Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18215 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 16/09/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 20950/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.C., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli

n. 43, presso lo Studio dell’Avv. Francesco d’Ayala Valva, che anche

disgiuntamente con l’Avv. Antonino Palmeri, lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/07/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria, depositata il 21 maggio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Antonino Palmieri, per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 50/07/11 depositata il 21 maggio 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 139/01/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso promosso da M.G. contro il “silenzio rifiuto” opposto all’istanza di rimborso IRPEF con la quale ultima aveva chiesto la restituzione di Euro 18.231,35 “erroneamente versati dal Fondo pensione per il personale della Comit, che in qualità di sostituto d’imposta, nell’effettuare le ritenuto fiscali, non aveva tenuto conto della previsione normativa contemplata nel D.P.R. n. 917 del 1986 art. 17, comma 2”. Norma quest’ultima che, per le indennità di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), applicabile ratione temporis, stabiliva che l’imponibile fosse costituito dall’ammontare complessivo del percetto “al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con aliquota determinata agli effetti del comma 1”.

Per quanto d’interesse la CTR “riteneva corretta la decisione dei giudici di prime cure” perchè, dalla “copiosa documentazione probatoria, nonchè dalla certificazione del Fondo Comit”, doveva ritenersi provato che i contributi erano stati versati dal M., condizione quella del versamento a carico del lavoratore prevista dal cit. D.P.R. n. 917, art. 17, comma 2, come necessaria affinchè l’imponibile potesse essere determinato al netto dei contributi, con ciò disattendo la contraria tesi dell’Ufficio secondo cui i contributi in parola erano invece stati corrisposti dal datore di lavoro Comit o comunque che la documentazione in atti non dimostrava quanto affermato dal contribuente.

Contro la sentenza della CTR l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. anche in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38, nonchè all’art. 17, comma 2 T.U.I.R., nella versione ante 2004 ratione temporis applicabile”, l’Ufficio addebitava alla CTR di aver violata la regola di ripartizione dell’onere della prova, atteso che sarebbe spettato al contribuente dimostrare di aver versato i contributi.

Il motivo è infondato perchè la CTR non ha addossato l’onere della prova all’Ufficio, non ha cioè fatto discendere la soccombenza dell’Ufficio dalla mancata dimostrazione che i contributi erano stati versati dal datore Comit, bensì ha giudicato provato che i contributi previdenziali fossero stati pagati dal contribuente.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: insufficiente motivazione in relazione ad un fatto decisivo e controverso del giudizio”, l’Ufficio criticava la CTR per non aver dato sufficiente conto delle ragioni che l’avevano condotta a ritenere provato che il contribuente avesse personalmente versato i contributi, in particolare per es. evidenziando come nel documento contenente la risposta del Fondo Comit alla richiesta di chiarimenti fatta dal contribuente, si trovasse scritto che a quanto risultava al ridetto Fondo Comit la contribuzione in parola “non poteva nè doveva considerasi come posta sostanzialmente a carico del lavoratore” ecc..

Il motivo è fondato perchè la CTR, nel reputare provato che il M. avesse direttamente pagato la contribuzione obbligatoria, si è semplicemente limitata a rinviare alla “copiosa documentazione probatoria, nonchè dalla certificazione del Fondo Comit”, omettendo quindi di spiegare le ragioni per cui quella documentazione fosse da intendersi come dirimente, soprattutto mancando di spiegare le ragioni per le quali non doveva considerarsi una contraria prova la risposta del Fondo Comit che invece era nel diverso senso che i contributi non dovessero essere considerati come pagati dal contribuente, per es. la CTR avrebbe dovuto spiegare l’oblio del documento in ragione di massime di esperienza che l’avevano indotta a ritenere inattendibili le affermazioni del ridetto Fondo Comit oppure perchè tali affermazioni non avevano un utile grado di chiarezza e gli altri documenti invece sì ecc. (Cass. sez. 3 n. 23201 del 2015; Cass. sez. 3 n. 22022 del 2010).

3. Alla cassazione della sentenza deve pertanto seguire il giudizio di rinvio per i necessari accertamenti.

PQM

La Corte respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare altresì le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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