Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18222 del 29/07/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18222 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 1086-2008 proposto da:
NATALI SABATINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
(inN 41 po615 9,2v
VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato
FIORE GIOVANNA, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente 2013
449

contro

FORNARA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
14 4rR4ocO4 13 013 ■1
presso lo studio
DA PALESTRINA 63,
PIERLUIGI
dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SERTORIO GUIDO giusta

1

Data pubblicazione: 29/07/2013

delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

IMMOBILIARE ENNE S.A.S. , ECCHIONI GABRIELLA;
– intimati –

di TORINO, depositata il 15/06/2007 R.G.N. 2353/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato GIANLUCA CONTALDI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

avverso la sentenza n. 966/2007 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 giugno 2007 la Corte di appello di Torino,
premesso:

l)

con citazione del 22 settembre 2001 la

Immobiliare Enne s.a.s., Sabatino Natali e Gabriella Ecchioni
avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Novara Pietro

confinante,

aveva colposamente ostacolato i lavori di

costruzione, ampliamento e ristrutturazione dell’ immobile
sito in Cureggio avendo impugnato la concessione edilizia
dinanzi al Tar ottenendo la sospensiva, fino alla riforma
della sentenza di primo grado, emessa dal Consiglio di Stato;
2) pertanto avevano chiesto la condanna del convenuto al
risarcimento dei danni, derivati dall’ arresto dei lavori, sia
emergenti,

sia come lucro cessante, essendo l’ immobile

destinato ad attività artigianale e custodia valori, nonché al
risarcimento dei danni morali; 3)
contestato

la

domanda,

il convenuto aveva
inammissibile

peraltro

perché

proponibile nel giudizio amministrativo; 4) con sentenza del
19 luglio 2004 il Tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità
della domanda poiché l’ art. 96 cod. proc. civ. esaurisce
tutte le ipotesi di responsabilità processuale e la competenza
spetta in via esclusiva al giudice del merito della domanda
principale, oltre alla considerazione che il diritto di agire
in

giudizio

per

la

tutela

dei

propri

interessi,

costituzionalmente garantito, esclude la configurabilità del
danno ingiusto di cui all’ art. 2043 cod. civ.
3

Fornara deducendo che costui, proprietario dell’ immobile

04’5

Quindi la Corte di merito, ribadito che l’ art. 96 cod. proc.
civ., norma speciale rispetto all’art. 2043 c.c., disciplina
completamente la responsabilità risarcitoria per fatti e
comportamenti processuali illeciti delle parti, posto che gli
attori avevano basato la loro domanda sull’ infondatezza del

loro confronti instaurati, i danni per dolo o colpa, grave o
lieve, che lamentavano esserne derivati, dovevano esser fatti
valere, per l’an e per il quantum, in quei processi.
Conseguentemente ha confermato l’inammissibilità della domanda
al di fuori dell’ ambito delle rispettive controversie.
Ricorre per cassazione Sabatino Natali. Resiste Pietro
Fornara. Gli altri intimati non hanno svolto attività
difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Illogicità
della motivazione della sentenza, violazione o falsa
applicazione norme di diritto (art. 96 c.p.c. e 2043 c.c.) di
cui all’ art. 360, terzo comma, c.p.c.”) e conclude con il
seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se un soggetto che
ha ottenuto una regolare concessione edilizia, impugnata da
terzi nei confronti dell’ ente pubblico, a seguito della
definizione dei procedimenti amministrativi che ne hanno
dichiarato la legittimità, possa avanzare domanda risarcitoria
ai sensi dell’ art. 2043 c.c. per i danni derivati nei
confronti del soggetto che ha impugnato il provvedimento?”
4

processo amministrativo e della denuncia di nuova opera nei

Il motivo è infondato.
Ed infatti la Corte di merito si è conformata al principio,
assolutamente pacifico, secondo il quale colui che chiede il
risarcimento del danno conseguente ad un’ azione ingiustamente
esercitata, può agire soltanto ai sensi dell’art. 96, primo o

responsabilità

risarcitoria

per

atti

o

comportamenti

processuali – e che perciò, essendo norma speciale rispetto
all’art. 2043 cod. civ., preclude ogni possibilità di invocare
i principi generali della responsabilità per fatto illecito al
di fuori dell’ oggetto della controversia in relazione alla
quale si assumono verificati gli estremi della suddetta
responsabilità, non essendo configurabile un concorso, anche

L

alternativo, tra i due tipi di azione – dinanzi al giudice che
decide il merito della controversia, in quanto soltanto quel
giudice può valutare la mancanza di normale prudenza – e
quindi anche la colpa lieve, come per la responsabilità
aquiliana, nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell’
art. 96 cod. proc. civ., tra cui rientra il caso del
provvedimento cautelare di un interesse pretensivo
successivamente accertato inesistente – o la colpa grave o
malafede dell’azione esperita nell’ ipotesi del primo comma
della stessa norma.
2.- con il secondo motivo lamenta: “Omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa l’ unico punto (sussistenza
dei requisiti per la richiesta di risarcimento del danno)
5

CI
c-

secondo comma, cod. proc. civ. che disciplina tutti i casi di

della controversia prospettato dalle parti ex art. 360, quinto
comma, c.p.c.” e conclude con il seguente quesito di diritto:
“Dica la Corte se i giudici di appello hanno omesso di
pronunciarsi sulla domanda e sui motivi di gravame introdotti
dall’ appellante con specifico riferimento alla responsabilità

Il motivo, come emerge dalla narrativa, è infondato perché
correttamente la Corte di merito ha dichiarato inammissibile
la domanda ai sensi dell’ art. 2043 cod. civ. secondo i
principi innanzi richiamati, e dunque si è pronunciata sulla
stessa.
Non è superfluo infine aggiungere, avuto riguardo alla
pronuncia di questa Corte invocata con la memoria, che, anche
sotto il profilo dell’ interesse del Natali alla conservazione
della concessione edilizia ottenuta avrebbe potuto, impugnando
il provvedimento cautelare poi caducato dalla decisione
definitiva di secondo grado, chiedere al G.A. la tutela
risarcitoria – essendo da tempo pacifico che il giudice
amministrativo è competente a decidere anche la domanda di
responsabilità ai sensi dell’ art. 96 cod. proc. civ.,
strettamente connessa al merito (S.U. 429 del 1989) – per il
pregiudizio derivatogli dal provvedimento illegittimo (S.U.
6594 del 2011).
La peculiarità della fattispecie induce a compensare le spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
6

risarcitoria ex art. 2043 c.c.?”

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2013
I

Presidente

Il Relatore

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