Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18212 del 16/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14148/2012 proposto da:

E.P., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DI PRISCILLA

4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DAVIDE DRUDA giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTIGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 28/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 50/06/2009 la C.T.P. di Padova rigettava il ricorso proposto da E.P. avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Este, a motivo dell’intervenuta decadenza del diritto alla agevolazioni c.d. “prima casa”. In particolare, la contribuente contestava la tempestività e la legittimità dell’avviso di liquidazione, notificato oltre il termine di tre anni previsto a pena di decadenza dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2. Di contrario avviso si esprimevano i primi giudici, i quali ritenevano operante la proroga biennale dei termini contenuta nella L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, estensibile anche alle ipotesi di cui al comma 1 bis della stessa disposizione, come nel caso in esame.

Proponeva appello la contribuente, eccependo l’erroneità della sentenza in quanto fondata su una norma di proroga ritenuta inesistente ed in quanto l’affermazione in essa contenuta circa la sufficiente motivazione si riduceva ad una formula di stile. Contestava, altresì, l’omessa pronuncia in ordine all’eccepita illegittimità ed infondatezza della pretesa, avendo l’Ufficio omesso di fornire la prova della decadenza dall’agevolazione ed in ordine alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni. La C.T.R. di Venezia – Mestre, Sez. 16, con sentenza in data 12/4/2011 confermava la decisione di primo grado, rigettando l’impugnazione.

Avverso la predetta decisione ricorre per cassazione la contribuente, chiedendone l’annullamento col favore delle spese, deducendo quattro motivi di ricorso.

Si è costituita l’Agenzia delle entrate, la quale resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente col primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la C.T.R. omesso di pronunziarsi su due motivi di gravame sottoposti alla cognizione del giudice di appello. In particolare, sull’illegittimità ed infondatezza della pretesa tributaria, stante la carenza di prova relativa alla decadenza dell’agevolazione concessa (nella specie, mancato trasferimento della residenza); sulla richiesta di disapplicazione, in via subordinata, delle sanzioni.

1.1. Entrambi i motivi sono infondati.

1.1.2. Invero, quanto al primo rilievo basta osservare che l’avviso di liquidazione è stato notificato alla parte in Padova, ossia presso il luogo di residenza anteriore all’acquisto, ciò vale a confermare come la stessa non abbia mai provveduto al trasferimento di residenza dichiarato. Nessuna prova è stata fornita dell’avvenuto trasferimento di residenza da parte della contribuente. E di ciò si da atto nella sentenza impugnata laddove, nel rigettare lo specifico motivo di gravame proposto, si ritiene la decisione di primo grado sufficientemente motivata, con espresso riferimento al fatto che “non risulta vi sia stato alcun trasferimento di residenza..”, così confermando la sussistenza di idonei elementi probatori atti a confermare quanto sostenuto dall’Ufficio, documentalmente riversati in atti sin dal giudizio di primo grado (mediante l’allegazione degli estratti dell’anagrafe tributaria e della comunicazione resa dal comune di Forte dei Marmi).

1.2.3. Quanto al secondo rilievo, questo risulta inammissibile poichè la parte ha omesso di svolgere specifiche censure argomentative da cui il giudice del gravame potesse trarre la mancanza di colpevolezza o la sussistenza di un errore scusabile ai fini della paventata disapplicazione.

2. Infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui la parte deduce la nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle ragioni sottese all’estensibilità della proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, anche al comma 1-bis del medesimo articolo. Al riguardo, questa Corte ha già ripetutamente espresso il principio della applicabilità della proroga alle ipotesi di violazione della normativa regolante le agevolazioni tributarie, tra cui rientra la fattispecie in oggetto, ritenendo manifestamente infondata la tesi opposta (Cass., ord. n. 4321 del 2009; ord. n. 12069 del 2010; sent. n. 24575 del 2010; da ultimo sent. n. 2802 del 2016). Deve infatti osservarsi, conformemente a quanto esposto in ricorso, che il comma 1 bis, con la dizione “le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite..” esprime testualmente il concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative alla enunciazione del valore degli immobili di cui al comma che precede. Da ciò si deduce che la proroga prevista nel comma 1, per le violazioni in esso contenute si applica anche a quelle di cui al comma 1 bis, senza necessità di un esplicito richiamo. D’altro canto, la previsione in entrambi i commi di un condono per le violazioni previste, impone tale conclusione, essendo del tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso.

Conforta tale tesi la constatazione che la prima stesura dell’articolo in questione conteneva il solo comma 1, e, allorchè fu aggiunto il comma 1 bis, unitamente alla previsione del condono (D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis), fu contestualmente modificata la rubrica del medesimo con la aggiunta della dizione “proroga dei termini”, il che rende ben chiara la intenzione del legislatore di riferire la proroga anche alle ipotesi di nuova previsione.

Infine, va altresì osservato a conferma di quanto in precedenza esposto che è invalso nella legislazione concernente i condoni fiscali l’uso di concedere proroghe alla autorità incaricata degli accertamenti, in relazione al maggior lavoro che l’esame delle istanze di condono impone agli Uffici, (v. tra i molti la L. n. 413 del 1991, art. 57) il che ulteriormente conferma la identità di “ratio” delle disposizioni in commento, che conferma la tesi accolta (in relazione al noto brocardo “ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio”).

3. Parimenti infondato è anche il terzo motivo di ricorso con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del D.L. n. 289 del 2002 (rectius L.), art. 10 (rectius art. 11), commi 1 e 1-bis. Sul punto possono richiamarsi le argomentazioni spese a sostegno del rigetto del motivo precedente, evidenziandosi, peraltro, che nessun contrasto con lo statuto del contribuente (nella specie l’art. 3) è ravvisabile, posto che la legittimità della proroga – per cui non è necessaria alcuna ulteriore previsione specifica rispetto a quella già prevista dal precedente comma 1, stante il chiaro richiamo che il comma 1 bis formula nei confronti del comma 1 – trova fondamento nell’art. 97 Cost..

4. Infondato è anche l’ultimo motivo di ricorso con cui la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 10 (rectius art. 11), commi 1 e 1 bis, non avendo la Corte territoriale considerato l’inapplicabilità della proroga disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, ad un termine che, nel caso in esame, non era ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore della novella legislativa (al 23.2.2003 stanti le modifiche apportate dalla L. n. 27 del 2003 alla L. n. 289 del 2002). Sul punto, va precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, trova applicazione sia ai termini pendenti alla data di entrata in vigore della legge che a quelli che cominciano a decorrere durante il periodo di sospensione, perchè, in diretta dipendenza dalla natura giuridica della sospensione temporale, la legge che la dispone rende irrilevante che l’inizio del termine cada prima e fuori del periodo di sospensione o al suo interno (v. in termini, sul precedente condono edilizio, Cass., sent. n. 15118 del 2006 e sulla L. n. 289 del 2002, ord. n. 279 del 2013 e ord. n. 24683 del 2014).

5. In conclusione, va rigettato il ricorso.

6. Quanto alle spese di giudizio, già interamente compensate tra le parti con riferimento ai due gradi precedenti, ricorrono giustificati motivi per disporne la compensazione anche nel presente grado di legittimità, stante la natura interpretativa delle questioni sollevate.

PQM

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA