Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18214 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 05/09/2011), n.18214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato

BUONGIORNO ALDO, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FASANO (OMISSIS), in persona del Sindaco elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio

dell’avvocato TORINO GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARPARELLI OTTAVIO, giusta delibera della Giunta Comunale n. 90 del

22 aprile 2010 e giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 534/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

9/03/09, depositata il 17/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Torino Gianfranco, (delega avv. Ottavio Carparelli),

difensore controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che nulla

osserva.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza impugnata depositata il 17 aprile 2009 la Corte d’appello di Lecce confermava la statuizione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta da M.A. nei confronti del Comune di Fasano per il riconoscimento del diritto ad essere assunto, ovvero ad essere mantenuto in servizio dal medesimo Comune, per avere svolto, senza soluzione di continuità, la medesima attività di accertatore di tributi comunali, già espletata alle dipendenze della Gestor spa. La Corte adita rigettava la domanda sul rilievo che il Comune non poteva effettuare alcuna assunzione di personale per gli anni 2008 e 2009, perchè lo vietavano le leggi finanziarie relative a quegli anni.

Avverso detta sentenza il M. propone ricorso con due motivi, il Comune di Fasano resiste con controricorso con cui si eccepisce l’inammissibilità del ricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso e la memoria del ricorrente.

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Con il primo motivo si denunzia violazione delle norme di diritto per omessa o solo apparente motivazione delle ragioni della decisione e nullità della sentenza ex art. 123 cod. proc. civ e 118 disp. att. cod. proc. civ.; con il secondo mezzo di lamenta violazione di legge (D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 63, comma 4) e difetto di motivazione;

Il ricorso è inammissibile per mancanza del quesito di diritto, nonostante le censure riguardino la violazione di legge; l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto.

Nè rileva che sia stato eccepito anche il difetto di motivazione, sia perchè manca il momento di sintesi prescritto dal medesimo art. 366 bis, sia perchè, trattandosi di questione di puro diritto, non viene in realtà lamentato alcun difetto di motivazione, il quale peraltro è ammissibile solo sull’interpretazione dei fatti, di cui in questo caso non si fa questione;

Il ricorso è in ogni caso manifestamente infondato nel merito giacchè il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 63, comma 4, prevede che, se alla scadenza della concessione, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall’ente locale, i dipendenti dei precedenti concessionari hanno solo priorità nell’assunzione e quindi, il diritto scatta solo ove l’ente locale decide a effettivamente di assumere, il che non è nella specie.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta per esborsi ed in Euro duemila per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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