Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18221 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, (ud. 31/05/2019, dep. 05/07/2019), n.18221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4664/2018 proposto da:

Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro

Fontane n. 20, presso lo studio dell’avvocato Lirosi Antonio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Esposito Mario,

Tavormina Valerio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Taranto, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4, presso lo studio

dell’avvocato Simeone Giulio, che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA,

depositata il 27/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2019 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’accoglimento della

correzione;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati Antonio Lirosi e Valerio

Tavormina che hanno chiesto l’accoglimento;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Giulio Simeone che ha

chiesto il rigetto.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposta istanza di correzione dell’errore materiale nel quale è incorsa questa Corte nell’ordinanza n. 25631/2017, depositata in data 27 ottobre 2017, avendo essa in dispositivo definito genericamente come “inammissibili o infondati” i motivi non accolti, laddove invece in motivazione alcuni gruppi di motivi sono stati reputati assorbiti;

– che il Comune ha depositato il controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

– che l’iniziale eccezione di vizio di notificazione del ricorso è superata (cfr. Cass., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266), avendo inoltre operato sia il raggiungimento dello scopo (cfr., fra le altre, Cass., sez. un., 28 settembre 2018, n. 23620), sia radicalmente la tempestiva nuova notificazione del ricorso;

– che il ricorso è fondato;

– che, invero, la chiarissima motivazione della ordinanza – la quale ha seguito la medesima suddivisione dei motivi compiuta nel ricorso ivi proposto – ha statuito come dovessero essere accolti alcuni motivi (primo motivo del ricorso principale e primo motivo del ricorso incidentale), mentre altri fossero da dichiarare inammissibili (motivi 11.3.1, 11.4.1, 11.4.2) ed altri infine assorbiti (motivi 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.10, 11.3.2, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6, 11.5.1, 11.5.2, 11.5.3, 11.5.4.1, 11.5.4.2, 11.5.4.3, 11.5.5.1, 11.5.5.2);

– che, secondo il costante orientamento di questa Corte, quale precedente in termini, il contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo e la pronuncia espressa nella motivazione della sentenza della Cassazione integra un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento (Cass. 15 gennaio 2019, n. 15 gennaio 2019; Cass. 12 settembre 2012, n. 15321);

– che, pertanto, l’istanza va accolta;

– che deve provvedersi alla liquidazione delle spese del presente procedimento, posto che il principio secondo cui il procedimento di correzione degli errori materiali non dà luogo alla liquidazione delle spese, in mancanza di una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016, n. 14; 17 settembre 2013, n. 21213; 4 maggio 2009, n. 10203; sez. un., 27 giugno 2002, n. 9438), fa salvo il caso in cui questa opponga resistenza all’istanza e, dunque, si ponga al contrario quale parte soccombente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e ordina correggersi il dispositivo della ordinanza impugnata per correzione di errore materiale n. 25631 del 2017 disponendo che, dopo le parole, “accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale” e prima delle parole “cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese”, si leggano le seguenti: “dichiara inammissibili i motivi 11.3.1, 11.4.1, 11.4.2 ed assorbiti i motivi 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.10, 11.3.2, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6, 11.5.1, 11.5.2, 11.5.3, 11.5.4.1, 11.5.4.2, 11.5.4.3, 11.5.5.1, 11.5.5.2 del ricorso principale”.

Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in Euro 2.100,00, di cui 100 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Manda alla cancelleria di provvedere alla annotazione della correzione sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio2019

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