Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18218 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 05/09/2011), n.18218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FARSURA COSTRUZIONI SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VAL PELLICE 53, presso lo studio dell’avvocato MATRONOLA ITALO, che

la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, giusta

mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7924/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

6/11/08, depositata il 28/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Coretti Antonietta, (delega avv. Antonino Sgroi),

difensore del controricorrente che si riporta gli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che nulla

osserva.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza impugnata pubblicata il 28 maggio 2009 la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dalla società Farsura Costruzioni avverso la statuizione di primo grado che aveva rigettato la opposizione alla cartella di pagamento notificata il 17.5.2004 per contributi Inps relativi al periodo dal 1993 al 1996, ritenendo che non si fosse maturata la prescrizione quinquennale applicabile alla contribuzione dovuta per il servizio sanitario nazionale, sul rilievo che la prescrizione era stata interrotta con le raccomandate inviate dall’Istituto del 24.8.95 ricevuta il 12.9.95, del 12.8.99 ricevuta il 9.9.99 e del 2.5.2000 ricevuta l’1.7.2000, e quindi, entro il successivo quinquennio, dalla notifica della cartella di pagamento;

Avverso detta sentenza ricorre la Società soccombente, censurandola per violazione dell’art. 2943 cod. civ. in riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 3; L’Inps resiste con controricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Ilo ricorso è inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto ancorchè la censura riguardi la violazione di legge;

In relazione al quesito di diritto, l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Ne consegue non solo che la formulazione del quesito di diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso (cfr., in tal senso, Sez. un, n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma anche che essa non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica. Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle sezioni unite, ha affermato che la disposizione non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perchè una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma;

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro trenta per esborsi e diecimila Euro per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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