicuramente consentito una diversa ricostruzione della dinamica
dell’incidente stradale per cui è causa ed una conseguente affermazione
di responsabilità, quantomeno concorsuale, del -1′ Impollonia nella
produzione dell’ evento dannoso.
6.1 motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico
giuridica e sono inammissibili sia perché richiedono una nuova
valutazione del merito ,sia per la formulazione inadeguata dei quesiti di
diritto e di fatto ..
7.La Corte di merito, dopo aver escluso l’attendibilità della teste Lopez,
sul rilievo che ella non risultava presente sul posto al momento dei rilievi
della Polizia stradale e che le sue risposte erano confuse e negative, oltre
che contraddittorie con quelle dell’altro teste, ha affermato che sulla base
dati oggettivi rilevati dai verbalizzanti intervenuti sul luogo dell’incidente,
ha condiviso la ricostruzione della dinamica dei sinistro fatta dal primo
giudice, ritenendo che D Nerbi, alla guida dell’auto Hunday , omettendo di
osservare il segnale di stop, si era immesso nella statale tagliando
completamente l’incrocio e impegnando contromano la corsia di marcia
percorsa dalla Renault dell’impollonia che proveniva dalla sinistra.
8.Qualunque altra ricostruzione dei sinistro, come quella offerta dal Nerbi
è infatti incompatibile con tali dati.
L’urto frontale fra le auto e il punto d’impatto rilevato dai verbalizzanti
denotano che infatti che l’auto Hunday, anzíchè arrestarsi e dare la
precedenza prima di immettersi nell’incrocio per effettuare la manovra di

5

precisa

;

svolta a sinistra, attraversava l’area d’intersezione non già proseguendo
sull’asse della direzione ideale indicata dalla linea di arresto e dunque
verso il centro dell’area suddetta, ma tagliava obliquamente tale area
impegnando la corsia di marcia di pertinenza dell’auto Renault in
posizione frontale riducendo così fortemente io spazio e i tempi dì
manovra di quest’ultima. Ciò sopratutto ove si consideri che poco prima
dell’incrocio la strada, nella direzione di marcia tenuta dalla Renault,

9.Inoltre , il fatto che l’autovettura dell’Impollonia, per effetto della
violentissima collisione frontale sia arretrata di alcuni metri rispetto al
punto d’urto e che invece l’auto del Nerbi abbia proseguito
sopravanzando il punto d’urto dimostra, secondo principi cinematica di
comune esperienza, che l’auto del Nerbi al momento della collisione
procedeva a velocità molto elevata, superiore alla velocità tenuta dalla
Renault ed incompatibile con preventivo arresto di quest’ultima prima
dell’attraversamento, essendo la linea d’arresto poco distante dal punto
di collisione .
10.In tale contesto il comportamento gravemente colposo del Nerbi
(consistito nel non arrestarsi al segnale di stop e, comunque, nel non
dare la precedenza all’auto condotta dell’Impollonia nonché
nell’attraversare obliquamente l’incrocio invadendo così frontalmente la
corsia di marcia sulla quale viaggiava l’auto dell’impollonia) costituisce la
causa esclusiva del sinistro .Tale nesso eziologico esclusivo consente da
ritenere superate, a favore dell’Impollonìa, le presunzioni di cui all’art.
2054 c. c..
11.Si osserva che sotto l’apparente denunzia di vizio di violazione di
legge e vizio di motivazione il ricorrente richiede a questa Corte un
riesame del merito della controversia con una valutazione delle
risultanze probatorie diversa da quella motivatamente fatta propria dai
giudici di merito.
12.11 vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di
legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel
ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia
riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della
controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e
delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la
6

presentava una curva.

citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di
riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,
sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di
individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le
prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le
risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in

13.Della linea argomentativa sviluppata il ricorrente non segnala alcuna
caduta di consequenzialità ,mentre l’impugnazione si risolve nella
prospettazione del fatto storico alternativa a quella del giudice di merito:
il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.
14.Deve aggiungersi che i quesiti di diritto e di fatto sono formulati in
modo difforme da quanto prescritto dal’art. 366 bis c.p.c. introdotto dalla
riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006,applicabile alla presente fattispecie

ratione temporis, che prevede che l’illustrazione di ciascun motivo deve
contenere la formulazione di un quesito logico-giuridico la cui soluzione
consenta di accogliere o respingere il ricorso, con l’indicazione della
norma violata dal giudice e di quella invece applicabile,in modo da far
comprendere a questa Corte dalla lettura del quesito l’errrore
asseritamene compiuto del giudice di merito.
15.11 momento di sintesi

che accompagna le censure di vizio di

motivazione non è idoneo ad individuare né il fatto controverso, né i punti
di contraddittorietà e illogicità di cui sarebbe affetta la motivazione
impugnata.
Nulla per le spese , stante l’assenza di difese degli intimati.
L’intimata INPS comparsa in udienza non ha diritto a spese in quanto per
partecipare alla discussione doveva essere munita di procura speciale per
discutere.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Roma 17-4-2013

discussione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA