Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18224 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 05/09/2011), n.18224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A., D.A., S.R.M.P.,

M.F., M.A., B.P.,

G.M. (OMISSIS), B.A.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio

dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RONZONE GIOVANNI GAETANO, giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce

al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1067/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

2.3.09, depositata il 10/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il resistente l’Avvocato Antonietta Coretti che chiede la

compensazione delle spese.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari rigettava la domanda proposta da G.M. ed altri nei confronti dell’Inps, per ottenere le differenze dell’indennità di disoccupazione agricola già corrisposta per l’anno 2002 (2003 il R.), sostenendo che la prestazione andava liquidata, non già sulla base del salario medio convenzionale fermo al 1995, ma sul salario reale di maggiore importo fissato dalla contrattazione collettiva di categoria per la provincia di Foggia;

affermava la Corte adita che il ricorso era stato presentato dopo la maturazione del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, che valeva anche per la riliquidazione di trattamenti già riconosciuti ed erogati;

Avverso detta sentenza i soccombenti propongono ricorso con due motivi; l’Inps ha rilasciato r procura;

Con il primo motivo si denunzia la sentenza per non avere tenuto conto della tardività dell’appello, perchè la sentenza di primo grado era stata ritualmente notificata al procuratore costituito il 12.11.2007, mentre l’appello era stato depositato il 20.12.2007 e quindi oltre i trenta giorni; Letta la relazione resa ex art. 30 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè, quanto al primo motivo, risulta dagli atti che questa Corte deve esaminare, essendo stato eccepito un vizio in procedendo, che la sentenza di primo grado era stata notificata all’avv. Contursi difensore dell’Istituto in quel giudizio il giorno 12.11.2007, mentre l’appello dell’Inps era stato depositato nella cancelleria della Corte d’appello di Bari il 20.12.2007 e quindi oltre il prescritto termine di trenta giorni;

l’accoglimento di questo motivo determina l’assorbimento del secondo con cui si deduce l’inesistenza della ravvisata decadenza;

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata sena rinvio ai sensi del dell’art. 382 c.p.c., u.c., perchè la causa non poteva essere proseguita in appello. Le spese dell’appello e del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del grado d’appello liquidate in milleseicentosettanta complessive, di cui duecentoquaranta per diritti e millequattrocento per onorari e, per il presente giudizio in Euro trenta per esborsi e milleottocento Euro per onorari, oltre accessori di legge per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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