Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18212 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.24/07/2017),  n. 18212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22557-2013 proposto da:

T&D WATER TECHNOLOGIES AND DEVELOPMENT DI ING A TALAMALI & C

SNC (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati LUCIA CASELLA, GIOVANNI SCUDTER;

– ricorrente –

contro

MORETTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 80,

presso lo studio dell’avvocato LUDOVICO GRASSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO PITTALA’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 772/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza 14.6.2013 ha rigettato il gravame proposto da T & D Water Technologies and Development contro la sentenza (n. 713/2008) del locale Tribunale che – per quanto qui interessa nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva disatteso la domanda di risarcimento danni da essa promossa quale committente cessionaria di un contratto di appalto concluso il 20.9.2000 tra la IMA sas e l’appaltatrice Moretti spa ed avente ad oggetto la costruzione di un capannone prefabbricato in (OMISSIS).

Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale ha osservato – con riferimento a tale domanda risarcitoria proposta contro la Moretti per cattiva esecuzione di lavori di costruzione del manufatto – che, fermo il principio di libertà delle forme del contratto di appalto e della sostituzione di un contraente all’altro, nel caso di specie, avendo le parti originarie del contratto ritenuto di utilizzare la forma scritta, l’atto di cessione avrebbe dovuto seguire la forma in concreto adottata per il negozio ceduto, anche in considerazione della clausola di riserva della proprietà inserita nel contratto originario che non avrebbe potuto essere stipulata se non per iscritto.

Contro tale decisione ricorre per cassazione la T & D Water Technologies and Development con due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Moretti spa.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, ritenendo fondato il primo motivo, avente natura assorbente e preliminare rispetto al secondo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo la società ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325,1350,1406 e 1407 c.c.criticando la sentenza impugnata per avere escluso la sua legittimazione attiva nell’azione risarcitoria relativa al primo capannone: la Corte d’Appello, pur avendo affermato correttamente in linea di principio che il contratto di appalto possa essere ceduto anche per consenso tacito (non essendo l’appalto soggetto alla forma scritta ad substantiam), avrebbe poi errato nel ritenere che, essendo stato il contratto originario (tra IMA e Moretti) concluso per iscritto, anche la cessione avrebbe dovuto rivestire la forma scritta.

1.2 Col secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., rimproverandosi alla Corte d’Appello di avere dapprima qualificato il contratto come appalto e poi applicato le regole della vendita con riserva di proprietà, attraverso una erronea interpretazione delle norme sull’interpretazione dei contratti.

2 Il primo motivo è fondato.

Come costantemente affermato da questa Corte, l’appalto è un contratto a forma libera, la cui cessione può desumersi dalla volontà comunque manifestata dalle parti (tra le varie, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3916 del 19/02/2014 Rv. 629734; Sez. 2, Sentenza n. 11381 del 19/12/1996 Rv. 501427.

Ebbene, la Corte d’Appello di Brescia, pur partendo da una premessa corretta (avendo opportunamente richiamato tale principio), ha ritenuto tuttavia che tale regola non debba trovare applicazione qualora le parti, come nel caso in esame, abbiano stabilito di utilizzare la forma scritta: la violazione di legge è palese, perchè per individuare la forma che deve rivestire la cessione di un contratto non va considerata la forma utilizzata in concreto dai contraenti per il contratto originario, ma quella che la legge prescrive e – come si è detto – per l’appalto la legge non impone la forma scritta, come si desume agevolmente dalla elencazione contenuta nell’art. 1350 c.c..

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio per un nuovo esame del gravame sulla scorta del citato principio di diritto con particolare riferimento alla idoneità o meno dei fatti concludenti dedotti dall’appellante a sostegno della tesi della cessione, restando logicamente assorbito l’esame dell’altro motivo di ricorso.

Il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della Corte d’Appello di Brescia, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbitOil secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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