Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18220 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 24/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.24/07/2017),  n. 18220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22030/2012 proposto da:

MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., non in proprio ma in nome e per

conto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via A. Bosio n. 2, presso l’avvocato Luconi Massimo, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dagli avvocati Bianchi Maurizio, Podda Giancarlo, Boretti Marco

Carlo Alberto, giusta procura a margine del controricorso e procura

speciale per Notaio dott. S.M. di (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1204/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2017 dal cons. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Milano, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della banca Monte dei Paschi di Siena, (in seguito definitia dall’acronimo M.P.S.) in ordine alla domanda creditoria azionata nei confronti di B.A. mediante ricorso monitorio cui è seguito giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

A sostegno della decisione assunta la Corte d’Appello ha affermato: MPS ha affermato di non agire in proprio ma in nome e per conto di Banca Agricola Mantovana essendo a ciò legittimata dalla procura notarile rilasciata in data 9/4/2003.

Nel giudizio di opposizione MPS ha prodotto questa procura ma non anche quella notarile datata 10/1/2003 con i relativi allegati ai quali fa riferimento la procura prodotta e che è necessaria ai fini dell’individuazione delle posizioni per le quali sussistono i poteri rappresentativi di MPS.

Nella procura prodotta è dichiarato che la MPS rappresenta la Banca Agricola Mantovana in tutti gli atti sostanziali giudiziali e stragiudiziali con riferimento alle posizioni operative e a quelle esaurite. Queste ultime possono suddividersi in quattro categorie di cui l’ultima è quella relativa a tutti i crediti che con decorrenza dal 1/10/2002 sono stati segnalati in sofferenza, nell’accezione di cui alle Istruzioni della Centrale Rischi della Banca d’Italia, circolare 139/91 dalla cessata Banca Agricola Mantovana e con decorrenza 31/3/2003 da s.p.a. Banca Agricola Mantovana.

In mancanza della diversa procura sopra indicata e sulla mera base di quella prodotta il giudice di primo grado ha desunto l’impossibilità di verificare se i crediti vantati nei confronti di B. rientrassero in una delle categorie per le quali erano stati conferiti a MPS i poteri rappresentativi.

Nel giudizio d’appello, MPS ha prodotto l’ulteriore procura ed è emerso che i crediti in questione appartengono alla categoria di quelli “segnalati a sofferenza con decorrenza 31/3/2003 presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia”. E’ stata anche prodotta una stampa da computer dalla quale risulta la posizione del B. come “a sofferenza”. Secondo la parte appellante la segnalazione sarebbe automatica per i crediti in sofferenza come risulta dalla citata circolare n. 139 del 1991. Infine la condizione di sofferenza emergerebbe anche dalla raccomandata di revoca con effetto immediato del fido a suo tempo concesso al B..

La Corte d’Appello ha, tuttavia, ritenuto non sufficiente la documentazione prodotta a sostegno della contestata legittimazione passiva ed ha rilevato che:

le procure prodotte evidenziano limiti e condizioni la cui sussistenza e il cui rispetto non risultano provati in causa; l’individuazione delle posizioni debitorie è eseguita in vario modo. Soltanto in grado d’appello il credito azionato è stato chiaramente ricondotto tra quelli segnalati a sofferenza con decorrenza 31/3/2003 presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia. La produzione effettuata in primo grado e le carenti allegazioni di MPS non sono state idonee a verificare se il credito azionato ricadesse in una delle categorie indicate nella procura speciale.

Anche le produzioni eseguite in appello non consentono alla Corte di procedere a tale necessaria verifica perchè:

a) la raccomandata di revoca della linea di credito non è idonea a dimostrare il passaggio a sofferenza;

b) non è stato prodotto un documento che attesti l’effettivo invio della segnalazione. Non è idonea a tale scopo la stampa da computer di provenienza non verificata e che si presenta come documento interno alla banca;

c) inidonea è la domanda riconvenzionale di danni dell’opponente in quanto formulata solo in via subordinata;

d) non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che comunque richiede che l’individuazione dei rapporti sia compiuta per categorie omogenee o esattamente specificate mentre nella specie difettano entrambi i requisiti.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Monte Paschi Sezioni Gestione Crediti Banca affidato ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso il B.. La parte ricorrente ha depositato memoria con costituzione di nuovo procuratore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nell’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 77,81,100,115 e 116 c.p.c. nonchè artt. 1703,1704 e 2697 c.c. oltre al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere la Corte d’Appello riconosciuto la legittimazione attiva della parte ricorrente. Afferma la parte ricorrente che già in appello era stata evidenziata la non pertinenza della procura del 10/1/2003, essendo quella prodotta in primo grado del tutto idonea a dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo alla banca in quanto riferibile ai crediti segnalati a sofferenza con decorrenza 1/10/2002 nell’accezione di cui alle Istruzioni della Centrale Rischi della Banca d’Italia Circolare n. 139 del 1991 e con decorrenza dal 31/3/2003. La procura del 10/1/2003 si riferisce a posizioni creditorie estranee a quella dell’opponente. Nessun altro documento relativo al conferimento dei poteri rappresentativi poteva essere prodotto.

