Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18223 del 26/08/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 18223 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
SENTENZA
sul ricorso 17135-2008 proposto da:
GIORDANO ALFONSO GRDLNS55A01L323E,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GALLIA 86, presso lo studio
dell’avvocato MANCINI MONALDO, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’ASCOLI ANTONIO giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
2014
1038
contro
ANSALONE ANNAPIA NSLNNP831356H703H;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1488/2008 del GIUDICE DI PACE
Data pubblicazione: 26/08/2014
di SALERNO, depositata il 10/03/2008 R.G.N. 6368/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/04/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10/3/2008 il G. di P. Salerno ha accolto
l’opposizione proposta d lla sig. Annapia Ansalone in relazione
al precetto notificatole ad istanza del sig. Alfonso Giordano,
deducendone la nullità x artt. 479 e 654 c.p.c. per non aver
precetto, con l’apposiz one della formula esecutiva così come
richiesto dalla legge>>.
Avverso la suindic ta pronunzia il Giordano propone ora
ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., affidato a 7 motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 ° motivo il ricorrente denunzia violazione degli
artt. 2697 c.c., 111 Cost., in riferimento all’art. 360, 1 ° co.
n. 3, c.p.c.
Con il 2 ° il 3 ° e il 6 ° motivo denunzia «nullità della
sentenza>> per violazione degli artt. 113, 132 c.p.c., 118
disp. att. c.p.c., 111 Cost., in riferimento all’art. 360, l °
co. n. 4, c.p.c.; nonché «vizio di motivazione>>, in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 4 ° motivo denunzia «nullità della sentenza>> per
violazione degli artt. 113, 479, 654 c.p.c., 111 Cost., in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 4, c.p.c.
Con il 5 ° e 7 ° motivo denunzia <
per violazione degli artt. 112, 480 c.p.c., 111 Cost., in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 4, c.p.c.
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quest’ultimo provato «di possedere il titolo, posto a base del
i
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono inammissibili, in applicazione degli artt. 366,
1 ° co. n. 4, 366-bis e 375, 1 ° co. n. 5, c.p.c.
Essi recano quesiti di diritto formulati in termini invero
difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte,
aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del
merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di
diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa
decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici,
privi di riferibilità al caso concreto in esame e di
decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola
lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un.,
14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass.,
7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla
sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione
(cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un.,
12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360),
nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del
relativo accoglimento o rigetto ( cfr., Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258 ), senza che essi debbano richiedere, per
ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di
connessione tra loro ( cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064 ).
Tanto più che i motivi risultano formulati in violazione
dell’art. 366, 1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa
riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito E es.,
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non contemplando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli
all’<
atto di costituzione in giudizio con <
alla <
<
al proprio compito istituzionale di verificare il relativo
fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n.
1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132;
Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass.,
12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni contenute
indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità
accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003,
n. 3158; Cass., 2518/2003, n. 12444; Cass., 1 ° /2/1995, n.
1161).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi
con i quali si denunziano tale vizio non recano la prescritta
“chiara indicazione”, secondo lo schema e nei termini delineati
da questa Corte, delle relative “ragioni”, non risultando
riassuntivamente indicato il fatto controverso, gli elementi la
cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione,
gli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione
sarebbe stata necessaria, inammissibilmente rimettendosene
l’individuazione all’attività esegetica della medesima, con
interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita
della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n.
2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258),
a fortiori
non
consentita in presenza di formulazione come detto nella specie
altresì violativa dell’art. 366, l ° cc. n. 6, c.p.c.
Né possono al riguardo invero valorizzarsi i denominati
«quesiti di diritto>> in calce ai motivi in questione,
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nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con
difettando essi dei requisiti all’uopo richiesti e più sopra
richiamati.
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto
insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto e il momento di sintesi possano, e a
fortiori
motivo, giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe
nell’abrogazione tacita della norma in questione ( v. Cass.
Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n.
7258 ).
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena
di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli,
nella specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40
del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine spese
del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Roma, 24/4/2014
debbano, desumersi implicitamente dalla formulazione del