Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18221 del 24/07/2017

Cassazione civile, sez. I, 24/07/2017, (ud. 10/02/2017, dep.24/07/2017),  n. 18221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.P.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo

Ugonio 3 presso lo studio dell’avv. Gisella Pino, rappresentata e

difesa dall’avv. Fausto Antonucci, per mandato a margine del

ricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al

processo presso il fax n. 0871/891004 e la p.e.c.

avvfaustoantonucci-pecordineavvocatichieti.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

M.V.;

– resistente –

avverso la sentenza n. 232/2013 della Corte d’appello di L’Aquila

emessa in data 26 febbraio 2013 e depositata il 15 marzo 2013, R.G.

n. 1295/11;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale dott. Ceroni Francesca, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Chieti, con sentenza non definitiva n. (OMISSIS), ha dichiarato la separazione personale dei coniugi M.V. e A.P.G. e, con successiva sentenza definitiva n. (OMISSIS), ha respinto le domande di addebito reciprocamente proposte dai coniugi ritenendo non provate le deduzioni su cui erano fondate. Ha affidato congiuntamente la figlia ai genitori. Ha respinto la domanda di assegnazione della casa coniugale ritenendo accertate le circostanze del definitivo allontanamento della A. e della restituzione al locatore. Ha determinato in 450 Euro l’assegno mensile di mantenimento in favore della A.; ha posto inoltre a carico del M. un assegno di 500 Euro da destinare al mantenimento della figlia oltre all’obbligo di contribuire per i due terzi alle spese straordinarie. Infine ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione dei “beni comuni matrimoniali” proposta dalla A..

2. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 232/2013, ha confermato la decisione di primo grado e condannato l’appellante A. al rimborso delle spese processuali.

3. Ricorre per cassazione A.P.G. deducendo: “1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3; 2) nullità della sentenza e dei procedimenti ex artt. 69 c.p.c. e ss.; art. 112 c.p.c. e ss., art. 156 c.p.c. e ss., ex art. 360, n. 4; 3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti e controversi del giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Non svolge difese M.V..

Diritto

RITENUTO

che:

5. Il ricorso è inammissibile. La stessa rubrica dei motivi riportata sopra dimostra la completa inosservanza dei requisiti imposti, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 360 c.p.c. come esplicitati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare il ricorrente non chiarisce se rileva la violazione o la falsa applicazione delle norme che peraltro non indica; adduce come causa di nullità dei procedimenti e delle sentenze di merito una serie di norme di contenuto quanto mai eterogeneo come quelle contenute nei capi del codice di rito dedicati al pubblico ministero, ai poteri del giudice e alle nullità; utilizza il vecchio testo dell’art. 360, n. 5 non più applicabile ratione temporis e non indica quali esami avrebbero comunque consentito una valutazione su una eventuale omissione di esame da parte della Corte di appello.

6. L’illustrazione del tutto indifferenziata delle ragioni delle predette censure nelle oltre 120 pagine del ricorso non consente alla Corte una individuazione più specifica del suo oggetto ai fini di riscontrarne l’ammissibilità secondo i criteri più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare dalla sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014 delle Sezioni Unite Civili secondo cui “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. Laddove invece “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

7. Per altro verso il ricorso non risponde, come si è accennato riportando la rubrica dei primi due motivi, al principio anche di recente ribadito da questa Corte (Cass. civ., sezione 1, n. 24298 del 29 novembre 2016) secondo cui “il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata”.

8. Palesemente il ricorso in esame disattende i principi e criteri sopra menzionati e deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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