Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18217 del 29/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18217 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 20137-2007 proposto da:
CANNAS ANTONIO C.F.CNNNTN58H11B879I,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo
studio

CANNAS

dell’avvocato

rappresenta

e

difende

LUCIANA,

unitamente

che

lo

all’avvocato

GUTIERREZ ROBERTO;
– ricorrente contro

GREEN GATE ESTABLISHMENT P.I. 01174120921, IN PERSONA
DEL LEGALE RAPP.TE E AMM.RE UNICO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POSTUMIA l, presso lo studio

Data pubblicazione: 29/07/2013

dell’avvocato GIANCASPRO NICOLA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ATZORI FRANCESCO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 13/2007 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 18/01/2007;

udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato Antonino Bosco con delega depositata
in udienza dell’Avv. Cannas Luciana difensore del
ricorrente che si riporta agli atti depositati e ne
chiede l’accoglimento;
udito l’Avv.

Atzori

Francesco difensore della

controricorrente che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI CHE HA CONCLUSO PER
IL RIGETTO DEL RICORSO.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

.

Carmas Antonio, con atto di citazione notificato il 5 febbraio 2001,
premettendo di essere proprietario e possessore da oltre vent’anni di una vasta
area di terra, in agro di Muravera, conveniva, davanti al Tribunale di Cagliari,
Green Gate Establishment chiedendo la dichiarazione di avvenuta usucapione

dei predetti terreni.
Si costituiva la società convenuta, contestando il fondamento della domanda.
Istruita la causa con produzione di documenti, il Tribunale respingeva la
domanda del Cannas sulla considerazione che non avesse fornito adeguata
prova del possesso per oltre vent’anni utile ai fini dell’usucapione.

Il

Tribunale, in particolare, aveva respinto la prova per testi perché le

circostanze indicate nella deduzione delle prove, lungi dal tradursi in fatti
compiuti nel corso degli anni ed utili a dimostrare il possesso da parte
dell’attore, erano in realtà delle qualificazioni giuridiche per loro natura
inammissibili come capitoli di prova.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari proponeva appello il Carmas
formulando una articolato motivo di appello.
Si costituiva la società Green Gate Establishment contestando il fondamento
dell’atto di appello.
La Corte di appello di Caglian, con sentenza n. 13

del 2007, rigettava

l’appellò e condannava rappellante al pagamento delle spese giudiziali deF
grado. Secondo la Corte di Cagliari, runico motivo di 7:1 oglianza relativo alla

191

mancata ammissione della prova dedotta non eia fondato atteso che come
aveva chiarito il nibunale, la piova clie si deduceva non verteva –come
,

a

ebbe dovuto- su circostanze di fettto, me -au qualificazioni giuridiche. E di

più, la motivazione-adattata

dal Tribunale andava
1

uffragota dalla

.

.
considerazione che il possesso secondo la definizione dell’art.

1140 cc.

“corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, per
cui la prova di tale rapporto, non può essere limitata alla ripetizione di tale
definizione, ma deve riferirsi a fatti che corrispondano al concreto esercizio di
quelle situazioni”.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Cannas Antonio con
ricorso affidato a due motivi. La società Green Gate Establishement ha
resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1.= Con il primo motivo Carmas Antonio lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 184 e 244 cpc. in relazione all’art. 360 n. 3 cpc.
Secondo il ricorrente erroneamente il Tribunale prima e la Corte di appello
dopo hanno dichiarato inammissibile la prova per testi dedotta in primo grado
e ribadita in fase di appello, atteso che l’attore (odierno ricorrente) aveva
correttamente formulato il capitolato di prova. In particolare, ritiene il
ricorrente il primo capitolato di prova dedotto dall’attore “vero che dal 1967 il
signor Antonio Cannas ha esercitato il possesso degli appezzamenti di terreno
siti nel Comune di Muravera individuati nelle planimetrie prodotte”
rispondeva alla prescrizione della norma di cui all’art. 244 cpc. se si conviene
che, ai sensi dell’art. 244 cpc. “la prova per testimoni deve essere dedotta

mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti
formulati in articoli separati sui quali ciascuna di esse deve essere
interrogata”. In altri termini, specifica ancora il ricorrente ai sensi del
cuin ina o disposto degli urtt. l84cpe. vecchia fluhllulaLione e 244 epe.,

.

