Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18213 del 29/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18213 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 22916-2007 proposto da:
GABOPRIN SANTE LEOPOLDO C.F.GBRSTL65L06A703A, LESSIO
ANTONIA C.F.LSSNTN32D59H512M, GABORIN ANNA PAOLA
C.F.GBRNPL68L57A703U, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo
studio dell’avvocato MERLINI PAOLO, che li
2013
1547

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BINDA
LUIGI;
– ricorrenti contro

LESSIO

CESIRA

C.F.LSSCRM30A69H512N,

MENEGHETTI

Data pubblicazione: 29/07/2013

GIOVANNINA C.F.MNGGNN51A61A703A, MENEGHETTI VALENTINO
C.F.MNGVNT48P01A703U , elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato BRUSADIN SERGIO;
– controricorrenti –

LESSIO ELENA, MENEGHETTI SAUGO GRAZIELLA, MENEGHETTI
GIOVANNI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2000/2006 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito

l’Avvocato Merlini

Paolo

difensore

dei

ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

nonchè contro

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato nel febbraio-marzo 1997
Lessio Antonia e Gaborin Giovanni convenivano in giu-

Cesira, Lessio Zonta Elena, Meneghetti Giovanni, Meneghetti Guzzonato Giovannina, Meneghetti Saugo Graziella, Meneghetti Valentino Egidio, chiedendo che fosse dichiarato l’acquisto per usucapione, in loro favore, della
proprietà di alcuni terreni siti nel Comune di Rosà e di
Cassola.
Si costituivano in giudizio Lessio Cesira, Meneghetti
Guzzonato Giovannina, Meneghetti Valentino Egidio asserendo che gli attori avevano convissuto con Lessio Parolin Paola Orsola, la quale era comproprietaria della
metà dei beni in questione ed era deceduta nel 1993, per
cui non avevano posseduto anche la quota spettante a
quest’ultima. Precisavano che, negli anni 1971, 1988 e
1996 ; gli attori avevano acquistato dagli altri intestatari
quote di detti beni, così riconoscendo di non possedere
“animo domini”, come esclusivi proprietari, gli immobili
oggetto di causa.
Con sentenza 3.3.1999 il Pretore adito dichiarava

che

Lessio Antonia e Gaborin Givanni avevano acquistato
per usucapione la proprietà esclusiva dei beni in questione.

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dizio, innanzi al Pretore di Bassano del Grappa, Lessio

Avverso tale sentenza Lessio Cesira Marcella, Meneghetti Giovannina, Meneghetti Valentino proponevano appello cui resistevano Lessio Antonia, Gaborin Sante, Gabo-

deceduto. Espletata C.T.U., con sentenza depositata il
20.12.2006,in totale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Venezia rigettava la domanda
di acquisto per usucapione proposta da Lessio Antonia e
Gaborin Giovanni e condannava gli appellanti a rifondere
agli appellanti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Osservava la Corte di merito che gli appellati non avevano provato di aver compiuto alcun atto finalizzato ad escludere i comproprietari dal compossesso dei terreni in
questione ed, anzi, era emerso che nel 1971, in occasione
del frazionamento fra i Lessio di una pozione dei terreni in comunione e della cessione di essa a Gaborin Giovanni perché vi edificasse l’abitazione, “era stato pattuito fra i coeredi che tutti gli altri beni sarebbero rimasti
nella comproprietà indivisa di tutti fino alla morte della
madre e che, nel frattempo i terreni sarebbero stati gestiti, senza obbligo di rendiconto, dalla madre, dalla figlia
Antonia e dal di lei marito Giovanni, dato che questi ultimi vivevano con la Parolin e provvedevano ad assisterla
in caso di bisogno”.Per la cassazione di tale sentenza
propongono ricorso Lessio Antonia, Gaborin Sante Leo-

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rin Anna, quali eredi di Gaborin Giovanni, nel frattempo

poldo e Gaborin Anna Paola formulando due motivi con i
relativi quesiti di diritto illustrati da memoria.
Resistono con controricorso e successiva memoria Me-

