Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18215 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.24/07/2017),  n. 18215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.R., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dagli Avvocati Cesare Sandro Strozzi e

Francesca Crimi, con domicilio eletto nello studio di quest’ultima

in Roma, piazza Mazzini, n. 8;

– ricorrente –

contro

ASL (OMISSIS) REGIONE PIEMONTE, (quale successore della ASL

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avvocati Enrico Zani, Carlo Castellotti e

Alfredo Codacci Pisanelli, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Claudio Monteverdi, n. 20;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n.

1692 in data 23 ottobre 2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23

maggio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Capasso Lucio, che ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso; uditi gli Avvocati Cesare Sandro Strozzi e Alfredo Codacci

Pisanelli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2008, la ASL (OMISSIS) (poi ASL (OMISSIS) Regione Piemonte) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria F.R. al fine di sentire dichiarare l’inefficacia nei propri confronti del decreto di trasferimento dell’immobile sito in (OMISSIS), reso dal Tribunale di Alessandria in data 5-6 settembre 2005 e registrato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria in data 29 settembre 2005 al n. 5152 R. Part. – n. 8883 R. Gen., nonchè l’inefficacia nei confronti dell’Azienda di tutti i successivi trasferimenti di proprietà relativi al medesimo cespite patrimoniale, compreso l’atto di compravendita 27 luglio 2006 da B.D. a F.R., atto a rogito notaio L. di (OMISSIS), trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria in data 5 agosto 2006 al n. 7645 R. Gen. – n. 4840 R. Part.

A sostegno della domanda, l’attrice esponeva:

– che con sentenza in data 11 marzo 1998 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, aveva condannato R.A. al pagamento a favore dell’ASL (OMISSIS) della somma di Lire 250.801.500 (Euro 129.528,16), oltre rivalutazione e interessi dalla data del fatto illecito;

– che successivamente, con citazione notificata l’8 aprile 1998 – e trascritta l’11 giugno 1998 – la ASL aveva convenuto in giudizio presso il Tribunale di Alessandria la stessa R.A. e, con lei, B.M. per chiedere che fosse dichiarata la simulazione assoluta dell’atto di compravendita avvenuto il 21 novembre 1996, con cui la prima aveva venduto alla seconda l’immobile di via (OMISSIS);

– che il Tribunale, con sentenza depositata il 12 maggio 2003, confermata in appello in data 16 dicembre 2005, aveva dichiarato la simulazione assoluta e l’inefficacia del contratto di compravendita;

– che, intanto, nelle more del giudizio di simulazione, la Cassa di Risparmio di Alessandria s.p.a., in forza di decreto ingiuntivo, procedeva al pignoramento dell’immobile nei confronti della simulata acquirente B.M., promuovendo poi l’esecuzione davanti al Tribunale di Alessandria, nella quale interveniva l’ASL (OMISSIS) al fine di veder soddisfatto il proprio credito;

– che acquistato all’asta l’immobile al prezzo di Euro 90.000, l’aggiudicatario, B.D., chiedeva al Tribunale la cancellazione di tutte le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile, ivi compresa quella relativa alla simulazione;

– che il Tribunale dichiarava l’inammissibilità dell’intervento dell’ASL (OMISSIS) nell’esecuzione e respingeva come inammissibili le richieste di cancellazione, proposte dall’acquirente, della trascrizione dell’ASL (OMISSIS);

– che in data 27 luglio 2006, l’aggiudicatario alienava l’immobile alla F..

Si costituiva la convenuta, resistendo. Deduceva: che la Cassa di Risparmio aveva iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione della domanda di simulazione della ASL, sia pure nei confronti del proprietario apparente, sicchè i diritti dei terzi di buona fede non potevano essere pregiudicati dalla sentenza di accoglimento della domanda di simulazione, e la simulazione non poteva essere opposta alla Cassa; che la trascrizione della domanda di simulazione non poteva avere riflessi su atti riconducibili a iscrizioni precedenti; che il decreto di trasferimento era stato validamente emanato e l’acquisto di parte convenuta era valido a tutti gli effetti.

2. – Il Tribunale di Alessandria, con sentenza in data 26 maggio 2010, respingeva la domanda.

