Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18216 del 29/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18216 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 20750-2007 proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE SPA, P.I.05779711000, IN PERSONA
DEL PROPRIO PROCURATORE, elettivamente domiciliata in
ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE LAGOTETA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LECCE REGINALDO;
– ricorrente contro

SARUBBI
SARUBBI

VITTORIA

ASSUNTA

GIANGABRIELE

C.F.SRBVTR59D53F817I,
C.F.SRBGGB67B28G942A,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.S. NITTI 11,

Data pubblicazione: 29/07/2013

- presso lo studio dell’avvocato GIRARDI MARIO, che li
rappresenta e difende;
– controrícorrenti nonchè contro

MIVE SRL, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE;

avverso la sentenza n. 575/2006 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 11/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato Lagoteta Giuseppe difensore della
ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

– intimata –

Svolgimento del processo
Sarubbi Vittoria Assunta e Sarubbi Giangabriele con atto del 5 novembre
1998 proponevano ricorso avverso lo spoglio patito ad opera della società

Mive srl e dell’ENEL. A fondamento di tale ricorso esponevano di essere
possessori del fondo rustico sito in agro di Roseto CS. Alla contrada Sedio,

Sarubbi Maria Francesca sul quale la Mive srl. stava realizzando su
commissione dell’Enel spa., la costruzione di un traliccio, che gli istanti erano
venuti a conoscenza che alcuni dipendenti della Mive stavano occupando con
mezzi d’opera e con mezzi di transito il terreno in loro possesso, realizzando
sulla stesso una strada lunga mt. 700 e larga mt. 4, che tale strada collegava la
.

via comunale al fondo limitrofo di proprietà di Sarubbi M. Francesca, che la
realizzazione di detta strada aveva procurato loro ingenti danni alle pianti
esistenti sul fondo dei ricorrenti, che era necessario che gli istanti ritornassero
in possesso del terreno de quo.
Si costituiva la società Enel spa., eccependo preliminarmente la carenza di
legittimazione passiva atteso che i lavori di realizzazione erano stati affidati
alla ditta Mive di Avellino con contratto di appalto, assumendo, tuttavia,
l’inammissibilità perché l Enel, per la realizzazione delle opere di cui si dice,
era stata autonzzata ali occupazione di urgenza dalla Provincia di Cosenza ,
che non vi era stato, comunque, nessuno spoglio mancando sia r elemento
soggettivo che oggettivo atteso che si trattava dell’utilizzo temporaneo di un
tracciato esisLeme per il traspolio di mezzi sul luogo della realizzazione del-

..

d iC(..10.

Si costituiva anche la ditta Mive di Avellino chiedendo la declaratoria di
ce.sazi,n-ie della friat‹.•,tia del ,toriterAloro iwehé, alk detst a- , – prwite
1

en.

che detto terreno confinava con altro appezzamento di terreno di proprietà di

del ricorso il presunto spoglio appariva inesistente, dato che Mive non aveva
mai realizzato alcuna strada ma sul fondo dei ricorrenti esisteva una strada.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata l’attività

istruttoria, il Tribunale di Castrovillari con sentenza del 10 gennaio 2002

passaggio era avvenuto solo per autonoma iniziativa della ditta Mive. Il
comportamento della ditta Mive, secondo il Tribunale non integrava gli
estremi dello spoglio non avendo un apprezzabile durata nel tempo e non
essendo in grado di impedire totalmente o parzialmente l’esercizio del
possesso da controparte. Rigettava, altresì, la domanda di risarcimento danni
perché generica sia in ordine al tipo di danno e sia sotto il profilo della prova.

