Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18215 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. un., 05/08/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA DI FROSINONE, in persona dei legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso

lo studio dell’avvocato MAINETTI FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SPIRITO FELICE MARIA, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SOMALIA

28, presso lo studio dell’avvocato DE BENEDICTIS MARIA PIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE SANTIS GIORGIO, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1880/2008 del TRIBUNALE di FROSINONE;

uditi gli avvocati Felice Maria SPIRITO, Anna POLITO per delega

dell’avvocato Giorgio De Santis;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Maurizio VELARDI, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte,

in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice

amministrativo, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

L’attuale parte intimata, esposto di essere stata dipendente non di ruolo a tempo determinato della Provincia di Frosinone prima dell’assunzione in ruolo da parte di un’altra amministrazione, agiva in via monitoria davanti al Tribunale di Frosinone nei confronti dei detto ente, rivendicando il suo diritto per tale rapporto all’indennita’ di fine rapporto prevista dal D.Lgs.C.P.S. n. 207 del 1947 (richiamato per i dipendenti non di ruolo degli enti locali dal D.Lgs. n. 61 del 1948, art. 7), dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte cost. n. 208 del 1986 nella parte in cui dispone che l’indennita’ in questione non e’ dovuta in caso di passaggio in ruolo del dipendente.

La Provincia di Frosinone proponeva opposizione contro il d.i.

concesso alla parte istante, proponendo in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito l’eccezione di prescrizione e varie altre difese, tra cui la contestazione che nella specie sussistesse un riconoscimento del debito.

Nella pendenza di tale giudizio, la stessa amministrazione ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, al quale la parte intimata resiste con controricorso. Memorie di entrambe le parti.

La ricorrente preliminarmente puntualizza che la domanda riguardava il periodo dall’assunzione in servizio al 30.9.1984 e ricorda che la vicenda, come in controversie analoghe, riguarda personale giovanile inizialmente assunto ai sensi della L. n. 285 del 1977, finalizzata alla sperimentazione dello svolgimento di attivita’ in settori socialmente utili. Deduce poi che in relazione a tali rapporti precari, in relazione ai quali – e solo anteriormente alla assunzione del medesimo personale a tempo indeterminato (momento dal quale cominciava ad essere applicabile la disciplina sull’indennita’ premio di servizio all’epoca erogata dall’Inadel) – spettava l’indennita’ di fine rapporto prevista dalla normativa sopra indicata, avente natura retributiva e quindi inerente al rapporto di pubblico impiego, con la conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rimasta applicabile, a seguito della ed. privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego, relativamente ai periodi di rapporto di lavoro anteriori al 30.6.1998, giusta la disciplina transitoria ora recepita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7.

Deduce inoltre la non rilevanza nel presente giudizio dei pretesi atti di riconoscimento del debito invocati dalla difesa avversaria.

Infatti la deliberazione del 12.12.2002 – rispetto alla quale peraltro era stato avviato il procedimento di annullamento in via di autotutela – riguardava soggetti diversi e un periodo diverso; la determinazione n. 2514/2004, richiamata per invocare un’ipotesi di disparita’ di trattamento, riguardava ex dipendenti (trasferiti all’EPT), che avevano proposto la domanda prima della maturazione della prescrizione; la proposta n. 1348/2004 non aveva mai dato luogo ad una corrispondente determinazione.

La parte controricorrente oppone un complesso di difese non ordinatamente e chiaramente articolate. In particolare si eccepisce l’inammissibilita’ del ricorso perche’ fondato su una parziale e incompleta prospettazione della res controversa, e specificamente perche’ non si era evidenziato che gli atti invocati relativi al periodo 2002 – 2004 erano atti negoziali di gestione del rapporto rilevanti nella controversia, che peraltro giustificavano la pretesa del ricorrente di non soggiacere a discriminazione e disparita’ di trattamento economico in violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 45 e 63. Quanto alla proposta non pervenuta alla fase della deliberazione, osservava che l’arresto della procedura era avvenuto per “assenza di fondi” e che cio’ nonostante l’atto era stato offerto in comunicazione dalla Provincia davanti alla Direzione provinciale del lavoro in occasione del tentativo di conciliazione promosso da alcune lavoratrici.

Si deduce anche che in sede di opposizione a d.i. non era stato eccepito il difetto di giurisdizione.

In relazione alla difesa nel merito secondo cui il diritto all’indennita’ prevista dal D.Lgs.C.P.S. n. 207 del 1947 poteva spettare solo fino all’assunzione a tempo indeterminato e non al collocamento in ruolo, si deduce che per tale parte della domande la giurisdizione del giudice ordinario deriverebbe dagli orientamenti giurisprudenziali sulle controversie per responsabilita’ per omissioni contributive.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Deve preliminarmente rilevarsi l’ammissibilita’ del ricorso per regolamento di giurisdizione, proposto nel corso del giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. S.U, n. 6407/2010) e basato su una adeguata illustrazione della vicenda processuale.

Ai fini del merito di tale ricorso assume rilievo decisivo il principio enunciato da queste Sezioni unite, in sede di interpretazione della disciplina transitoria in materia di giurisdizione dettata, in occasione della conclusione dell’iter normativo sulla c.d. privatizzazione dei rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, dal D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi recepita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, principio secondo cui “Qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 e’ esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poiche’ – attesa l’imprescindibile relazione che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, (e, prima di esso, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto “dato storico” ed un determinato “periodo del rapporto di lavoro” – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione e’ la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data” (Cass. S.U. n. 17633/2003;

16530/2008; 8316/2010).

Ai fini dell’applicazione di tale principio rileva il fatto che nella specie oggetto della domanda, cosi’ come ritualmente formulata (come e’ confermato anche dall’esame degli atti di causa), e’ il trattamento di fine rapporto maturato per effetto di un rapporto di lavoro alle dipendenza di una pubblica amministrazione conclusosi vari anni prima della data del 30.6.1998, il cui superamento soltanto comporta l’iscrivibilita’ del rapporto tra quelli potenzialmente assoggettabili alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre il riferimento ad atti dell’ex datore di lavoro successivi alla conclusione del rapporto di lavoro e al 30.6.1998 non e’ idoneo a modificare l’effettivo oggetto della domanda e comunque la sua riferibilita’ a un rapporto di lavoro conclusosi in epoca precedente.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con dichiarazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rimessione delle parti davanti al TAR Lazio. Le spese di questo giudizio sono regolate in applicazione del criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti davanti al TAR Lazio. Condanna la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio, determinate in complessive Euro mille/00, di cui Euro novecento/00 per onorari, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA