Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18225 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 05/09/2011), n.18225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I

DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS), in persona

del Presidente Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 55, presso lo studio

dell’avvocato MARINUZZI DARIO, che lo rappresenta e difende giusta

mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

21/01/09, depositata il 14/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

OSSERVA

La sentenza della Corte d’appello di Bologna, di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello dell’Inpdap e conferma la decisione del Tribunale di Rimini con la quale, in accoglimento della domanda di S.F., l’Istituto era stata condannato a pagare la somma di Euro 61.439,98 a titolo di differenza rispetto all’importo dell’indennità premio di fine servizio già liquidata. La differenza era stata rivendicata sulla premessa che il S., lavoratore dipendente dell’Azienda sanitaria locale di Forlì, era stato collocato in aspettativa senza assegni a seguito della nomina a direttore amministrativo della stessa azienda e che aveva diritto alla liquidazione dell’indennità premio di fine servizio sulla base dei compensi ricevuti per tale carica, nei limiti dei massimali di cui al D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7. Il ricorso dell’Inpdap si articola in un motivo unico con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3 – bis e della L. n. 152 del 1968. Si sostiene che l’indennità premio di fine servizio non è menzionata tra i trattamenti di previdenza e di quiescenza spettanti ai dipendenti collocati in aspettativa per assumere l’incarico di direttore di azienda sanitaria; che l’incarico in questione si consegue mediante un contratto di diritto privato, di lavoro autonomo, cosicchè i relativi compensi non potrebbero essere utili ai fini dell’i.p.s.; che la lettura delle norme accolta dalla sentenza impugnata conduce a risultati irragionevoli e perciò non conformi alla Costituzione, atteso che il meccanismo di calcolo di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 4 comporterebbe la liquidazione di una maggiore indennità soltanto per i dipendenti che hanno ricevuto i maggiori compensi negli ultimi dodici mesi di servizio, senza alcuna proporzione con i compensi ricevuti negli altri anni; Non ha svolto attività di resistenza l’intimato.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè è già stato affermato da questa Corte con la sentenza n. n. 11925 del 13/05/2008 che ” Il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis, come aggiunto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3 e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito. Ne consegue che la misura dell’indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 4, fruito dal dipendente in relazione all’incarico, nei limiti del massimale di cui al D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7.” Le argomentazioni, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, nonostante le contrarie argomentazioni del ricorrente, sono le seguenti: ” La misura dell’indennità premio di fine servizio, dovuta ai dipendenti degli enti locali, è determinata dalla L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 4 in un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi in ragione dell’80 per cento per ogni anno di iscrizione all’Istituto.

La norma specifica, da applicare alla controversia, è rappresentata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, aggiunto dal D.Lgs. 16 giugno 1999, n. 229, che al comma 11 così dispone: La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di cui al D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

Sono certamente destituiti di fondamento gli argomenti che l’Istituto ricorrente vorrebbe desumere dall’assenza nella norma di riferimenti specifici all’indennità premio di fine servizio. L’espressione “trattamento di quiescenza e di previdenza” è tale da comprendere la totalità dei diritti spettanti al lavoratore dipendente in derivazione dalla cessazione del rapporto di lavoro; d’altra parte, la natura previdenziale dell’indennità di fine di servizio è affermata dalle Sezioni unite della Corte (vedi sentenza 13 maggio 2005, n. 11329).

Nessuna rilevanza, inoltre, è possibile attribuire alla natura del rapporto di lavoro che si instaura con l’azienda sanitaria a seguito del conferimento della nomina a direttore generale (ovvero amministrativo o sanitario), qualificato esplicitamente dal legislatore come autonomo e di diritto privato, atteso che la disciplina speciale stabilisce la permanenza del rapporto di lavoro dipendente (a mezzo dell’istituto dell’aspettativa senza assegni) e obbliga il datore di lavoro al pagamento dei contributi da calcolare sul trattamento economico che il dipendente riceve in conseguenza dell’incarico di direttore. I contributi, dunque, sono pagati in relazione al rapporto di lavoro subordinato e si considera retribuzione figurativa quella parametrata al compenso collegato alla carica, mentre il debitore è identificato nel datore di lavoro, ancorchè gli venga attribuito il diritto al rimborso nei confronti nel soggetto che utilizza la prestazione durante il periodo di aspettativa.

Neppure è possibile condividere la tesi della non compatibilità costituzionale dell’interpretazione accolta dalla sentenza impugnata, atteso che il riferimento della L. n. 152 del 1968 alla retribuzione dell’ultimo anno di servizio ben consente, in generale, il computo di aumenti retributivi conseguiti in prossimità della cessazione del rapporto di lavoro, mentre l’intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 421 del 1991) ha riguardato la diversa e particolare ipotesi della diminuzione A retributiva cagionata dal passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, introducendo nell’ordinamento la regola del proporzionamento dell’ammontare dell’indennità ai periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente, ai periodi di servizio a tempo parziale.” Inoltre, correttamente la sentenza impugnata ha limitato la pretesa nei limiti del massimale determinato dal D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7;

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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