Avverso questa sentenza proponevano appello Sarubbi Vittoria e Sarubbi
Giangabriele chiedendo la riforma e l’accoglimento delle domande proposte
in primo grado.
Si costituiva l’Enel, contestando le affermazioni avversarie e sostenendo la
correttezza della valutazione operata dal primo giudice.
La Corte di appello di Catanzaro riformava la sentenza impugnata e per
l’effetto condannava la ditta Mive a cessare la turbativa al possesso e ad
eliminare la pista che conduceva al traliccio realizzato nell’interesse
dell’Enel. Compensava le spese di entrambi i giudizi. Secondo la Corte di
Catanzaro razione proposta era diretta ala cessazione della turbativa del
possesso dato la realizzazione della strada per raggiungere il luogo ove era
stato apposto un traliccio non deteinnnava la privazione del terreno da parte
dei 1k:unenti ina il suo assoggettamento ad una

bel Vali

di passaggio con

conseguente limitazione al godimento del terreno medesimo da parte del
possessore. Ciò posto, nel easo in csame,
2

passaggio non autorizzato h

rigettava la domanda proposta nei confronti dell’Enel, osservando che il

_
.

comportato la realizzazione sul terreno in questione di una pista utilizzata sia
dagli operai della Mive in giorni diversi, sia dall’Enel per la verifica dei lavori
e potrebbe essere ulteriormente percorsa per lavori di manutenzione. L’Enel,

_
secondo la Corte di Catanzaro poi, contrariamente a quanto ritenuto dal

posta in essere materialmente dalla ditta Mive srl.
Pertanto, andava ordinato ad entrambi i soggetti (ditta Mive e società Enel) di
cessare la turbativa del possesso. Rigettava, invece, la domanda di
risarcimento del danno perché non vi era prova dei danni patiti.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Enel con atto di
ricorso affidato ad un motivo articolato su due profili. Sarubbi Vittoria e
Sarubbi Giangabriele hanno resistito con controricorso. La ditta Mive srl in
questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale.
Motivi della decisione
1.= Con l’unico motivo del ricorso la società Enel spa, lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 1170 cc. e degli artt. 119 e \20 del DPR n. 1775 del
1933, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso decisivo per il giudizio.
Avrebbe errato la Corte di Catanzaro secondo la ricorrente nell’aver ritenuto
l’Enel quale autore morale dell’illecito di cui si dice ovvero della turbativa

arrecata al possesso dei sigg. Sarubbi perche l’Enel non avrebbe tratto
dall’illecita condotta della società Mive il vantaggio erroneamente indicato
dalla

possa

irte territoriale e, comunque, non avrebbe tratto alcun vantaggio che
riteneisi conseguenza IleCeSSUIld e specifica di quel particolcue atto di

molestia. In particolare, ritiene la ricorrente, se è vero —come è stato chiarito
da questa Corto (sent. n. 1222 del 1-997) ehe deve eonsi: – : -. autore morale
_
3

Tribunale di Castrovillari, era da ritenersi autore morale della condotta illecita

.

sia chi abbia incaricato altri di compiere un atto lesivo del possesso del terzo,
sia chi, pur non essendo il mandante, ne abbia tratto profitto con il fare propri

gli effetti della lesione possessoria, è pure vero che autore morale della
turbativa possessoria è chi abbia tratto consapevolmente vantaggio da un atto
di molestia compiuto da terzi e a condizione che il vantaggio sia conseguenza

ritenuto autore morale dell’illecito possessorio sono due e cioè: a) che il
vantaggio

conseguito

dall’autore

morale

dell’illecito

possessorio

sia

conseguenza necessaria e specifica dell’atto illecito medesimo (nel senso che
il profitto conseguito deve dipendere direttamente da quel particolare atto di
spoglio o di molestia), 2) che l’autore morale dell’illecito sia consapevole di
giovarsi della situazione posta in essere dall’autore materiale dell’illecito
possessorio. Epperò, nel caso in esame, sempre secondo la ricorrente, non era
identificabile nessuno dei due elementi strutturali della fattispecie e,
comunque, la Corte di merito avrebbe individuato erroneamente il presunto
vantaggio ma nulla avrebbe detto a proposito dell’elemento soggettivo
necessario ad integrare la responsabilità dell’esponente.
a) Intanto dall’istruttoria condotta e dai documenti in atti emerge che
l’esponente avrebbe percorso la “pista” solo in data 20 ottobre 1998, ovvero
in occasione della redazione del verbale di immissione in possesso e di
consistenza riguardante i fondi ove doveva sorgere relettrodotto, ma non vi e
riscontro in atti di un’utilizzazione ripetuta della pista da parte dell’esponente
per verificare al conduzione dei tavoli. Pei tanto, r esponente non solo non ha
_

Ilditd dalr illecita—condotta di MiL al-eca

9 cffirl:

:•

IZneaftftilte-illuied O

,

dalla Corte di iii.zito ma a bene vedere avendo il pieno diritta ex art. 119 e
segg. RD. 1775 del 1-933 di accedere al fondo al fine di realizzarvi
4

specifica dell’atto. In altri termini, elementi necessari per un soggetto sia

l’elettrodotto non ha tratto alcun vantaggio che possa ritenersi conseguenza
necessaria e specifica di quel particolare atto di molestia. In altre parole,
l’esponente

aveva diritto di accedere al fondo ed avrebbe potuto

materialmente accedervi indipendentemente dalla pista realizzata (e/o
prolungata) dalla Mive in relazione a ben diverse e specifiche necessità.

b) E di più la Corte di merito avrebbe omesso di soffermarsi motivatamente
affermandola od escludendola sulla necessaria consapevolezza da parte
dell’esponente del vantaggio conseguito, ovvero sull’elemento soggettivo che
deve concorrere con quello oggettivo del profitto affinché possa ravvisarsi
una responsabilità morale. Al contrario, la Corte non avrebbe preso in
considerazione, sempre secondo la ricorrente, una serie di elementi emergente
dall’istruttoria e dai documenti che testimoniano che l’esponente, anche nel
momento in cui asseritamene profittava dell’illecito possessorio di Mive non
era in nessun caso consapevole né dell’illecito perpetrato, né del presunto
vantaggio che ad essa ne sarebbe derivato, atteso che l’esponente non
percepiva la realizzazione della pista come un vantaggio per sé, ma, piuttosto,
come una utilità per l’appaltatrice atta a consentire a quest’ultima una più
appropriata gestione del cantiere e, conseguentemente, una più corretta e
rapida esecuzione dei lavori.
In conclusione la ncorrente chiede a codesta Ecc. ma Corte:
a) se il vantaggio conseguito dal presunto autore morale dell’illecito
possessorio, che non sia mandante telrillecito stesso, debba essere o meno
conseguenza necessaria e pacifica detratto illecito medesimo, nel senso che il
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spoglio-o di molestia.
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5

4

a) debba o meno essere anche consapevole del vantaggio conseguito ovvero
se debba o meno darsi anche un elemento soggettivo che deve concorrere con
quello oggettivo del profitto affinché possa ravvisarsi una responsabilità
morale dell’illecito possessorio.
1.1.= Il motivo è infondato

giurisprudenziali

richiamati

dalla stessa ricorrente,

appare

E’ giusto il caso di evidenziare che anche alla luce degli orientamenti
motivata,

condivisibile e coerente con la normativa di cui agli artt. 1170 cc. nonché agli
artt. 119 e 121 del RD. N. 1775 del 1933

l’affermazione della Corte di

Catanzaro secondo cui, nel caso in esame, la società Enel doveva considerarsi
“autore morale” della turbativa arrecata dalla strada creata dalla Mive sul
fondo dei sigg. Sarubbi per raggiungere il luogo dove è stato collocato il
traliccio Enel.
Posto che, come ha avuto modo di precisare questa Corte: a) affinché un
soggetto possa considerarsi autore morale dello spoglio, ancorché non ne sia il
mandante, ne’ lo abbia autorizzato, è necessario (anche per la legittimazione
passiva alla relativa azione) che egli sia stato consapevole di trarre vantaggio
dalla situazione posta in essere dallo spogliatore (cass. n. 1222 del 1997); b)
che il vantaggio sia dipeso da quello specifico atto di molestia possessoria; c)
che il criterio del cui prodest, attraverso il quale si può attribuire la paternità
morale dello spoglio o della turbativa del possesso a colui che ne abbia tratto
effettivo e reale profitto, ha rilevanza giuridica non già di per se, ma in quanto
elemento rivelatore della preventiva autorizzazione o della successiva
appi o v-azione d a parte delcosiddetto autuie molale

cISS. Il.

