Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18216 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 05/09/2011), n.18216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo

studio dell’avvocato CORETTI ANTONIETTA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE;

– ricorrenti –

e contro

T.M.; elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LOJODICE OSCAR, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– intimati –

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1691/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza di primo grado il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione della materia del contendere sulla domanda di riliquidazione del trattamento di disoccupazione agricola proposta da T.M. nei confronti dell’Inps, compensando parzialmente le spese del giudizio; su impugnazione della pare privata, la Corte d’appello di Bari, accoglieva parzialmente l’appello condannando l’Inps a pagare gli interessi anatocistici maturati sugli interessi liquidati dallo stesso Istituto;

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre lamentando che la Corte territoriale lo abbia condannato a corrispondere gli interessi anatocistici nonostante che in primo grado fosse stata dichiarata cessata la materia del contendere, perchè il procuratore della parte privata aveva dichiarato di aderire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere;

La parte privata resiste con controricorso e ricorso incidentale, con cui lamenta la compensazione delle spese;

Va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ.;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso principale;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè è stato già affermato (Cass. n. 11407 del 2009) che quando la parte aderisce in primo grado alla richiesta dell’Inps di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, così evidentemente abbandonando le domande nella parte in cui eventualmente non fossero state già soddisfatte, l’appellante avrebbe avuto l’onere di censurare preliminarmente la pronuncia di cessazione della materia del contendere, deducendo la mancanza dei relativi presupposti, mentre in appello era mancata una censura in tal senso, e quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere era ormai intangibile;

Ritenuto che il ricorso principale va quindi accolto, con conseguente assorbimento dell’incidentale e che la sentenza va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., non potendo la causa proseguire in appello;

ritenuto che le spese dell’appello e della cassazione devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il principale e dichiara assorbito l’incidentale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio d’appello e di cassazione, liquidate, per l’appello, in Euro quattrocentocinquanta complessivi, di cui settantacinque per diritti e trecentocinquantacinque per onorali e per il presente giudizio in Euro venti per esborsi e centonovantacinque per onorari, oltre accessori di legge per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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