Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18219 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 05/09/2011), n.18219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICALI FRANCESCO, giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 291/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

12.3.09, depositata l’11/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza dell’11 maggio 2009 la Corte d’appello di Messina, riformando la sentenza di primo grado di rigetto integrale, dichiarava il diritto di L.P.G. all’assegno di invalidità civile dall’ottobre 2006, perchè solo da quella data riteneva integrato il requisito della in collocazione al lavoro, con condanna dell’Inps alla erogazione della prestazione;

Avverso detta sentenza ricorre il L.P., lamentando, con due motivi di censura, uno per violazione di legge e l’altro per difetto di motivazione, che la prestazione non sia stata riconosciuta dal gennaio 2005, data in cui si era ritenuta raggiunta la soglia invalidante;

L’Inps resiste con controricorso;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè il ricorso è inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto, quanto al primo motivo. In relazione al quesito di diritto, l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Ne consegue non solo che la formulazione del quesito di diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso (cfr., in tal senso, Sez. un, n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma anche che essa non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica.

Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle sezioni unite, ha affermato che la disposizione non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perchè una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma;

Quanto al secondo motivo, sul difetto di motivazione, manca completamente il momento di sintesi prescritto dal medesimo art. 366 bis;

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro trenta per esborsi e mille Euro per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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