992 del,

i

i un il-lecito possessorio

presupposti per ritencre un soggetto

sono essenzialmente due: 1) che il soggetto pur non avendo autorizzato la
6

,

condotta illecita, abbia tratto vantaggio dall’illecito possessorio materialmente
posto in essere da altri; 2) che il soggetto, preteso autore morale, abbia
consapevolezza che l’atto di molestia compiuto da terzi integra gli estremi
dell’illecito.

catanzarese sussistevano entrambi i presupposti. La Corte territoriale ha avuto
modo di precisare che la società Mive, come risultava dalle deposizioni degli
informatori e veniva confermato dalla documentazione fotografica esistente in
atti, aveva realizzato una pista sul terreno dei ricorrenti per raggiungere il
luogo ove è stato eretto il traliccio dell’Enel, per una lunghezza considerevole
(come è detto nell’esposizione del fatto la strada di cui si dice era lunga 700

metri e larga quattro metri), che il passaggio non era autorizzato e che veniva
utilizzato dagli operai della Mive in giorni diversi e dall’Enel per la verifica
dei lavori realizzati. La stessa Corte territoriale ha avuto modo di precisare
che la predetta condotta arrecava un più che apprezzabile disturbo al possesso
del terreno da parte dei sigg. Sarubbi (Vittoria e Giangabriele) il cui pieno
godimento risultava essere stato significativamente limitato dalla condotta
posta in essere dagli operai della Mive srl. E, soprattutto, la Corte territoriale,
ha avuto modo di precisare che l’Enel, nonostante non tosse l’autore materiale
dell’illecito possessorio, tuttavia, aveva utilizzato la strada realizzata dalla
mevi per la verifica dei avori — e come la stessa società Enel riferisce armeno
in un’occasione con una jeep, e restando inalterate le condizioni della
stradetia rEnel, secondo la sentenza impugnata, ravtebbe potuta utilizzare

successivamente pei lavuli di inamitelizione del tialieeiu. Sc , dunque,

,lupi

,

k.011.1-la stbadella è- stata utilizzata e nel futuro sarebbe potuto esser

7

1.1.a).= Ora, nel caso in esame, come ha avuto modo di chiarire la Corte

utilizzata per la manutenzione del traliccio, vuol dire che, da quella stradella,
l’Enel ne ha tratto e poteva trarne nel futuro, un sicuro vantaggio.
1.1.b).= A sua volta, posto che la normativa di cui agli artt. 119 e 121 del RD
n, 1775 del 1933 non legittimava l’Enel a costituire o a giovarsi della
costituzione di una servitù di passaggio sul fondo dei sigg. Sarubbi non solo
perché il provvedimento ablativo di esproprio non comprendeva anche la
costituzione di quella servitù di passaggio determinata dalla ditta Mevi, ma
anche perché quella normativa si riferisce ad una servitù di attraversamento
aereo dei cavi elettrici dell’alta tensione, la società Enel non poteva non essere
consapevole che le volte in cui aveva attraversato o avrebbe attraversato nel
futuro, la stradella costruita dalla società Mevi utilizzava un bene in modo
illegittimo. Non solo, ma deve pure sottolinearsi che nella fattispecie la ditta
Mevi in quanto appaltatrice dei lavori era una specie di “longa manus ”
dell’Enel , dato che nell’appaltare i lavori non poteva non aver identificato le
attività necessarie per collocare il traliccio e non poteva non aver presente la
situazione dei luoghi, tale che, anche, per tale motivo, l’Enel non potrebbe
considerarsi del tutto estranea alla vicenda, né sarebbe possibile escludere
(proprio per il rapporto di appalto che esisteva tra l’Enel e la Mive) che l’Enel
potesse non avere consapevolezza dell’illecito posto in essere dalla Mive, né
che da quello illecito traeva un indubbio vantaggio.
Pertanto, la Corte di appello di Catanzaro neI conferire all’Enel ra
responsabilità morale dell’illecito possessorio posto in essere dalla società
Mevi non è incorsa in nessuna vi iazione di legge e ha motivato la decisione
in -maniela non solo sufficiente, ma con lignie logien e ennsequenLiale,
nondi in modk., vuerente con-le-prove acqtt~ giudizio.
In definitiva,-il ricorse va i4gettato.-Lftpm’tieolafità della
8

tione è ragioìw

.

sufficiente per compensare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della

Il Consigliere relatore

Corte Suprema di Cassazione il 30 maggio 2013

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