Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18225 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 16/09/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24858/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO

MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO CALABRETTA giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 127/2012 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 05/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato IARIA per delega

dell’Avvocato CALABRETTA che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M.V. ex dirigente ENEL spa in pensione iscritto al fondo pensione denominato PIA chiedeva il rimborso della somma trattenuta dall’Enel in qualità di sostituto d’imposta come ritenuta alla fonte IRPEF sull’importo erogato a titolo di previdenza integrativa sulla base dell’accordo ENEL-FNDAI del 16 aprile 1986 e dell’accordo sindacale in data 23 gennaio 1998.

Il contribuente lamentava che sulla somma erogata fosse stata operata alla fonte una trattenuta IRPEF in quanto considerata reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione separata ex art. 17 (art. 16 nel testo vigente all’epoca) comma 1, lett. A) D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 T.U.I.R., anzichè la tassazione prevista per i redditi da capitale corrisposti in dipendenza di una previdenza integrativa con ritenuta del 12,50% D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 42 comma 4 T.U.I.R. e della L. n. 482 del 1985, art. 6.

Avverso il silenzio rifiuto il contribuente ricorreva davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo la quale accoglieva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia su appellodell’Ufficio confermava la sentenza di primo grado.

In particolare il giudice d’appello, a conferma della sentenza di primo grado, ha considerato il capitale tassato non alla stregua di un reddito di lavoro dipendente imponibile D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 17, comma 1, lett. A) e art. 48, bensì una prestazione erogata in forma di capitale cui applicare la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione da parte della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 16 comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto al capitale ricevuto non può essere applicato il regime di tassazione dei fondi di investimento solo per la mera presenza di “elementi di capitalizzazione”. In particolare la ricorrente lamenta che il giudice d’appello, aderendo acriticamente alla prospettazione del ricorrente, ha dichiarato puramente e semplicemente che il capitale tassato non è reddito di lavoro ma una prestazione in forma capitale erogata in forza di un contratto di capitalizzazione, senza distinguere tra una parte maturata nella vigenza della P.I.A. (previdenza integrativa aziendale) cui il contribuente aveva aderito in base all’accordo sindacale del 16/4/1986 tra Enel spa e FNDAI ed un’altra parte maturata nella vigenza del FONENEL, nuova forma di previdenza complementare istituita con accordo sindacale del 23 gennaio 1998.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il Giudice di secondo grado non ha spiegato in base a quali elementi le somme percepite dal contribuente debbano essere assimilate a reddito di capitale e tassate con aliquota del 12,50%.

Il primo motivo è fondato e deve essere accolto, assorbito il secondo, con le precisazioni che seguono. Osserva il Collegio che la Corte si è già pronunciata con orientamento del tutto condivisibile su controversie aventi contenuto analogo alla presente con sentenza a Sezioni Unite nr. 13642/2011 ed ha definitivamente chiarito il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato da un fondo previdenziale dipendenti ENEL, stabilendo che: “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma, lett. a), e 17 del T.U.I.R., solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del T.U.I.R.”.

A tal riguardo deve essere considerato che solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993 (art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11) è stato previsto che le prestazioni in forma di capitale per la parte consentita, ed i riscatti di cui all’art. 10, comma 1, lett. c) erogati ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), sono comunque soggetti a tassazione separata, qualora i beneficiari fossero soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto. A decorrere dal 1 gennaio 2001, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, è stata prevista la tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) sia che si tratti di prestazioni in forma di capitale che di rendita sicchè non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le polizze vanno assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art 16, comma 1, lett. a).

Per gli importi maturati precedentemente il trattamento tributario delle prestazioni erogate non indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse poichè occorre distinguere tra il capitale, costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, e il rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Possono essere tassate in modo analogo al TFR (tassazione separata) esclusivamente le somme liquidate a titolo di sorte capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza si applica la tassazione nella misura del 12,50%, ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6.

Per il periodo precedente al 1 gennaio 2001, dunque, quel che rileva ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% o della sottoposizione a tassazione separata è che sia stato applicato dal soggetto tenuto al pagamento un modello gestionale di tipo assicurativo. Si deve, infatti, considerare non decisiva la non conformità dei contratti (stipulati sulla base de CCNL 16.5.1985 ed in sostituzione delle originarie previsioni)al modello formale assicurativo o a capitalizzazione e che non siano stati stipulati con imprese esercenti attività assicurative, essendo pacifico che la prestazione è stata costituita grazie all’impiego di capitali accumulati (con versamenti del datore di lavoro e dell’iscritto al Fondo ENEL, aggiuntivi rispetto agli accantonamenti del TFR, dunque con causa autonoma) ed erogata al di fuori di una scadenza diretta del pregresso rapporto di lavoro (la sua percezione non avvenne contestualmente alla stessa liquidazione del TFR, in quanto il rapporto era cessato prima), in presenza di una gestione delle somme effettuata con sistemi tecnico-finanziari della capitalizzazione e con l’apposizione delle riserve matematiche (o comunque con copertura finanziaria costante delle prestazioni erogate), secondo le condizioni-quadro fissate dall’iniziale fonte consensuale collettiva (cfr. Cass. n. 5614 del 20/03/2015). Nel caso che occupa la C.T.R. non ha compiuto un accertamento approfondito ed analitico sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, avendo omesso di verificare se vi sia stato l’impiego sul mercato del capitale accantonato e quale sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego dato che rispetto a quest’ultimo rendimento sarebbe stata giustificata la tassazione al 12,50% sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi. Il ricorso va, perciò, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della C.T.R. della Sicilia perchè accerti, previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo P.I.A./FONDENEL nel corso degli anni ed in coerente applicazione con il principio enunciato, se vi sia stato impiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, quale sia stato il rendimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, il giudice del rinvio quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente e, conseguentemente, l’ammontare del suo effettivo credito restitutorio derivante dall’applicazione solo a tale parte dell’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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