Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18222 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 02/09/2020), n.18222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1074/2016 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 4,

presso lo studio dell’avvocato MARCO PEPE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato IRENE LITRICO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LA CORONA SRL, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, e rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA, ed

ALBERTO MALTONI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3562/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie del ricorrente.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. C.F., quale proprietario di un’unità immobiliare sita al primo piano dello stabile in (OMISSIS) e di relativa autorimessa esterna pertinenziale, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano La Corona S.r.l., quale proprietaria dello stabile frontistante di otto piani fuori terra, chiedendo la demolizione delle opere illegittime ed il risarcimento del danno.

Deduceva che il fabbricato della convenuta, realizzato nel 2009, non rispettava la distanza minima di legge prescritta dall’art. 12 della NTA del PRG del Comune di Opera, in quanto distava solo 6,91, anzichè metri 27 (essendo prescritto un indice Ri pari ad 1, stante l’altezza dell’edificio della convenuta di metri 27), e ciò proprio in corrispondenza del punto in cui sorge l’autorimessa dell’attore.

Inoltre denunciava la violazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, anche per la distanza tra l’edificio della convenuta e l’unità abitativa, essendo i due fabbricati posti a metri 18,66, dovendosi invece imporre un distacco pari all’altezza dell’edificio più alto, che nel caso di specie era quello della società (metri 27).

Inoltre non era stato rispettato nemmeno l’art. 12 delle NTA del PRG, quanto alla distanza dal confine, distanza fissata nella metà dell’altezza dello stabile della convenuta e cioè in metri 13,50, risultando invece il distacco pari a metri 6,91.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale con la sentenza n. 11687 del 2014 rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello C.F. e la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 3562 del 16 settembre 2015 ha rigettato il gravame.

La decisione di seconde cure, conformemente a quanto statuito dal Tribunale, evidenziava che il fabbricato della convenuta era stato realizzato in virtù di un Programma Integrato di Intervento di cui alla L.R. Lombardia n. 12 del 2005.

L’art. 87 di tale legge prevede che i Comuni possano promuovere, nei limiti dettati dall’art. 8, la formazione di siffatti programmi al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio territorio, e con il concorso di più soggetti operatori pubblici e privati (art. 87, comma 3), perseguendo obiettivi di riqualificazione urbana ed ambientale con riferimento ai centri storici, alle aree periferiche nonchè alle aree degradate o dismesse (art. 88, comma 2).

Inoltre è dato apportare anche delle varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in tale ipotesi, laddove il Programma Integrato di Intervento (d’ora in poi PII) non abbia rilevanza regionale, dovrà essere approvato con la procedura di cui all’art. 14, commi 2, 3 e 4 della citata L.R., acquisita la verifica provinciale di compatibilità.

Alla luce di tale normativa, doveva reputarsi che non fosse necessario indicare, nel corpo della delibera che approva il Programma, le specifiche materie nelle quali lo stesso interviene in deroga al PRG, una volta che sia stata rispettata la procedura di cui all’art. 14.

Ne deriva che il richiamo ai singoli elaborati del PII, ed in particolare l’Allegato 06 – relazione e norme tecniche, che contiene anche le distanze tra edifici in deroga a quelle poste dal PRG, richiamo contenuto al punto 3 della Delibera comunale di approvazione del Programma, è sufficiente a ritenere intervenuta anche la deroga alla disciplina comunale in materia di distanze.

Inoltre, trattasi di procedura peculiare di variante agli strumenti urbanistici locali, che differisce dalle ipotesi di cui alla L.R. n. 23 del 1997, art. 2, comma 2.

Infine, doveva rigettarsi la tesi secondo cui la variante disposta con l’approvazione del PII potesse solo imporre distanze maggiori rispetto a quelle dettate dal PRG, dovendosi per converso ritenere consentita ogni deroga alle distanze, sempre che siano rispettate le distanze minime fissate dal legislatore nazionale, come quelle di cui agli artt. 872 c.c. e segg. e quelle di cui al D.M. n. 1444 del 1968.