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.

fatto. E la locuzione “fatto” deve essere inteso nel senso di circostanza
materiale. Pertanto, il ricorrente pone a questa Corte il seguente quesito di
diritto: se ai sensi dell’art. 244 cpc. debba ritenersi ammissibile la prova
testimoniale che indichi come circostanza materiale da provare “il possesso”

del bene, coincidendo strettamente nel caso di specie, l’accezione lessicale del
fatto materiale e la sua qualificazione giuridica.
1.1.= Il motivo è infondato.
La sola lettura del capitolo di prova sul quale sarebbero stati chiamati a
deporre i testi rende palese l’assoluta correttezza della decisione adottata al
riguardo dal giudice del merito. Anche a voler prescindere da altri pur decisivi
,

rilievi va considerato che la prova testimoniale, per se stessa, deve avere ad

.

oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, sia da intendere nel
senso ch’essa non possa tradursi né in un’interpretazione del tutto soggettiva
od indiretta, nè in apprezzamenti tecnici, particolarmente giuridici. Come
afferma la dottrina più attenta e la stessa giurisprudenza di questa Corte, non è
consentito, per lo stesso modo di essere della testimonianza, chiamare i
testimoni a deporre su circostanze generiche e su quelle che riflettono
valutazioni o giudizi. In tema di possesso, poi, consistendo questo nella
relazione matenale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può formare oggetto
di testimonianza, l’attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non il

risultato del suo esercizio, nel quale it possesso s’identifica.
Pertanto, è apprezzabile la decisione della

orte territoriale

di dichiarare

k

inafinnissibile la prova pet testi dedotta dal aumas atteso che, come chiadsee
la stessa Corte territoriale, l’appellante (odierno ricorrente) si era limitato alla

proposizione di una prova per testimoni in- cui questi ultimi lungi dall’essere
3

.

inteso nel significato atcnico e comune, di completa ed esclusiva disponibilità

chiamati a descrivere dei comportamenti, avrebbero dovuto ripetere nella

sostanza la definizione di possesso contenuta nella norma di cui all’art. 1140
cc.
Né, tale conclusione potrebbe essere diversa, ove il termine possesso
utilizzato nel formulare il capitolato di prova fosse inteso, come vorrebbe

l’odierno ricorrente, in senso atecnico e comune, quale completa ed esclusiva
disponibilità del bene, perché. anche se così fosse, quell’espressione non
sarebbe, egualmente, evocativa e/o indicativa di specifiche attività materiali
corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà o di altri diritti reali ma
sarebbe, comunque,

espressiva di un giudizio del teste, il quale sarebbe

chiamato ad affermare che il Cannas aveva una completa ed esclusiva
.

,

.

disponibilità del bene.
2.= Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto controverso, circostanza materiale del
possesso e declaratoria di inammissibilità della prova articolata dall’attore con
riferimento all’art. 360 n. 5 cpc.
a) Secondo il ricorrente la Corte di merito nel ritenere che il secondo
capitolato di prova “vero che dalla data di cui sopra nessun altro ha coltivato o
esercitato altra attività di qualsiasi genere sui detti terreni?” fosse ininfluente
in ragione della mancanza di prova sul primo capitolato, avrebbe espresso una
motivazione illogica e contraddittoria dato che il capitolato di prova puo
essere rubricato anche per relationem. Piuttosto, specifica il ricorrente la

_

rubricazione del capitolo di prova di cui si dice era con tto dato che veniva

fulinulatu attiaveiscr l’implicito iiellidniu di pcute di quellu piceedentc. E di

più, l’art. 244

%.1.3L

‘allo statuire ehe ht prove per testimoni deve essere dedotta

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4

.


divieto di capitolazione dei fatti per relationem. Insomma, il secondo capitolo
di prova avrebbe dovuto essere inteso in tal senso: “vero che dalla data di cui
sopra (leggasi dal 1967) nessun altro (leggasi a parte il signor Antonio Cannas
citato nel capitolo precedente) ha coltivato o esercitato altra attività di

Pertanto, ove il giudicante avesse correttamente interpretato l’articolato
probatorio proposto in esame, la prova del possesso da parte del Cannas
avrebbe potuto essere data mediante l’ammissione dell’audizione testimoniale
sul capitolo in esame. Il ricorrente conclude proponendo il seguente quesito
di diritto: se il rigetto dell’ammissione del secondo capitolo di prova “vero
che dalla data di cui sopra nessun altro ha coltivato o esercitato altra attività
,

_

di qualsiasi genere sui detti terreni” sia stato oggetto di motivazione erronea,
insufficiente, contraddittoria laddove detto capitolo è stato ritenuto dipendente
da quello precedente, non ammesso”.
b) La Corte di merito, sempre secondo il ricorrente, avrebbe omesso di
motivare in ordine alla valenza della documentazione depositata in giudizio,
specificando nella sede di merito che quanto sostenuto dall’appellante era
confermato dalla produzione fotografiche prodotte dalla stessa appellata in
sede di memorie istruttorie ex art. 184 cpc., nella quali si notava con chiarezza
sia la presenza di coltivazioni, sia l’esistenza dell’ovile, evidentemente curati
e realizzati dal signor Antonio Carmas.
c) Secondo il ricorrente, la decisione della Corte territoriale di ritenere

_

inammissibili i mezzi di prova dedotti ha finito con il violare il diritto di
difesa. Come recita l’art. 2697 “ai vuol far vale’ e urr-dilitto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” epperò nel caso di specie il
difensore non è stato posto in condizione di poter provare gli -assunti difensivi
5

qualsiasi genere sui detti terreni (siccome individuati nel primo capitolo)?”.

i.
_

di
.
dedotti con l’atto introduttivo del giudizio e confermati con i successivi atti,
non essendo stato ammesso all’istruzione sulla base di un’interpretazione
defatigatoria delle disposizioni legislative disciplinanti la prova testimoniale.
2.1.= Anche questo motivo nella sua triplice articolazione è infondato.

sarebbero stati chiamati a deporre i testi rende palese l’assoluta correttezza
della decisione adottata dal giudice del merito, con la quale ha ritenuto la
prova dedotta inutile ed ininfluente. Intanto, appare utile chiarire che la Corte
di merito non ha ritenuto ininfluente la prova dedotta perché rubricata in
maniera, scorretta come vorrebbe lasciare intendere il ricorrente, ma ha
affermato che il risultato della prova sarebbe stato ininfluente. Come ha
chiarito la Corte di merito nessuna rilevanza avrebbe potuto attribuirsi alla
.

4

circostanza che nessun’altro soggetto avesse posseduto i fondi de quibus in

.

mancanza della prova del possesso da parte dell’attore. Com’è agevole
rilevare ove i testi avessero dato conferma di quanto gli veniva chiesto con il
capitolo dedotto e, cioè, che nessun’altro aveva coltivato quei terreni o su di
essi avesse esercitato altra attività, egualmente non sarebbe risultato
dimostrato che il Cannas avesse posto in essere condotte espressive di un
potere di fatto sulla cosa secondo i parametri necessari ai lini dell’usucapione,
ovvero che il Cannas aveva posseduto il bene uti dominus e per il tempo di
vent’anni utile ad usucapire.
b) inammissibile è la censura relativa alla produzione documentale per il
carattere di novità. Non sembra—che r ecceLione di che trattasi sia stata

.

41′

1

piospettata all’esame della Corte di appello cui —come evidenzia lo stesso
.

di produzione

(la società Green Gate Establishement,

..

ricorrente- era -stato—chiesto di tener conto di una serie
documentali effettuate clan’

,
6

a) Anche in questo caso, la sola lettura del capitolo di prova sul quale

odierna intimata). Tuttavia, a parte il rilievo che la produzione documentale
cui si riferisce il ricorrente, per sua

stessa ammissione, avrebbe dovuto

confermare (ma non dimostrare direttamente), che il Cannas aveva posseduto
uti dominus il terreno di cui si dice, la cui prova non era stata data, comunque,
la documentazione cui si riferisce il ricorrente (una produzione fotografica)

non era di per sé dimostrativa del possesso del Carmas perché la presenza di
coltivazione e la stessa esistenza di ovile, autonomamente, nulla dicevano in
ordine al possessore del terreno, né indicavano un possesso uti dominus.
c) Inammissibile è anche la censura in ordine alla presunta violazione del
diritto di difesa del Carmas perché generica, considerato che la Corte di merito
non ha impedito al difensore di Cannas di poter provare i propri assunti

difensivi, ma ha ritenuto, con motivazione adeguata e logica, che gli strumenti

..

offerti per provare i fatti o il fatto (possesso uti dominus per il tempo di

.

vent’anni) posti a fondamento della propria domanda giudiziale, fossero
adeguati e risolutivi.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di
soccombenza ex art. 91 cpc., va condannato al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di cassazione che liquida in €. 2SOU,00 di cui t. 200,00

per esborsi.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio della Seconda St zione Civile della
,

Corte Suprema di
Il Consigliere

CdSUILlUlle

il 30 maggio 2013

atore

3
Il

,

.

.
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

29 LUG. 2013

Roma,

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