Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18224 del 24/07/2017

Cassazione civile, sez. I, 24/07/2017, (ud. 29/05/2017, dep.24/07/2017),  n. 18224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

D.L.G., elettivamente domiciliato in Giugliano in

Campania (Napoli), alla via Giosuè Carducci n. 20, presso lo studio

dell’Avv. Raffaele Pacilio, che lo rappresentata e lo difende, come

da mandato steso in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.K., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Comini, ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio, alla piazza

Garibaldi n. 5, in San Vito Chietino (Chieti);

– controricorrente –

avverso il decreto n. 643 pronunciato dalla Corte d’Appello di

L’Aquila il 3.5.2016, e depositato il 13 maggio 2016;

sentita la relazione svolta dal dott. Paolo Di Marzio;

ascoltato l’Avv. Alessandro Orsini, delegato, per la

controricorrente;

udite le conclusioni del P.M., dott. Sorrentino Federico, che ha

domandato il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Lanciano è stato adito da D.L.G., padre della figlia minore D.L.M.A., nata fuori dal matrimonio il (OMISSIS), perchè fosse regolato l’affidamento ed il mantenimento della bambina, stante la sopravvenuta litigiosità con la madre, R.K..

Il Tribunale, con decreto depositato il 18 ottobre 2013, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la minore fosse abitualmente residente a (OMISSIS) presso la madre.

D.L.G. proponeva reclamo alla Corte d’Appello di L’Aquila, che confermava la decisione di prime cure. Ricordata la normativa di riferimento, la Corte territoriale evidenziava che erano stati raccolti in atti riscontri documentali da cui era possibile desumere che, al momento dell’introduzione del ricorso, la residenza abituale della bambina era a (OMISSIS), indipendentemente dalla sua frequente presenza in Italia, presso le case dei nonni.

Avverso la decisione della Corte d’Appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, D.L.G.. Resiste con controricorso R.K.. Il ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver tenuto presente la Corte territoriale che la “residenza di fatto (o abituale) del minore al momento della presentazione della domanda” era in Italia. Ricordato che la bambina è nata in Italia, ed è figlia di cittadini italiani, il ricorrente evidenziava che la minore, all’epoca di proposizione del ricorso al Tribunale di Lanciano, “aveva due anni appena compiuti e viveva presso i nonni materni nel Comune di (OMISSIS)”, circostanza che si afferma non contestata, “non potendo peraltro la minore espatriare, mancando il consenso del padre”. La residenza in Italia della minore poteva desumersi dal fatto che qui aveva vissuto i momenti più significativi della sua ancor breve vita (battesimo, festività, etc.), come era stato “ampiamente indicato nel testo del reclamo e negli scritti di parte”. Tale situazione non era peraltro mutata a seguito della proposizione del reclamo la cui decisione è oggi impugnata, come da “ampissima documentazione prodotta agli atti di causa”. La bambina, peraltro, è seguita da un pediatra italiano e parla correttamente l’italiano. Inoltre, che la residenza di fatto della minore fosse in Italia è stato accertato anche dalla Procura della Repubblica e poi dal Tribunale di Lanciano, che hanno ritenuto di poter procedere nei confronti del ricorrente, a seguito di querela dell’ex-compagna odierna controricorrente, per reati configurabili solo nel luogo di residenza di fatto della minore. Spiegava ancora il ricorrente che la residenza “de iure” della bambina, presso la madre a (OMISSIS), non era stata messa in discussione, ma la competenza giurisdizionale dipendeva dalla residenza di fatto, che doveva invece ritenersi radicata in Italia. Nulla potevano in contrario dimostrare l’iscrizione al servizio di medicina di base inglese, o addirittura ad un asilo nido, che la bambina, all’epoca di presentazione del ricorso, ancora doveva cominciare a frequentare.

1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 8, 13, 14, 15 e 20 del Regolamento CE 2201/2002.

In particolare, l’art. 8 del Regolamento prevede che sono competenti circa le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, le autorità giurisdizionali di uno stato membro, se il minore risiede abitualmente in quello Stato nel momento in cui sono adite.

Nel caso di specie la minore, cittadina italiana figlia di genitori italiani, all’epoca di proposizione del ricorso si trovava in Italia e deve ritenersi che qui avesse la propria residenza, non potendo attribuirsi rilievo a documentazioni cartacee inidonee a dimostrare la residenza della bambina all’estero.

2.1 – 2.2 – I motivi di ricorso attengono entrambi alla contestazione della decisione declinatoria della giurisdizione adottata dalla Corte d’Appello, per non aver correttamente accertato la residenza abituale della minore, sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione.

Deve allora rilevarsi che, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, la Corte di Cassazione pronuncia a Sezioni Unite nei casi previsti dall’art. 360, n. 1 che disciplina la possibilità di impugnare con ricorso per cassazione le sentenze pronunciate in grado d’appello “per motivi attinenti alla giurisdizione”.

Deve pertanto rimettersi il giudizio alle Sezioni Unite.

PQM

 

La Corte, letti l’art. 374 c.p.c., comma 1, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, rimette il ricorso introdotto da D.L.G. al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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