Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18217 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 02/09/2020), n.18217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20497/2016 proposto da:

F.G., M.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA 1, presso lo studio dell’avvocato MAURO

MELLINI, rappresentati e difesi dagli avvocati FABIO QUATTROCCHI,

ENRICO QUATTROCCHI;

– ricorrenti –

contro

T.G., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 423/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 7 marzo 2016 la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello proposto da F.G. e da M.A. nei confronti di T.G. e di P.M. avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda di questi ultimi, intesa ad ottenere la condanna dei primi alla demolizione di una parete finestrata costruita in violazione della distanza legale di dieci metri tra i due edifici.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che la deduzione del F. e della M., secondo i quali, al momento della realizzazione della parete, il fondo confinante non era edificato, non teneva conto della circostanza, emergente dagli atti e non contestata dagli stessi appellanti, che la costruzione dei T. – P. era stata eseguita, senza alcuna modifica della sua precedente sagoma, sia in larghezza che in altezza, e della sua distanza dal fondo dei F. – M.; b) che, pertanto, era inoperante il principio della prevenzione invocato da questi ultimi; c) che, con riferimento alla domanda, proposta dal F. e dalla M., di rimozione della canna fumaria, non risultavano dimostrate le caratteristiche dell’opera e la sua distanza dal fondo limitrofo, con la conseguenza che non era fondata la dedotta violazione dell’art. 890 c.c..

3. Avverso tale sentenza il F. e la M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta erronea interpretazione e applicazione del principio di prevenzione e dell’art. 873 c.c., in relazione al disposto del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 e dell’art. 12, comma 4 delle norme di attuazione dello strumento urbanistico del Comune di Cattolica Eraclea, di cui al D.P.R.S. 13 gennaio 1973, n. 07/A, rilevando: a) che la Corte territoriale aveva omesso di considerare le censure concernenti il fatto che i ricorrenti avevano per primi riedificato legalmente nel 1999 il proprio edificio in forza di due concessioni edilizie, mentre il fondo dei confinanti, all’epoca, risultava inedificato; b) che questi ultimi avevano demolito la vecchia costruzione, realizzando successivamente, a fine dicembre 2001, in assenza di titolo abilitativo, un edificio a più piani di maggiore volumetria; c) che tale circostanza era dimostrata dal fatto che era stata emessa ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere e che, solo in data 24 aprile 2002, le controparti avevano ottenuto il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria; d) che, pertanto, del tutto legittimamente, in applicazione del principio di prevenzione, i ricorrenti avevano realizzato la loro costruzione.

La doglianza è inammissibile, in quanto si concentra su profili irrilevanti, ossia la legittimità e le caratteristiche del nuovo manufatto realizzato da parte dei vicini, mentre la ratio decidendi ruota attorno al rilievo che l’attività edificatoria dei ricorrenti si era svolta in presenza di costruzioni sul fondo T. – P., giacchè la documentazione attestante la successiva attività edilizia aveva riguardato un precedente immobile di identica sagoma, posto alla medesima distanza dal fondo F. – M..

In tale prospettiva, del tutto privo di significato, rispetto al tema del rispetto delle distanza legali, è il profilo dell’assenza di titolo abilitativo della successiva costruzione dei T. – P..

Il dato centrale della difesa dei ricorrenti era piuttosto rappresentato dalla deduzione che, al momento della loro edificazione, il vecchio edificio dei confinanti fosse stato demolito e non esistesse più.

Ma tale affermazione, pur riproposta in ricorso, resta una mera asserzione, peraltro non correlata ad alcuna obiettiva indicazione di risultanze istruttorie idonee a sorreggerla e non riesce, pertanto, ad incrinare in alcun modo l’opposto accertamento operato dal giudice di merito.

2. Con il secondo motivo si lamenta omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto del contraddittorio tra le parti, rilevando: a) che risultava per certo, dalla documentazione amministrativa in atti, dalla relazione di consulenza tecnica e dalla produzione delle parti, che i coniugi T. – P. avevano abusivamente riedificato il proprio manufatto, con la conseguenza che si sarebbe dovuto concludere per la legittimità delle concessioni conseguite dai ricorrenti e per l’applicabilità del principio di prevenzione; b) che la pregressa esistenza del fabbricato T. – P., all’epoca della costruzione dell’immobile F. – M., contrastava con le risultanze probatorie in atti; c) che, peraltro, i ricorrenti avevano espressamente contestato la deduzione delle controparti di avere riedificato il manufatto abusivamente, ma senza alterare la sagoma, l’altezza e la larghezza del proprio fabbricato; d) che, del resto, il consulente aveva solo accertato che il fabbricato dei T. – P. era stato ricostruito mantenendo inalterata la distanza dall’edificio dei F. – M., senza rispondere ai quesiti aventi ad oggetto le restanti caratteristiche della costruzione; e) che, peraltro, le diverse e maggiori dimensioni di quest’ultima erano comprovate dalla relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia in sanatoria dei coniugi P. – T. e avrebbero potuto essere accertate con una nuova consulenza tecnica d’ufficio che era stata richiesta con l’atto di appello dai coniugi F. – M..

Anche siffatta doglianza è inammissibile per assenza di specificità, nel senso che, per un verso, si concentra sulle irregolarità dell’edificio ricostruito, laddove la ratio decidendi è rappresentata dal fatto che, al momento della costruzione del fabbricato dei ricorrenti, esisteva un precedente manufatto dei vicini che rendeva inoperativo l’invocato principio della prevenzione e, per altro verso, insiste, ma su un piano meramente assertivo, sull’inesistenza della costruzione dei vicini al momento della realizzazione del fabbricato dei ricorrenti.

3. In conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 dei 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

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