Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18224 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. I, 02/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 02/09/2020), n.18224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 24324/2018 r.g. proposto da:

A.S.F., (cod. fisc. CUI (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Ivan Pupetti, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Roma, Viale di Vigna Pia n. 60.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro e QUESTURA DI ROMA.

– intimati –

avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data

27.6.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

8/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma, su istanza della questura di Roma, ha prorogato il trattenimento di A.S., cittadina nigeriana.

Il tribunale ha ricordato che: a) la ricorrente, entrata in Italia nel 1998, era stata trattenuta dal 3.5.2018, ed aveva formulato domanda di protezione internazionale nell’anno 2012, sebbene sotto false generalità; b) la richiedente era stata ascoltata dalla commissione territoriale in data 8.6.2018 ed era dunque in attesa della decisione sulla sua domanda di protezione; c) la tesi difensiva della ricorrente – secondo cui sarebbe applicabile al caso di specie il termine di trattenimento di 30 giorni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, in luogo di quello diverso di 60 giorni previsto del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 5, u.p., con conseguente eccepita tardività della presentazione della richiesta della proroga del trattenimento e con superamento del “termine di fase” – non era fondata, posto che l’originario provvedimento di convalida, in quanto formulato in termini adesivi alla richiesta questorile di convalida del 5.5.2018, doveva ritenersi pronunciato con riferimento alla durata di sessanta giorni, ancorchè tale statuizione non era stata enunciata espressamente nel dispositivo del predetto provvedimento di convalida, con la ulteriore inevitabile conseguenza che non sarebbe ora consentito al diverso giudice della convalida della richiesta di proroga del trattenimento sindacare il contenuto del primo provvedimento di convalida del trattenimento stesso e che, pertanto, il detto trattenimento era stato convalidato con scadenza al 1.7.2018, come ritenuto dall’autorità amministrativa procedente.

2. Il decreto, pubblicato il 27.6.2018, è stato impugnato da A.S. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura.

Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, comma 5, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14. Si evidenzia che, avendo la richiedente proposto formalmente domanda di protezione internazionale allorquando non era stata ancora interessata da un provvedimento restrittivo, occorreva applicare alla fattispecie in esame il diverso termine di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, a tenore del quale la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo di trenta giorni, con conseguente tardività della richiesta di proroga del trattenimento stesso. Si evidenzia, inoltre, che la predetta questione del termine più ristretto era stata dedotta anche innanzi al giudice della convalida del trattenimento, senza che quest’ultimo si fosse espressamente pronunciato sulla valenza temporale di trenta ovvero sessanta giorni del provvedimento di convalida del trattenimento comunque adottato.

2. Ritiene il Collegio opportuno rinviare la discussione della causa in pubblica udienza con la presenza delle parti, stante la rilevanza della questione trattata con il motivo di censura, che involge l’approfondimento della natura dei termini relativi alla richiesta di convalida del trattenimento e della sua proroga e della possibile irretrattabilità del provvedimento di convalida del trattenimento in sede di giudizio di convalida della proroga.

PQM

Rinvia la discussione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

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