Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18221 del 29/07/2013
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18221 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MATERA LINA
ORDINANZA
sul ricorso 22924-2007 proposto da:
TRIVILINI PIERO TRVPRI5OCO2D209U, PANNUNZIO FERNANDA
ESTERINA PNNFNN57B66A761I, domiciliati ex lege in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato MANCINI
GIUSEPPE;
– ricorrenti contro
TRIVILINI MICHELE TRVMHL22T15D209U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5,
presso lo studio dell’avvocato BOCCIA LORETA,
rappresentato e difeso dall’avvocato DI SILVIO
PANFILO;
Data pubblicazione: 29/07/2013
- controricorrente nonchè contro
TRIVILINI LUIGI, TRIVILINI CAROLINA, DEL NERO MARIA,
TRIVILINI MAURIZIO, TRIVILINI DOMENICO, TRIVILINI
MICHELA, OLIVIERI FILOMENA;
avverso la sentenza n. 106/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 14/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’estinzione del procedimento per intervenuta
rinuncia.
– intimati –
FATTO E DIRITTO
Trivilini Piero e Pannunzio Fernanda Esterina hanno proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 106\2007 della Corte di
Appello di l’Aquila, con la quale è stato rigettato l’appello dai
309\2002.
Successivamente, con atto depositato il 4-6-2013, sottoscritto
anche dal loro difensore e recante il visto del procuratore costituito
per il contoricorrente Trivilini Michele, i ricorrenti hanno dichiarato
di rinunciare al ricorso.
Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., la rinuncia al ricorso, pur
non essendo stata accettata dal controricorrente, comporta
l’estinzione del processo di cassazione, salva la condanna dei
rinuncianti al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel
presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente
Trivilini Michele, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00
per esborsi, oltre accessori di legge..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11-6-2013
Il Prells-ite
predetti proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n.