Meneghetti Giovanni, Meneghetti Saugo Graziella e Lessio_Elena ved. Zonta non hanno svolto attività difensiva.
qAiQQALLs .7 9 e
I ricorrenti deducono:
1)violazione degli artt. 1158 e 1144 c.c. e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che, pur in
presenza di un possesso esercitato in modo esclusivo e
continuo, fossero necessari, ai fini dell’acquisto per usucapione, anche atti finalizzati a contrastare esplicitamente l’altrui compossesso;
2)violazione degli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione
all’art. 1144 c.c.; la Corte territoriale aveva erroneamente desunto dall’accordo fra le parti del 1971 la tolleranza e/o il consenso dei coeredi alla gestione del bene
stesso da parte degli attuali ricorrenti, nonostante che
dalla deposizione del teste Nussio Reginaldo non emergesse alcun elemento in tal senso e trattandosi, peraltro,
di atti di tolleranza risalenti al 1971, privi del carattere
di transitorietà e saltuarietà in quanto protrattisi per circa un trentennio.
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente rilevato che i controricorrenti, nella

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neghetti Valentino,Meneghetti Giovannina,Lessio Cesira.

memoria ex art. 378 c.p.c., hanno eccepito la

nullità

del ricorso introduttivo in quanto non sottoscritto anche
dell’avv. Paolo Merlini cui sarebbe stato conferito man-

unico sottoscrittore del ricorso.
E’sufficiente osservare sul punto che il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno soltanto
dei due difensori muniti di procura, allorché, come avvenuto nella specie, il ministero difensivo sia loro affidato dalla parte senza l’espressa volontà di esigere
l’espletamento congiunto dell’incarico stesso, atteso
che, ai sensi dell’art. 1716 c.c., in caso di coesistenza di
più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario
è abilitato al compimento dell’atto se la delega non
richieda l’azione congiunta( S.U. n. 11188/2003 n.
15478/2008).
Passando all’esame dei motivi di ricorso, la prima censura non coglie la “ratio decidendi”, laddove la Corte
di Appello ha affermato che il coerede può acquistare
per usucapione la quota di un altro coerede, ex art. 714
c.p.c., ove egli abbia posseduto per il tempo necessario
ad usucapire , “animo domini”,” in modo esclusivo e incompatibile con la possibilità di fatto di un godimento
comune con il coerede cui la quota appartiene, escludendo, sulla scorta di tale principio, che gli appellati aves-

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dato difensivo congiuntamente all’avv. Luigi Binda,

sero provato l’acquisto per usucapione

delle quote

degli immobili spettanti agli altri coeredi, “non essendo
stato dimostrato il compimento da parte loro di alcun

reni dei comproprietari o comunque a renderne impossibile ad essi il godimento”;d’altra parte, la sentenza impugnata ha evidenziato che il frazionamento e la vendita di quote dei beni agli appellati dimostrava che gli altri eredi non, si erano disinteressati degli immobili.
Trattasi di motivazione in linea con la giurisprudenza di
questa Corte che,in materia, ha affermato il principio secondo cui il coerede, rimasto nel possesso del bene ereditario, può usucapire la quota degli altri coeredi senza
che si necessaria l’interversione del titolo del possesso,
ove estenda l’estensione del possesso medesimo in
termini esclusivi ed, a tal fine, non è sufficiente che
gli altri partecipanti alla comunione ereditaria si siano
astenuti dall’uso comune della cosa, occorrendo, che il
coerede ne abbia goduto in modo incompatibile con la
possibilità di godimento altrui, così da evidenziare la
volontà inequivoca di possedere “uti dominus” e non
più “uti condominus”( Cass. n. 5226/2002; n.
13921/2001).
Il secondo motivo è pure privo di fondamento, avendo
la Corte di merito dato conto del difetto di prova, da

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atto finalizzato ad escludere il compossesso su quei ter-

parte degli appellati, del possesso esclusivo dei beni.
Va aggiunto che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte in tema di compossesso, il godimento esclusivo

di per sé, inidoneo a fa ritenere l’esercizio del possesso
“ad usucapionem” e non anche conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore,essendo necessario, ai fini dell’usucapione, la
manifestazione del dominio esclusivo sulla ” res”,

at-

traverso un’attività durevole, apertamente contrastante
ed incompatibile con il possesso altrui e gravando
l’onere

della relativa prova

su colui che

invochi

l’avvenuta usucapione del bene( Cass. n. 8152/2001 ; n.
19478/2007; n. 1367/1999)
Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento, in
favore dei controricorrenti, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali liquidate in 2.700,00 di cui E 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 30.5.2013

della cosa comune da parte di uno dei compossessori è )

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