Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18224 del 26/08/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18224 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 17417-2008 proposto da:
SALANI

SANDRA

SLNSDR47D67M0590,

considerata

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati MARIANI LUIGI MICHELE unitamente
all’avvocato CAMPAGNA PAOLO giusta procura in calce
2014

al ricorso;
– ricorrente –

1039
contro

CASAPIETRA CESARE;
– intimato

1

Data pubblicazione: 26/08/2014

avverso la sentenza n. 1611/2007 del TRIBUNALE di
GENOVA, depositata il 07/05/2007 R.G.N. 5245/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/04/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/5/2007 il Tribunale di Genova, in
parziale accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. Cesare
Casapietra, in relazione al precetto notificatogli ad istanza
della sig. Sandra Salani in forza di titolo costituito dalla

della complessiva somma di euro 2.754,88, dichiarava la nullità
del precetto per la somma eccedente euro 2.515,54, ravvisando
non dovute le voci “consultazioni con il cliente” e
“corrispondenza informativa”.
Avverso la suindicata pronunzia la Salani propone ora
ricorso per cassazione, affidato a 8 motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° e il 2 0 motivo la ricorrente denunzia violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omessa ed
insufficiente e contraddittoria» motivazione su punto decisivo
della controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c.
Pone al riguardo i seguenti quesiti «Il requisito della
pendenza dei giudizi, ai fini della determinazione o meno
dell’istituto giuridico previsto dall’art. 39, I coma, c.p.c.,
può essere ravvisato/individuato al momento della notificazione
dell’atto introduttivo»; <>.

applicazione dell’art. 112 e 307 c.p.c, in riferimento all’art.
360, 1 0 cc. n. 3, c.p.c.; nonché «omessa ed insufficiente e
contraddittoria>> motivazione su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360,

10 co. n. 5, c.p.c.

Pone al riguardo il seguente quesito: <>.
Con il 4 0 motivo denunzia «violazione e/o falsa
applicazione della tariffa forense: ripetibilità delle spese
per consultazione cliente e corrispondenza>>, in riferimento
all’art. 360, 1 0 cc. n. 3, c.p.c.; nonché <> motivazione su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Pone

al riguardo i seguenti quesiti:

<>.
Con il 5 ° , il 6 0 e 1’8 ° motivo denunzia violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c, in riferimento all’art.

motivazione/valutazione>> su punti decisivi della controversia,
in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito: <>;
<>.
Con il 7 0 motivo denunzia << errore nei conteggi avversari>>, nonché <> su punto
decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, 1 °
co. n. 5, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito: <>.

5

360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omessa

~11•111•1•111~1~~ Oper MIIME~

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono inammissibili, in applicazione degli artt. 366,
l ° co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.
Essi recano quesiti di diritto formulati in termini invero
difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte,

aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del
merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di
diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa
decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici,
privi di riferibilità al caso concreto in esame e di
decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola
lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un.,
14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass.,
7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla
sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione
(cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un.,
12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360),
nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del
relativo accoglimento o rigetto ( cfr., Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258 ), senza che essi debbano richiedere, per
ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di
connessione tra loro ( cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064 ).
Tanto più che i motivi risultano formulati in violazione
dell’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa
riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ es.,

non contemplando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli

all’<>, al
«precetto», alla <>, alle
«memorie», alla <>, alla
«mancata iscrizione a ruolo della prima opposizione>>,
all’<>, ai «motivi di

contestazione dell’opposizione avversaria>>, al <>, alla <> ] limitandosi a meramente richiamarli, senza
invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sederiprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza
fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa
individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento
del processo inerente alla documentazione, come pervenuta
presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile
l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con
precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo
d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati
rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di
giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass.,
12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo,
Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di
tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr.

7

,

accettato dalla creditrice opposta>>, alla «pendenza di due

Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da
renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo

al proprio compito istituzionale di verificare il relativo
fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n.
1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132;
Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass.,
12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni contenute
nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con
indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità
accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003,
n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1 ° /2/1995, n.
1161).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, 1’8 °
motivo non reca affatto il prescritto momento di sintesi,
mentre gli altri motivi non presentano la prescritta “chiara
indicazione”, secondo lo schema e nei termini delineati da
questa Corte, delle relative “ragioni”, non risultando
riassuntivamente indicato il fatto controverso, gli elementi la
cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione,
gli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione
sarebbe stata necessaria, inammissibilmente rimettendosene
l’individuazione all’attività esegetica della medesima, con

8

ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere

interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita
della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n.
2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258),

a fortiori

non

consentita in presenza di formulazione come detto nella specie
altresì violativa dell’art. 366, l ° cc. n. 6, c.p.c.

<

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