Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18223 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 24/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.24/07/2017),  n. 18223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3294/2014 R.G. proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso ex lege dall’Avv. Gen.

dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

MAPLE BANK GMBH – FILIALE DI (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli

avv.ti Andrea Magliani ed Elena Vaccari, con domicilio eletto presso

lo studio di quest’ultima in Roma, piazza Adriana n. 5, giusta

procura speciale prodotta in atti;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2534/13

depositata in data 18 giugno 2013;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 17 maggio

2017 dal Consigliere Paolo Fraulini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale Cardino Alberto, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Milano ha respinto l’appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano lo ha condannato a pagare alla MAPLE BANK GMBH l’importo di Euro 999.924,00 oltre interessi convenzionali.

2. Questi i fatti rilevanti. Maple ha concesso a (OMISSIS) un finanziamento di 1 milione di Euro. (OMISSIS) ha stipulato con il Ministero della Difesa due contratti aventi a oggetto la manutenzione di alcuni mezzi militari e la fornitura dei relativi ricambi. (OMISSIS) ha poi ceduto pro solvendo a Maple i crediti derivanti dai due contratti sopra richiamati. La cessione è stata accettata dal Ministero ceduto. Maple, dopo avere chiesto a (OMISSIS) il rientro immediato dal finanziamento, ha stipulato con (OMISSIS) un accordo transattivo avente ad oggetto il rientro totale della somma finanziata e la proroga della fideiussione prestata dall’amministratore di (OMISSIS). All’esito (OMISSIS) ha comunicato al Ministero le coordinate bancarie di una banca su cui accreditare i pagamenti per le prestazioni contrattuali, che in base all’accordo transattivo essa avrebbe poi provveduto a dirottare verso altro istituto di credito. Dopo circa un anno, effettuati vari pagamenti da parte del Ministero in favore di (OMISSIS), Maple ha avanzato domanda di pagamento della prima rata inerente il credito derivante dal contratto ceduto e, dopo aver ricevuto comunicazione dell’avvenuto pagamento da parte del Ministero a (OMISSIS) anzichè ad essa banca, ha promosso il presente giudizio. (OMISSIS), chiamata in garanzia dal Ministero, è stata dichiarata fallita nel corso del giudizio. Il Tribunale ha condannato il Ministero a pagare alla MAPLE BANK GMBH l’importo di Euro 999.924,00 oltre interessi convenzionali. La Corte di appello ha respinto il gravame del Ministero, regolando le spese di lite.

3. Il giudice di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, ha giudicato non novativo l’accordo transattivo concluso tra Maple e (OMISSIS); ha valutato inammissibile, in quanto domanda nuova e non mera difesa, l’allegazione da parte del Ministero appellante della violazione da parte di Maple dei principi di correttezza e buona fede, comunque giudicata insussistente, in quanto al più la scorrettezza comportamentale poteva addebitarsi alla sola (OMISSIS); ha valutato corretto il computo degli interessi convenzionali sulla sorte a compensazione del maggior danno.

4. Avverso tale sentenza il MINISTERO DELLA DIFESA ricorre con quattro motivi, resistiti da MAPLE BANK GMBH con controricorso; l’intimato FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

1.1. Primo motivo: “Omessa pronuncia, violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)” deducendo la nullità della sentenza per aver considerato nuova e pertanto inammissibile la domanda dell’appellante Ministero inerente la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, laddove tale argomento sarebbe stato già discusso nel giudizio di primo grado, tanto da esservi specifica impugnazione del capo di sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato la novità della stessa eccezione già nel primo grado; in ogni caso l’allegazione della violazione dei doveri comportamentali non qualificherebbe una domanda in senso tecnico, ma una mera difesa.

