Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18222 del 24/07/2017
Cassazione civile, sez. I, 24/07/2017, (ud. 10/02/2017, dep.24/07/2017), n. 18222
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco De
Sanctis 15 presso lo studio legale Polese di cui l’avv. Maria Elena
De Stefano (mariaelenadestefano-ordineavvocatiroma.org) si designa
sostituto processuale, rappresentato e difeso, giusta procura
speciale a margine del ricorso, dall’avv. Carlo Zauli che dichiara
di voler ricevere le comunicazioni di legge ai seguenti recapiti:
p.e.c. carlo.zauli-ordineavvocatiforlicesena.eu, fax n. 0543/33494;
– ricorrente –
nei confronti di:
M.R.;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1097/14 della Corte d’appello di Bologna
emessa in data 11 aprile 2014 e depositata in data 8 maggio 2014,
R.G. n. 2247/13;
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore
generale dott. Ceroni Francesca, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso per quanto di ragione.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. (OMISSIS), ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da N.G. e M.R. e imposto al N. un contributo mensile di 300 Euro al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente.
2. Ha proposto appello il N. deducendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche derivato dal suo licenziamento e il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte delle figlie.
3. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1097/14, ha respinto l’appello rilevando che il licenziamento del N. è avvenuto dopo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non può pertanto essere preso in considerazione mentre la situazione lavorativa delle figlie risulta tutt’altro che stabile e inidonea a comprovare il raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa e di una minima autonomia economica.
4. Ricorre per cassazione il N. affidandosi a 15 motivi di ricorso.
5. M.R. non svolge difese.
Diritto
RITENUTO
che:
1. Il ricorso è inammissibile perchè non risulta documentata la ricezione della notifica effettuata a mezzo posta (cfr. Cass. civ. Sezioni Unite n. 627 del 14 gennaio 2008). Nessuna statuizione va emessa sulle spese processuali di questo giudizio.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017