Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18225 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 05/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18225
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CONSULTING ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL in liquidazione,
ricorrente che non ha depositato il 1 ricorso nei termini prescritti
dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19/2008 della Commissione – Tributaria
Regionale di ROMA del 15.1.08, depositata l’11/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La societa’ Consultino Engineering International Group s.r.l. in liquidazione ha notificato all’Agenzia delle Dogane (che ha resistito con controricorso) ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 19/1/08 della C.T.R. Lazio. Tale ricorso non risulta depositato, pertanto esso e’ improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1 ed alla luce della univoca giurisprudenza di questa Corte in tal senso (v. tra le altre cass. Ord. n. 21969 del 2008). Le spese vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010