Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18223 del 29/07/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18223 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 32082-2006 proposto da:
BATTINI DAMA B1TDRA79C52B819X, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato
GIUFFRE’ ADRIANO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SILVES I RI SANDRO giusta procura in atti;

– ricorrente contro
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. A
R.L. 01153230360, in persona del suo Vicepresidente

e

legale

rappresentante dott. RUGGERO BENASSI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G. MONTANELLI 11, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 29/07/2013

ANDRIOLA ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato TOSATTI VINCENZO giusta procure in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1293/2005 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato SANDRO SILVESTRI;
udito l’Avvocato ALESSANDRO ANDRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARIO FRESA che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine per il
rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2002, Battini Daria
proponeva, al Tribunale di Modena, opposizione all’esecuzione promossa
dalla Banca Popolare dell’Emilia-Romagna soc. coop. a r.l. esponendo
che: Santini Franca nel 1980 aveva acquistato dall’istituto autonomo per
le case popolari della provincia di Modena una porzione immobiliare
ubicata a Carpi, costituita da un appartamento e cantina; la Santini era
stata ricoverata più volte per problemi psichiatrici e, in costanza di
“incapacità di intendere e volere”, aveva stipulato con la Banca Popolare
dell’Emilia-Romagna soc. coop. a r.1., mediante rogito notarile del 25
giugno 1982, un contratto di mutuo per l’importo di 30.000.000 con
concessione di garanzia ipotecaria sul già indicato immobile; la predetta
banca, in data 8 gennaio 1998, aveva notificato atto di precetto,
intimando alla mutuataria il pagamento del residuo importo mutuato e
non soddisfatto, pari a 11.094.141, oltre accessori e spese; rimasta senza
esito tale intimazione, il medesimo istituto di credito aveva proceduto a
pignoramento immobiliare sul detto bene gravato da prelazione
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BOLOGNA, depositata il 15/11/2005, R.G.N. 1804/2004;

ipotecaria; la Santini era deceduta il 27 dicembre 2000, lasciando erede la
ricorrente che intendeva “far giudizialmente accertare e dichiarare lo stato
di incapacità di intendere e di volere di Santini Franca al momento della
sottoscrizione dell’atto del 25.06.1992” e “conseguentemente
l’annullabilità, ex artt. 428, I comma, e 1425, II comma, del codice civile,

Nel giudizio di merito si costituiva la banca opposta chiedendo il rigetto
dell’opposizione ed eccependo la prescrizione dell’azione.
Nelle more il GE accoglieva l’istanza di conversione del pignoramento
immobiliare con la somma di € 17.802,24 presentata da Battini Daria, la
quale provvedeva al versamento di tale importo che veniva assegnato alla
banca.
Il Tribunale di Modena, con sentenza del 15 marzo 2004, rigettava
l’opposizione ad esecuzione immobiliare proposta dalla Battini.
Riteneva il primo Giudice che non era stata adeguatamente acquisita la
prova della dedotta incapacità di intendere e di volere della Santini al
momento della stipulazione dell’atto notarile ricordato, non era stato
dimostrato il grave pregiudizio conseguito alla predetta dalla stipulazione
del medesimo contratto e neppure risultavano provate la conoscenza
dell’asserito stato di incapacità naturale e la mala fede in capo alla banca
mutuante; riteneva, altresì, ormai prescritta l’azione di annullamento del
contratto in parola.
Avverso tale decisione Battini Daria proponeva impugnazione, cui
resisteva l’appellata.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 15 novembre 2005,
rigettava il gravame.
Avverso la sentenza della Corte di merito Battini Daria ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna
soc. coop. a r.1..
3

di detto contratto con ogni conseguente effetto di legge”.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame non si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c.
– inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n. 69 –

(15 novembre 2005); pertanto, va disattesa l’eccezione di inammissibilità
del ricorso in parola ex art. 366 bis c.p.c. sollevata dalla controricorrente e
a cui ha pure fatto riferimento il P.M. in udienza nelle conclusioni
formulate in via principale.
2. Con il primo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.; error in
procedendo”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in
cui ha ritenuto che ” costei [Battini Darà.] – avendo in giudizio spiegato
vera e propria azione intesa ad ottenere pronuncia giudiziale di
annullamento del contratto di mutuo ipotecario de quo per l’asserita
incapacità naturale della de cuius e sua dante causa a titolo successorio
ereditario Santini Franca, senza limitarsi a formulare in proposito una
mera eccezione — non possa prescindere dal rispetto del termine
quinquennale di prescrizione” di cui all’art. 1442 c.c..
Ad avviso della Battini la Corte di merito sarebbe incorsa in

error

procedendo, contravvenendo al potere-dovere di accertare e valutare il
contenuto sostanziale della pretesa da lei fatta valere ed omettendo di
attribuire “alla domanda/eccezione” da lei spiegata “l’efficacia,
quantomeno, di eccezione di annullabilità del contratto de quo” ed
omettendo di “invalidare e paralizzare l’iniziativa in executivis assunta
dalla Banca Popolare dell’Emilia-Romagna soc. coop. a r.l.”.
3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta “contraddittoria e
perplessa motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)”, assumendo che la Corte di
merito, pur aderendo nella prima parte della motivazione della sentenza
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in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata

impugnata alla tesi difensiva della Battini, negherebbe poi “la
qualificazione giuridica attribuita al rapporto controverso e giunge[rebbe l
ad una diversa, controversa e perplessa motivazione”.
4. I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati
congiuntamente, sono entrambi infondati.

