Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18225 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 24/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.24/07/2017),  n. 18225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 21556/2011 proposto da:

S.E.C.A.M. – Società Edile Costruzioni Antisismiche Meridionali

s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Lombardia n. 40, presso

l’avvocato Astone Franco, rappresentata e difesa dall’avvocato

Maccari Raffaele giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., Ci.Gi., C.D., Ci.Gr.,

elettivamente domiciliati in Roma, viale Libia n. 167, presso

l’avvocato Borelli Giovanni, rappresentati e difesi dall’avvocato

Pustorino Francesco giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Pietro della Valle n. 2, presso l’avvocato

Giuffrè Patrizia, rappresentato e difeso dall’avvocato Saccà

Giancarlo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.A., T.C. e T.F.,

elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso

lo studio dell’avvocato Del Nostro Patrizia, rappresentati e difesi

dall’avvocato Tabacco Luigi giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

S.E.C.A.M. (Società Edile Costruzioni Antisismiche Meridionali)

s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e contro

Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Pietro della Valle n. 2, presso l’avvocato

Giuffrè Patrizia, rappresentato e difeso dall’avvocato Saccà

Giancarlo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 192/2011 della Corte di appello di Messina,

depositata l’11 aprile 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4

aprile 2017 dal cons. MUCCI ROBERTO;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A., T.C. e T.F., eredi di T.S., convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Messina la SECAM s.r.l. e il Comune di Messina esponendo che il loro dante causa T.S. era stato colono di un fondo, di proprietà di C.A., occupato per circa mq. 1.769 a favore della SECAM per la realizzazione di una strada di accesso ad un contiguo fondo intercluso destinato alla realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare. Chiedevano la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni per l’irreversibile occupazione del fondo e al pagamento dell’indennità aggiuntiva L. 22 ottobre 1971, n. 865, ex art. 17 dell’indennità di occupazione legittima e illegittima, del valore dei frutti non percepiti e del mancato raccolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitisi il Comune di Messina e la SECAM, chiamato in causa il proprietario del fondo, C.A. (il quale evidenziava di aver raggiunto un accordo con B.A. sul pagamento di una somma di denaro a tacitazione di ogni diritto scaturente dal rapporto di colonia e sul rilascio del fondo), il Tribunale di Messina, previa estromissione dal giudizio il C. e declaratoria di difetto di legittimazione attiva di B.A., per quel che rileva in questa sede condannava il Comune di Messina al pagamento in favore dei figli di T.S. della somma di Lire 45.074.128, a titolo di indennità aggiuntiva e di indennità di occupazione legittima e illegittima, e accoglieva la domanda riconvenzionale di garanzia proposta dal Comune nei confronti della SECAM in forza di convenzione ai sensi della L. n. 865 del 1971.

Interponeva appello la SECAM deducendo: che, nonostante il decreto sindacale di autorizzazione dell’occupazione, non vi era prova della formazione dei successivi atti della procedura, tanto da potersi ritenere che il fondo era rimasto nella disponibilità del proprietario, anche perchè il Comune aveva provveduto a realizzare la strada di accesso al fondo confinante facendo venir meno l’interesse all’occupazione della strada; che la transazione tra il C. e B.A. aveva estinto il credito vantato da questa unitamente ai propri figli, comunque eventualmente dovuto solo fino alla data del decesso del dante causa e limitatamente alla sola indennità di occupazione illegittima; che solo l’ente espropriante era tenuto al pagamento dell’indennità di occupazione, avendo esso solo occupato il terreno del C.; che, quanto alla posizione di quest’ultimo, doveva ritenersi illegittima la revoca dell’ordinanza di chiamata in causa dello stesso, essendo la sua presenza in giudizio necessaria. Si costituiva il Comune di Messina chiedendo la conferma della sentenza gravata nella parte in cui aveva accolto la domanda di rivalsa. Si costituivano gli eredi C. eccependo il difetto di legittimazione passiva. Si costituivano gli eredi T. confermando l’avvenuto impossessamento del terreno da parte della SECAM anche alla luce del preliminare di cessione volontaria tra il proprietario del fondo e la SECAM medesima, deducendo la nullità della transazione e chiedendo in via incidentale condizionata la riforma della sentenza gravata con condanna solidale del Comune e della SECAM.

Con sentenza n. 192/2011 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza, riconosciuta la legittimazione attiva di B.A., estrometteva gli eredi C., condannava il Comune e la SECAM, in solido, al pagamento in favore degli eredi T. della somma di Euro 14.983,18, quali danni da illegittima occupazione del terreno sub specie di indennità aggiuntiva e dichiarava non dovute le altre indennità riconosciute e liquidate dalla sentenza gravata, che confermava nel resto.