Quanto alla diversa censura che lamentava la violazione della distanza di metri 12 dal confine di proprietà, così come prevista dallo stesso PII (a fronte della distanza di metri 11,20 previsti dalla norma regolamentare del PRG), in relazione alla distanza riscontrata tra l’edificio dell’appellata e l’autorimessa dell’attore, la stessa era inammissibile in quanto non teneva contro delle osservazioni che il CTU aveva formulato alle deduzioni del consulente di parte attrice, deduzioni sostanzialmente riprodotte nel motivo in esame, occorrendo in ogni caso condividere quanto osservato dal perito d’ufficio, il quale aveva rilevato che in relazione alle finalità di incentivazione di cui al PII, erano stati attribuiti indici differenziati in funzione degli obiettivi perseguiti, sicchè la distanza di metri 12, precisata quale rapporto tra distanza ed altezza non poteva che riferirsi agli edifici residenziali, come si ricavava dagli elaborati grafici allegati alle delibere di approvazione.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.F. sulla base di due motivi.

La Corona S.r.l. ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza;

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 342 e 348 bis c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si deduce che con uno specifico motivo di appello si era dedotto che la sentenza del Tribunale non aveva risposto alla deduzione secondo cui le norme di attuazione specifiche del PII avevano dettato una specifica previsione in punto di rapporto tra distanze ed altezza, per la quale la distanza minima era pari a 12 metri dal confine, a fronte di un distacco pari a soli metri 6,84 tra l’edificio e l’autorimessa dell’attore.

La Corte d’Appello avrebbe però erroneamente affermato l’inammissibilità della censura in quanto il motivo non terrebbe conto delle risposte offerte dal giudice di primo grado, attribuendo rilievo alla mancata contestazione alle osservazioni del CTU, il cui compito non è quello di fornire risposte giuridiche, ma rendere pareri di carattere tecnico.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c., dell’art. 132c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè degli artt. 8 e 12 delle NTA del PRG del Comune di Opera, come derogate dalle norme tecniche del PII allegate alla Delib. Comune di Opera 30 settembre 2008, n. 44 ed approvate con Delib. 27 novembre 2008, n. 52.

Si deduce che, anche a voler superare il primo motivo, ed a ritenere che i giudici di appello abbiano offerto anche una risposta nel merito, la stessa sarebbe erronea.

Infatti, una volta appurato che la distanza tra l’edificio della società e l’autorimessa dell’attore è pari a metri 6,84, le norme di attuazione del PII dispongono una distanza minima tra edifici di metri 12, che quindi non risulta rispettata.

La Corte d’Appello, avvalendosi delle valutazioni espresse dal CTU, ha limitato la maggiore distanza di metri 12 al solo distacco da edifici a carattere residenziale, eludendo quindi in tal modo la regola secondo cui la nozione di costruzione si ricava dal codice civile, e non può essere autonomamente valutata per effetto di norme secondarie.

3. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

In primo luogo, avendo il Tribunale integralmente rigettato la domanda attorea (e quindi anche per la doglianza che investiva il rispetto della distanza dell’edificio della società rispetto all’autorimessa), deve escludersi che ricorra la violazione dell’art. 112 c.p.c., non potendo ritenersi che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice sia tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 24542/2009; Cass. n. 25509/2014).

Quanto, invece alla diversa denuncia di violazione dell’art. 342 c.p.c., il motivo risulta redatto in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, invocabile anche laddove, come nel caso in esame si denunci un error in procedendo.