proposizione di apposita domanda giudiziale, ma può essere dedotta
anche in via di eccezione, quando il convenuto tenda con le sue difese
all’esclusivo fine della reiezione, totale o parziale, della domanda
dell’attore, opponendo al diritto da questi fatto valere una situazione
giuridica idonea a paralizzarlo (cfr. Cass. 30 marzo 1989 n. 1556).
L’annullabilità di un contratto, ove fatta valere in via di azione, è
sottoposta a precisi limiti temporali e tende alla eliminazione dell’atto che
si assume viziato. Ma, quando ricorra l’esistenza di un vizio comportante
l’annullamento del contratto, anche ove la apposita azione non sia stata
esperita, l’ordinamento (art. 1442, ultimo comma, c.c.) consente a chi sia
convenuto per l’esecuzione (e tale deve intendersi anche il debitore che
resista alla pretesa esecutiva con l’opposizione, v. Cass. 2 marzo 1971, n.
522), di fare valere detto vizio, per pervenire non già all’annullamento
dell’atto, ma all’unico fine di paralizzare la pretesa della controparte
all’adempimento. La parte convenuta per l’adempimento ha dunque la
facoltà, di chiedere l’annullamento del contratto, ove non sia decorso il
termine prescrizionale, ovvero di sollevare eccezione di annullamento,
che può peraltro essere avanzata in ogni tempo, limitandosi a denunziare
il vizio, allo scopo di frustrare la pretesa dell’attore.
4.2. Nella specie, non sussiste la lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c.,
avendo la Corte di merito, nel rigettare l’appello proposto avverso la
sentenza di primo grado, correttamente ritenuto che la Battini non si è
limitata ad una pretesa diretta ad invalidare e paralizzare l’iniziativa in
executivis assunta dalla Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, id est a
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4.1. L’annullabilità di un contratto può essere fatta valere attraverso la

sollevare l’eccezione di annullamento al solo scopo di paralizzare la
pretesa della controparte all’inadempimento, ed ha altrettanto
correttamente qualificato l’istanza formulata dall’attuale ricorrente quale,
invece, domanda di annullamento dell’atto del 25 giugno 1992 per essere
al momento della stipula di tale atto la Santini Franca incapace di

quanto indicato dalla Corte distrettuale – già sostanzialmente desumibile
dall’atto di opposizione, avendo in esso (v. p. 5) la Battini premesso che
“intende[val far giudizialmente accertare e dichiarare lo stato di incapacità
di intendere e di volere di Santini Franca al momento della sottoscrizione
dell’atto del 25.06.1992” e “conseguentemente l’annullabilità, ex artt. 428,
I comma, e 1425, II comma, del codice civile, di detto contratto con ogni
conseguente effetto di legge”; domanda, questa, poi precisata nelle note
ex art. 183, quinto comma, c.p.c. (v. p. 10 e 11 delle note in parola).
4.3. Correttamente qualificata quella proposta dall’opponente
all’esecuzione come domanda di annullamento e non come mera
eccezione, altrettanto correttamente la Corte di merito ha ritenuto
fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione di annullamento sollevata
dall’istituto di credito, essendo trascorso il tettnine di cinque anni
decorrente dalla conclusione del contratto (25 giugno 1992) già prima del
decesso di Santini Franca, avvenuto il 27 dicembre 2000, e, quindi, ben
prima della proposizione della domanda in questione.
4.4. Neppure sussiste il lamentato vizio motivazionale, avendo la Corte
territoriale motivato la sua decisione in modo adeguato e congruo, privo
di vizi logici e da errori giuridici, senza cadere nella contraddizione di cui
si duole la ricorrente. A tale ultimo riguardo i giudici di secondo grado,
lungi dall’aderire alla tesi difensiva della Battini come da questa, invece
sostenuto, a p. 9 e 10 della sentenza, dopo aver sottolineato che, ai sensi
dell’art. 1442 c.c., in ossequio alla principio quae temporalia ad agendum
popetua ad exipiendum, la parte convenuta per l’esecuzione del contratto
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intendere e di volere, istanza peraltro da ritenersi — diversamente da

può opporre l’annullabilità anche se è prescritta l’azione per farla valere,
hanno poi evidenziato che tali considerazioni non giovano all’attuale
ricorrente che non si é limitata a formulare una mera eccezione di
annullabilità ma ha spiegato una vera e propria domanda volta ad
ottenere la pronuncia giudiziale di annullamento del contratto di mutuo

sicché non può prescindersi dal rispetto del termine quinquennale di
prescrizione cui si é già fatto riferimento.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in
favore della banca controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in complessivi euro 1.500,00, di cui euro 200,00
per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 3 aprile 2013.

ipotecario in questione, per asserita incapacità naturale della de cuius,

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