La Corte di appello riconosceva l’indennità aggiuntiva agli eredi T. ritenendo che risultava dagli atti di causa l’avvenuto impossessamento del terreno da parte della SECAM per la realizzazione della strada di accesso al confinante lotto intercluso; che con ogni probabilità quasi contemporaneamente alla emissione della ordinanza sindacale la SECAM aveva iniziato i lavori trasformando il terreno, salvo poi non continuare a detenerlo per avere il lotto adiacente ottenuto aliunde l’accesso; che il C. aveva promesso la cessione del terreno raggiungendo con la SECAM una transazione a tacitazione di ogni suo diritto relativo alla procedura espropriativa avviata” (pp. 11-12 della sentenza). Quanto invece ad B.A., che aveva concluso una transazione con il C., riteneva che la transazione potesse spiegare effetti solo tra le parti della medesima, senza estinguere il credito vantato dai figli e senza riguardare l’indennità aggiuntiva, al cui versamento è tenuto l’ente espropriante e non il concedente, ma, al più, l’indennità di occupazione legittima che gli attori non avevano richiesto nei confronti del proprietario concedente, avendo evocato in giudizio solo il Comune e la SECAM. Quanto ai rapporti tra il Comune e la SECAM, la Corte di appello riteneva la responsabilità solidale dei predetti, fermo restando il rapporto di garanzia instauratosi tra i medesimi in forza della convenzione ai sensi della L. n. 865 del 1971. Rigettava infine le domande relative alle altre indennità richieste.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la SECAM affidato a due motivi, cui replicano con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, gli eredi T.. Resistono altresì al ricorso principale con controricorso gli eredi C.. Resiste ad entrambi i ricorsi il Comune di Messina, che ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione, svolta dai controricorrenti C., di irrituale conferimento della procura di parte ricorrente in quanto priva dei requisiti concernenti l’autorizzazione all’uso dei dati sensibili, integrando detta carenza una mera irregolarità.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce “motivazione apparente o insufficiente sul fatto, controverso e decisivo, dell’occupazione da parte della SECAM della porzione di fondo colonico da destinare alla realizzazione di una strada di accesso”. Sostiene la SECAM che la Corte di appello avrebbe motivato in modo solo apparente o apodittico, con mero rinvio agli atti di causa, sulla sussistenza del fatto costituito dall’occupazione del fondo C., rilevante ai fini della cessazione del rapporto agrario e dell’azionabilità della domanda di garanzia, senza apprezzare adeguatamente, quale prova logico-presuntiva, la circostanza dell’ottenimento aliunde dell’accesso al fondo.

Il motivo è inammissibile.

Sia pure mediante rinvio agli atti di causa e con esposizione essenziale del proprio convincimento, la Corte di appello ha apprezzato, tra gli altri, gli elementi documentali (quali l’avviso di immissione in possesso e le scritture di cessione volontaria del terreno) secondo una valutazione di probabilità indiziaria rispetto alla quale parte ricorrente intende contrapporre una ricostruzione alternativa – peraltro non in termini di certezza -, con ciò in sostanza sollecitando un non consentito riesame, nella presente sede di legittimità, dell’apprezzamento del giudice del merito in quanto conducente ad un esito difforme da quello auspicato da parte ricorrente (tra le tante, Sez. 5, 28 novembre 2014, n. 25332; Sez. 1, 30 marzo 2007, n. 7972), dovendosi altresì ribadire che non è compito di questa Corte scegliere sulla base di criteri possibilistici o probabilistici tra due prospettazioni, ambedue logiche ma nello stesso tempo alternative (Sez. 1, 23 dicembre 2015, n. 25927; Sez. L, 9 gennaio 2009, n. 261).

Con il secondo motivo si denuncia “motivazione apparente o insufficiente sul fatto, controverso e decisivo, generatore dell’obbligo di garanzia”, costituito – secondo la sentenza impugnata (p. 15) dalla convenzione conclusa tra SECAM e il Comune di Messina ai sensi della L. n. 865 del 1971. Parte ricorrente in sostanza deduce che l’occupazione della strada da parte del Comune condurrebbe ad escludere ogni responsabilità della SECAM.

Il motivo, collegato al primo, è inammissibile per le medesime ragioni suesposte, alle quali deve aggiungersi il rilievo di difetto di autosufficienza atteso che parte ricorrente non riporta il testo della predetta convenzione.

Passando all’esame del ricorso incidentale degli eredi T., con l’unico mezzo si denuncia la contraddittoria motivazione sul punto relativo alle somme, erroneamente determinate, da riconoscersi agli eredi in seguito alla ritenuta legittimazione attiva anche di B.A., sicchè l’indennità aggiuntiva dovrebbe essere liquidata per l’intero.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La Corte di appello ha liquidato l’indennità aggiuntiva dovuta secondo la quantificazione di Euro 14.983,18 operata dal c.t.u., richiamando (pp. 8-9 della sentenza) i valori di riferimento ritenuti dal c.t.u. per la stima e dando atto della “estrema genericità della contestazione fatta dall’appellante principale e dagli appellanti incidentali (gli eredi T.) sul punto” (p. 14). Orbene, premesso che nulla risulta dedotto in ricorso in merito a tale ultimo profilo, è evidente che ai fini dello scrutinio del motivo parte ricorrente incidentale avrebbe dovuto riportare il testo della relazione di stima.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con conseguente compensazione delle spese del giudizio, anche con riferimento ai controricorrenti C., ai quali il ricorso deve ritenersi notificato a fini di litis denuntiatio.

PQM

 

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale compensando le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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