1.2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1366 e 1375 c.c.; Violazione art. 2 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che alcuna responsabilità fosse addebitabile a Maple nella vicenda della cessione e della rinegoziazione dei contratti, atteso che doveva invece ritenersi evidente, sulla base delle argomentazioni difensive dedotte in appello, che Maple aveva abusato del proprio diritto di credito, negoziando con (OMISSIS) una modifica delle condizioni della garanzia al solo fine di profittare della buona fede dell’Amministrazione ceduta, tanto da attendere più di un anno per rivendicare la prima rata del credito, ben consapevole che nel frattempo (OMISSIS) aveva incassato vari pagamenti per il medesimo titolo.

1.3. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1230 c.c., nella misura in cui non riconosce efficacia novativa del c.d. piano di rientro con conseguente venir meno dell’originaria obbligazione garantita dalla cessione pro solvendo e 1362 ss. c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non novativa la rinegoziazione della cessione dei contratti tra (OMISSIS) e Maple, da ritenersi invece provata sia dalla oggettiva diversità delle condizioni dei due contratti, sia dall’assenza di coinvolgimento del debitore ceduto nella seconda cessione, sia infine dalla circostanza che la fideiussione dell’amministratore di (OMISSIS) non veniva prestata con riferimento alla cessione del credito.

1.4. Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1418 e 1260 c.c., mancanza di giustificazione causale della cessione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha negato che la cessione del credito fosse nulla per mancanza di causa, come invece era dimostrato dal mancato espresso rinnovo della cessione in garanzia nell’accordo transattivo tra (OMISSIS) e Maple.

2. Il ricorso va respinto.

2.1. Il primo motivo è infondato. Si ha nullità della sentenza per omessa pronuncia solo quando il giudice non abbia risposto a una o più domande o eccezioni di merito, sì da ledere il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato contenuto nell’art. 112 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015).

Nel caso di specie, come emerge dalla stessa lettura della censura in esame, la Corte di appello ha fornito risposta alla domanda inerente la responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede sostanziali ex artt. 1175 e 1375 c.c., giudicandola tardivamente proposta in appello e pertanto inammissibile, oltre che infondata. Del resto che l’eccezione sia stata proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado non ne esclude la novità rispetto alle difese originarie, come rilevato già dal tribunale e non adeguatamente e specificamente contestato in questa sede (Cass. sez. 3, sentenza n. 7050 del 28/07/1997).

2.2. Il secondo motivo, che indaga il merito della questione dedotta con la prima censura, è assorbito dal rigetto del primo motivo.

2.3. Il terzo motivo è inammissibile. In tema di novazione dell’obbligazione questa Corte ha affermato: che l’animus novandi deve essere comune ad entrambe le parti; che esso consiste nella volontà di estinguere l’obbligazione precedente; che deve rispecchiare lo specifico intento negoziale dei contraenti; che deve essere provato in concreto (Sez. 2, Sentenza n. 12039 del 12/09/2000; che l’aliquid novi va inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Sez. 1, Sentenza n. 15980 del 06/07/2010). La sentenza impugnata ha affermato che nella specie non sussisteva alcuna novazione nell’accordo stipulato tra (OMISSIS) e Maple il 20 maggio 2008 poichè le parti avevano letteralmente escluso tale eventualità. A fronte di tale affermazione il motivo oppone una diversa ricostruzione della fattispecie, che questa Corte non può esaminare in presenza di una motivazione della sentenza di appello riconoscibile come tale e in sè non incoerente; laddove la censurata falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. non trova puntuale esplicazione nel motivo in esame, posto che se è vero che il canone formale dell’interpretazione letterale non è esclusivo nel percorso ermeneutico che il giudice deve compiere, è tuttavia onere della parte che se ne lamenti allegare e indicare quali diversi parametri normativi sarebbero stati violati e quali atti processuali suffragherebbero siffatta violazione; cosa che nella specie non è accaduta.

2.4. Il quarto motivo è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del terzo mezzo di censura.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il terzo motivo; dichiara assorbiti il secondo e il quarto motivo; condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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