Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18213 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 05/09/2011), n.18213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE,

giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5158/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20/06/08, depositata il 22/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Coretti Antonietta, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che nulla

osserva.

Fatto

OSSERVA

La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con cui era stata accolta la domanda di C.A. nei confronti dell’Inps per il pagamento di Euro 20.193,46 a titolo di contributo riservato ai lavoratori socialmente utili D.Lgs. n. 468 del 1997, ex art. 12 e del D.M. 21 maggio 1998, art. 3; la Corte escludeva si fosse verificata la decadenza annuale, eccepita dall’Istituto, D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, per la mancanza di un provvedimento esplicito dell’Istituto contenente le indicazioni prescritte dal quinto comma del medesimo articolo;

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso deducendo la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e del D.L. n. 384 del 1992, art. 4, essendosi verificata la decadenza dall’azione giudiziaria; Il C. resiste con controricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Infatti, sulla questione della decadenza si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 12718 del 29/05/2009, con cui si è affermato: “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al citato art. 47, comma 5.”.

Contrariamente a quanto si assume in controricorso, non vi è poi dubbio che l’assegno previsto per i soggetti impegnati in lavori socialmente utili costituisca una prestazione temporanea, a carico della gestione di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 24, soggetta quindi alla decadenza annuale, in quanto al pari di altre prestazioni, ad es. indennità di disoccupazione, viene prevista con durata limitata nel tempo, finchè dura l’evento a cui viene ricollegata, a differenza delle prestazioni pensionistiche di durata illimitata nel tempo;

il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Il contrai giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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