2.1. – Il Tribunale rilevava che l’iscrizione dell’ipoteca da parte della Cassa di Risparmio sull’immobile era avvenuta in data 26 novembre 1996, quindi anteriormente alla trascrizione della domanda di simulazione in data 11 giugno 1998: il che rendeva applicabile al caso di specie il combinato disposto degli artt. 1415 e 1416 c.c., in forza dei quali i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione solo nei confronti del creditore chirografario del simulato acquirente (mentre nel caso di specie il creditore dell’acquirente era creditore ipotecario). In altri termini, il creditore Cassa di Risparmio aveva acquistato, ai sensi dell’art. 1415 c.c., in buona fede un diritto reale di garanzia sul bene prima della trascrizione della domanda di simulazione, la quale, pertanto, non poteva essere ad essa opposta. Il primo giudice richiamava quindi il c.d. effetto purgativo della vendita forzata previsto dall’art. 2919 c.c., in forza del quale non sono opponibili all’acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione.

3. – La Corte d’appello di Torino, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 ottobre 2012, in riforma dell’impugnata decisione, ha dichiarato inefficace, nei confronti di parte appellante ASL (OMISSIS), il decreto di trasferimento del Tribunale di Alessandria, nonchè l’atto di compravendita in data 27 luglio 2006 da B.D. a F.R..

3.1. – La Corte d’appello ha premesso: che la B., acquistato in data 21 novembre 1996 l’immobile dalla R., lo stesso giorno stipulava con la Cassa di Risparmio di Alessandria – CRAL un mutuo fondiario per l’acquisto dell’immobile suddetto, con concessione di ipoteca volontaria, iscritta in data 26 novembre 1996; che la domanda giudiziale di simulazione promossa dalla ASL veniva trascritta l’11 giugno 1998; che in data 12 aprile 2001 veniva iscritta sul predetto immobile, a favore di CRAL, ipoteca giudiziale in forza del decreto ingiuntivo emanato in seguito all’inadempimento della B. alle obbligazioni sorte in forza del contratto di mutuo; che in data 12 giugno 2001 veniva trascritto sull’immobile, a favore di CRAL, atto di pignoramento al fine di provocarne la vendita forzata.

Tanto premesso, la Corte di Torino ha sottolineato in primo luogo che la cancellazione della trascrizione in data 11 giugno 1998 della domanda di nullità per simulazione assoluta non solo non è mai avvenuta, ma – sempre su istanza del B., che ne era palesemente consapevole – è stata esplicitamente rifiutata: di conseguenza, detta trascrizione, mai cancellata, ha seguito la vicenda proprietaria della abitazione ed è pienamente opponibile alla F., che quell’immobile ha acquistato il 27 luglio 2006.

La Corte di Torino ha poi rilevato che, in base all’art. 586 c.p.c., comma 1, la trascrizione della domanda di simulazione non poteva essere, e non è stata, cancellata dal giudice dell’esecuzione, e di conseguenza ha mantenuto la piena opponibilità nei confronti del successivi proprietari.

Infine, la Corte territoriale ha riconosciuto la sussistenza della malafade: e ciò essendo “documentalmente dimostrato che il diretto dante causa della F. conosceva perfettamente l’iscrizione della domanda di simulazione e ne conosceva perfettamente gli effettj tanto da chiedere al giudice dell’esecuzione la cancellazione della stessa, ottenendo un chiaro rigetto della propria istanza”.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello, notificata l’11 aprile 2013, la F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 giugno 2013, sulla base di otto motivi.

L’intimata ASL AL Regione Piemonte ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – E’ preliminare l’esame dell’eccezione, sollevata dal pubblico ministero all’udienza di discussione, di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione.

L’eccezione è fondata.

La sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata con deposito in cancelleria il 23 ottobre 2012, è stata impugnata per cassazione con ricorso del 3 giugno 2013, il quale, in premessa, riferisce che detta sentenza è stata notificata in data 11 aprile 2013.

La ricorrente F. ha prodotto copia conforme all’originale della sentenza impugnata, sprovvista di relazione di notifica, come risulta dalla pertinente certificazione della cancelleria.

Anche la controricorrente ASL (OMISSIS) Regione Piemonte, nel confermare che la sentenza d’appello è stata notificata l’11 aprile 2013, non ha depositato in giudizio la copia conforme all’originale della sentenza della Corte d’appello, munita della relata di notifica.

La copia autentica della sentenza con la relata di notifica non risulta neppure in altro modo nella disponibilità di questa Corte.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Va data continuità al principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 16 aprile 2009, n. 9005), secondo cui la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve; sicchè nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente.

D’altra parte, poichè il documento in questione (la copia conforme della sentenza con la relata di notificazione) non risulta essere stato depositato dal controricorrente o comunque nella disponibilità della Corte per effetto dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, non è neppure consentito di ritenere soddisfatta, per questa via, la condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, secondo l’insegnamento di Cass., Sez. U., 2 maggio 2017, n. 10648.

2. – Il ricorso è improcedibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

3. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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