Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1822 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1822 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 13324-2016 proposto da:
SIVOCCI GIULIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
ANGELICO 261, presso lo studio dell’avvocato ENRICA
INGHILLERI, rappresentata e difesa dall’avvocato LETO
BALDONI;
– ricorrente contro
ANCONA ENTRATE SRI„ in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in RONIA,aVIA MAGLIANO
SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI,
rappresentata e difeso dall’avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/01/2018

avverso la sentenza n. 1415/1/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA, depositata il
17/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
di. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1415/1/2015, depositata il 17 dicembre 2015, non
notificata, la CTR dell’Abruzzo, pronunciando tra le parti in sede di
rinvio a seguito di ordinanza di questa Corte n. 5289/2015, che l’aveva
così indicata in detto provvedimento, accolse l’appello proposto da
Ancona Entrate S.r.l., nei confronti della sig.ra Giuliana Sivocci,
avverso la sentenza della CTP di Ancona, che aveva invece accolto il
ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento ai
fini TOSAP per l’anno d’imposta 2004, relativo ad occupazione di
suolo pubblico (area superficiaria) sottratta all’uso della collettività.
Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso
per cassazione, affidato a sette motivi, al quale Ancona Entrate S.r.l.
resiste con controricorso.
La Corte rileva che, a seguito della fissazione dell’adunanza in camera
di consiglio su proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. di rigetto del
ricorso per manifesta infondatezza, la ricorrente ha depositato atto di
Ric. 2016 n. 13324 sez. MT – ud. 09-11-2017
-2-

NAPOLITANO.

rinuncia al ricorso sottoscritto per adesione dalla società
controricorrente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e
dal suo difensore, con accordo tra le parti anche riguardo alla
compensazione delle spese di lite.
A ciò consegue la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art.

legittimità, rendendosi dunque superflua la puntuale indicazione e
disamina dei motivi di ricorso.
Va dato atto della non sussistenza dei presupposti di legge per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. sez.
6-1, ord. 21 novembre 2015, n. 23175 e successiva giurisprudenza
conforme).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del giudizio
di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis, dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2017
residente
e Cirillo

tua,„.

0.1A1111/4″

391 c.p.c., con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di

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