Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18223 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CENTRO ELABORAZIONE DATI ELYROS di G. PECORARO & C. SNC in

persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TITO LIVIO 59, presso lo studio dell’avvocato PIOLETTI UGO,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso

per revocazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8222/2 008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 21.12.07, depositata il 31/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La societa’ Centro Elaborazione Dati Elyros di G. Pecoraio e C. s.n.c. propone ricorso in revocazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale questa Corte rigettava il ricorso proposto dalla societa’.

2. Il ricorso (col quale si afferma che i giudici di legittimita’ sono incorsi in errore per non aver considerato che dagli atti di causa risultava che i dati utilizzati per l’accertamento in via induttiva si riferivano ad un’annualita’ diversa e per aver pertanto deciso nella erronea supposizione del legittimo ricorso da parte dell’Ufficio all’accertamento induttivo) e’ inammissibile per mancata configurabilita’ nella specie degli estremi dell’errore revocatorio.

In proposito, e’ sufficiente osservare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, puo’ aversi errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione, soltanto se vi sia stata supposizione di un fatto la cui verita’ e’ incontrastatamente esclusa oppure se sia stata supposta l’inesistenza di un fatto la cui verita’ e’ positivamente stabilita, con la conseguenza che, dovendo l’errore revocatorio cadere su fatti incontrastabili e positivamente accertati, deve trattarsi di fatti non solo non controversi ma anche incontrovertibili ovvero di fatti pacifici tra le parti (v. tra le altre Cass. n. 1902 del 1973); tale errore deve essere meramente percettivo, risultare in via immediata dagli atti (che il giudice di legittimita’ sia abilitato ad esaminare direttamente in virtu’ del vizio dedotto) ed essere tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realta’ del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, non potendo ritenersi viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione rispetto alla quale il ricorrente deduca l’omesso esame di documenti ovvero di circostanze dedotte nel giudizio, ossia di tipici errores in judicando sotto il profilo della asserita erroneita’ del giudizio di fatto (v. tra le altre cass. n. 3365 del 2009).

E’ inoltre da aggiungere che, secondo la univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, il denunciato errore revocatorio non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata, non potendo pertanto essere ravvisato nella ipotesi in cui venga sostanzialmente denunciato un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali (v. tra le altre Cass. n 10807 del 2006) e che nella specie la questione della utilizzazione ai fini dell’accertamento di dati riferibili ad una annualita’ diversa risulta espressamente esaminata nella sentenza impugnata (pagina 5).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.500,00 di cui Euro 2.400,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 08 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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