In tal senso rileva quanto precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8077/2012, secondo cui anche quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore (nella vicenda allora esaminata, un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento), il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

Il ricorrente, a pag. 4, si è limitato a riprodurre il contenuto del motivo di appello a suo tempo proposto, e reputato inammissibile dal giudice di appello, omettendo però anche di riportare il contenuto della sentenza di primo grado, onde potersi avvedere dell’effettiva assenza di motivazione nel provvedimento di primo grado quanto alla doglianza relativa al mancato rispetto della distanza di metri 12, in relazione all’autorimessa dell’attore, e ciò soprattutto ove si abbia riguardo alle stesse affermazioni contenute nel motivo di appello, laddove, nel richiamare il fatto che in parte qua il PII prevedrebbe delle distanze ancora più rigorose per la convenuta rispetto al PRG, si aggiunge che “il Tribunale (con il CTU) dichiara di volersi attenere al PII”, affermazione questa che viceversa lascia intendere che effettivamente vi era stata una formale adesione del giudice di primo grado alle conclusioni dell’ausiliario di ufficio, il che quindi imponeva di dover formulare delle specifiche critiche al ragionamento, sia pure per relationem, di cui alla sentenza impugnata (improntato sulla necessità di dover tenere conto della diversa destinazione degli edifici rispetto ai quali computare le distanze), senza quindi limitarsi, come si evince dalla lettura del motivo di appello, a richiamare la portata precettiva e più rigorosa delle norme tecniche di attuazione del PII.

La doglianza è anche infondata nel merito, in relazione a quanto esposto nel secondo motivo di ricorso.

I giudici di appello a pag. 5 hanno sottolineato come non fosse necessario in sede di approvazione del PII una espressa indicazione delle specifiche materie nelle quali il programma interveniva in deroga al previgente strumento urbanistico locale, essendo a tal fine sufficiente il richiamo ai singoli elaborati dello stesso PII, ed in particolare l’allegato 06, che conteneva le distanze tra edifici in deroga a quelle dettate dal PRG.

La sentenza gravata, dichiarando di condividere quanto osservato dal CTU, e ripreso dal giudice di primo grado, ha rilevato che dagli stessi allegati grafici alle delibere di approvazione del PII, che come detto permettevano di individuare le deroghe alle previgente disciplina locale, emergeva che il rapporto tra distanze ed altezza riguardava i soli edifici residenziali, e non anche il locale adibito ad autorimessa pertinenziale, supportando tale conclusione anche alla luce della finalità di incentivazione del PII, che ben consente di attribuire indici differenziati in funzione degli obbiettivi perseguiti.

Trattasi di affermazione che appare quindi correlata alla stessa disciplina del PII, quale evincibile per relationem dai grafici allegati, e che trova una logica giustificazione nell’esigenza, in ragione degli obbiettivi che la legge regionale assegna a tale tipo di programmazione del territorio, di adeguare la disciplina urbanistica in ragione delle sottese esigenze di incentivazione della riqualificazione del tessuto urbano.

Ove poi si deduca che l’allegato G alla CTU sarebbe un grafico che non corrisponde a quello oggetto di approvazione da parte del Comune in occasione della Delibera con la quale è stato vagliato positivamente il PII oggetto di causa (assumendosi che in realtà si tratterebbe di un grafico allegato alla successiva DIA), trattasi all’evidenza di un errore di fatto revocatorio che andrebbe denunciato con lo specifico mezzo di impugnazione a tal fine riservato dal legislatore, il che renderebbe inammissibile la censura come formulata in questa sede.

Nè la conclusione del giudice di appello, secondo cui le prescrizioni tecniche del PII erano volte a differenziare le distanze a seconda della diversa destinazione degli immobili, può essere tacciata di essere una sostanziale elusione del principio secondo cui la nozione di costruzione, come ricavabile dal codice civile, è unitaria e quindi non passibile di una diversa definizione da parte dello strumento urbanistico locale, atteso che nella fattispecie non si è negata la natura di costruzione anche per l’autorimessa del ricorrente, ma più limitatamente si è individuata, in ragione della peculiare destinazione dell’opera, una differente disciplina in materia di distanze (per la possibilità di dettare determinate distanze alla luce della peculiare destinazione del bene immobile, Cass. n. 20713/2012; Cass. n. 7616/1994, che individua per gli edifici a destinazione edilizia abitativa un maggior rigore nel rispetto delle distanze legali – nel caso di specie delle serre), ma senza che siano anche derogate le distanze minime come dettate dal codice civile o da altre norme statali inderogabili (quali quelle poste dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

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