Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18213 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.24/07/2017),  n. 18213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28589-2013 proposto da:

EDILCERBAIA DI S.A. & C S.A.S. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo

studio dell’avvocato CESARE ROMANO CARELLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FAUSTO MALUCCHI;

– ricorrente –

contro

L.A., L.L., SEL SPA (già SEL SRL), in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio

dell’avvocato THOMAS MARTONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

MARCO BALDASSARRI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1262/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che la Edilcerbaia di S.A. & C. sas ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 4.10.2012 della Corte d’Appello di Firenze con cui è stato respinto il gravame da essa proposto contro la pronuncia 410/2006 del Tribunale di Pistoia in materia di restituzione di somme e risarcimento danni da inadempimento;

che al ricorso resistono la Sel spa (già Sel srl) e i L.;

ritenuta, in via del tutto assorbente, l’inammissibilità del ricorso, come correttamente eccepito dai controricorrenti,

rilevato infatti che nella intestazione del ricorso si legge che la ricorrente è rappresentata e difesa dall’avv. Fausto Malucchi “giusta procura speciale a margine dell’atto introduttivo di lite”;

considerato che, come costantemente affermato da questa Corte, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura si rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale. Essa, inoltre, non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. a), “ratione temporis” applicabile, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati, salvo il suo conferimento mediante le forme dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata, alla stregua del secondo comma dello stesso art. 83 (tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 929 del 24/01/2012 (Rv. 621547; Sez. 2, Sentenza n. 9464 del 11/06/2012 Rv. 622644; Sez. 3, Sentenza n. 8708 del 09/04/2009 Rv. 607842);

considerato inoltre che il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (v. Sez. 3, Sentenza n. 8708/2009 cit.; Sez. 2, Ordinanza n. 18132 del 28/08/2007 Rv. 599376);

ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a nulla rilevando la procura speciale conferita in data 16.2.2015, dopo la notificazione del ricorso e del controricorso;

ritenuto che le spese vanno poste a carico della parte soccombente;

considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente r trii giudizio che liquida in Euro 2.300,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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