Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18225 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. I, 02/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 02/09/2020), n.18225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 24485/2018 r.g. proposto da:

A.F.H., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Alessandro Praticò,

presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, Via

Groscavallo n. 3.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro e QUESTURA DI TORINO;

– intimati –

avverso la ordinanza del Tribunale di Torino, depositato in data

14.6.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

8/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Torino, su richiesta della Questura di Torino, convalidava il provvedimento di proroga del trattenimento presso il locale C.P.R. del cittadino palestinese A.F.H., proveniente dalla città di Gaza.

Il tribunale ha ritenuto che: a) il trattenimento era stato convalidato in data 19.4.2018 e che la richiesta di protezione internazionale era ancora pendente innanzi alla commissione territoriale; b) la richiesta di proroga del trattenimento era intervenuta tempestivamente e risultava conforme alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015.

2. L’ordinanza, pubblicata il 14.6.2018, è stata impugnata da A.F.H., con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, regolante i tempi di trattenimento dei richiedenti asilo, in relazione a quelli previsti per l’esame della domanda di protezione internazionale.

2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione ovvero motivazione apparente ovvero inosservanza dell’art. 132 c.p.c., n. 4, sempre in relazione al profilo dell’illegittimità della proroga in riferimento al decorso dei termini per l’esame della domanda di protezione internazionale proposta da soggetto sottoposto a trattenimento, in assenza di cause giustificatrici del ritardo della procedura.

2. Ritiene il Collegio opportuno rinviare la discussione della causa in pubblica udienza con la presenza delle parti, stante la rilevanza della questione trattata con il primo motivo di censura, che involge l’approfondimento della natura dei termini relativi alla richiesta di convalida del trattenimento e della sua proroga, in concomitanza della domanda di protezione internazionale.

PQM

Rinvia la discussione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

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