Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1822 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.24/01/2017),  n. 1822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16490-2015 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

MAURIZIO LEONE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7052/12/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, emessa il 20/10/2014 e depositata il

19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Domenico Siciliano (delega Avvocato Antonella

Giglio), per il ricorrente, che insiste per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

IN FATTO

G.P. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 7052/12/2014, depositata in data 19/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza del contribuente, medico urologo, libero professionista, di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2007 al 2011 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che l’autonoma organizzazione emergeva dallo svolgimento della libera professione sia “presso 4 studi medici per gli anni 2007 e 2008” e presso “2 studi medici negli anni dal 2009 al 2001”, consistente in “visite specialistiche varianti da n. 1077 a n. 1234”, sia presso “la struttura sita in (OMISSIS) HUMANITAS MIRASOLE SPA, pur se conseguente ad una convenzione”, consistente in un certo numero di interventi di medio-grande-chirurgia, con l’ausilio delle strutture messe a disposizione dalla clinica privata.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 111 Cost., comma 6, avendo i giudici della C.T.R. argomentato, in maniera apodittica e generica, oltre che illogica, la ricorrenza nella specie del requisito dell’autonoma organizzazione. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta poi, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 sempre in ordine all’assoggettamento ad IRAP dell’attività professionale, svolta presso strutture di terzi, in assenza di propri dipendenti o collaboratori.

2. La prima censura è infondata.

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007). Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R., sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto di potere desumere la sussistenza del requisito impositivo dell’IRAP, l’autonoma organizzazione, dallo svolgimento dell’attività libero professionale presso studi professionali e cliniche private di terzi. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione. I profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quand’anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (cfr. Cass. 5315/2015).

3. La seconda cesura è invece fondata.

Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.9451/16) hanno specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse: b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente era, già, affermato, con riguardo all’ipotesi di medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una clinica, che “in base al D.Lgs. n. 446 del 1991, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. n. 131 del 1988, art. 1) ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di timi struttura organizzativa, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi” (Cass. 9692/2012 e, di recente, in fattispecie analoga (Cass. ord. n. 27032/2013).

La sentenza impugnata si è discostata dai superiori condivisi principi, avendo, anzi, affermato che il contribuente svolge l’attività in modo “autonomo”, pur avvalendosi di strutture: clinica privata sulla base di una convenzione) da altri organizzate, sulla base dei soli dati numerici relativi agli studi professionali ed alle visite specialistiche ed agli interventi chirurgici eseguiti nel corso degli anni in contestazione, senza verificare, ad es., l’entità e tipologia dei compensi a terzi.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità alla C.T.R. della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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