Risulta inoltre lacunosa ed omissiva la ritenuta irrilevanza della lettera con la quale si revoca la linea di credito dal momento che la predetta revoca comporta in automatico l’obbligo di segnalazione a sofferenza alla Banca d’Italia. Oltre a questo anche gli altri documenti sono del tutto rilevanti: la lettera di messa in mora e revoca dei fidi; le istruzioni della Banca d’Italia in quanto richiamate dalla procura; la visura della Centrale Rischi nella quale è attestato che la posizione dell’opponente rientra tra le categorie dei crediti a sofferenza con decorrenza 31/3/2003.

Deve sottolinearsi che il documento contenente le istruzioni della Banca d’Italia non è stato esaminato dal giudice d’appello. Se lo avesse esaminato avrebbe potuto agevolmente rilevare che le banche provvedono automaticamente perchè a ciò tenute dalla normativa vigente al passaggio a sofferenza ed alla segnalazione presso la Centrale Rischi dei nominativi dei debitori insolventi. La visura della Centrale Rischi sul nominativo B.A. è stata erroneamente ritenuta una mera stampa da computer di provenienza non verificata e da ricondurre ad un atto interno. Ma i dati della Centrale Rischi sono accessibili solo agli Istituti bancari, trattandosi di dati sensibili, e pertanto MPS ha dovuto richiederli necessariamente a Banca Agricola Mantovana.

La “mera stampa a computer” è la stampa dell’interrogazione fatta da Banca Agricola Mantovana per via telematica essendo questo la modalità con la quale si interroga la Centrale.

Infine non è condivisibile la valutazione relativa al difetto di omogeneità contenuta nella sentenza impugnata n credito è stato individuato all’interno della categoria “crediti segnalati a sofferenza con decorrenza 31/3/2003 presso la centrale Rischi” L’omogeneità è data dalla qualificazione oggettiva (sofferenza) e dal riferimento cronologico certo. La lettura della sentenza citata dalla Corte d’Appello (S.U. 14766 del 2007) conduce a conclusioni diverse da quelle assunte dal giudice del merito in quanto la Corte di Cassazione ritiene che all’individuazione e specificazione dei poteri sostanziali delegati si può pervenire anche in relazione alla natura controversa di essi. L’elemento comune consiste nell’essere oggetto di controversia e non è necessaria la specificazione aprioristica dei singoli rapporti in relazione ai quali è conferito il potere di rappresentanza.

Nella specie il rapporto creditorio è individuabile sulla base dei criteri indicati nella procura ad esso riferibile sotto il duplice profilo della natura controversa e del perimetro cronologico.

La Corte d’Appello ha ritenuto non provata l’inclusione del rapporto creditorio dedotto in giudizio tra quelli enucleabili dalle procure notarili prodotte con le quali si attesta il conferimento del potere rappresentativo in capo ad MPS in ordine ad alcune “posizioni operative ed esaurite” di cui era in precedenza titolare Banca Agricola Mantovana. Il giudizio negativo è stato condotto sia in virtù dell’esame ermeneutico dei documenti negoziali (le procure notarili), sia in virtù della valutazione degli altri riscontri documentali prodotti in entrambi i gradi.

Tale complessivo esame, svolto mediante un impianto argomentativo del tutto adeguato, non risulta censurabile in sede di giudizio di legittimità, in quanto non involge, nonostante la formale rubricazione del motivo, l’illustrazione della violazione o falsa applicazione di norme ma s’incentra in via esclusiva nella lettura alternativa a quella compiuto dal giudice del merito in ordine al testo delle procure e al grado di specificità ed omogeneità nella classificazione dei rapporti creditori, e sulla ritenuta sufficienza del supporto probatorio documentale ad integrare l’eventuale deficit di specificità riscontrato. La Corte d’Appello ha ritenuto, con valutazione incensurabile, che i criteri d’individuazione dei rapporti creditori formanti oggetto del conferimento del potere rappresentativo ed in particolare la riconduzione tra i crediti in sofferenza, desumibile dalle procure in atti, fosse inidonea a sostenere un grado di omogeneità e specificità di per sè adeguato a distinguere il perimetro dei rapporti oggetto del trasferimento sostanziale di poteri. Ha, infine, escluso, che i documenti di supporto all’individuazione effettiva dei rapporti tra i quali includere con certezza quello dedotto in giudizio fossero sufficienti a consentire la qualificazione di esso tra i rapporti in sofferenza, essendo la documentazione prodotto non univoca al riguardo.

Nel ricorso tale insufficienza è contestata prospettando una valutazione delle prove documentali inammissibilmente sostitutiva a quella compiuta dal giudice di merito.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente le spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 7000 per compensi; Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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