Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18212 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 05/09/2011), n.18212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO,

giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G. (OMISSIS), M.C.

(OMISSIS), M.M. (OMISSIS), M.C.

(OMISSIS), V.L. (OMISSIS), M.

L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TIRSO 90, presso lo studio dell’avvocato PATRIZI GIOVANNI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONATO DI PINTO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1424/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

24/03/09, depositata il 07/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Coretti Antonietta, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Patrizi Giovanni, difensore dei controricorrenti che

si riporta agli scritti sottolineando la tardività di ricezione del

ricorso principale;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che nulla

osserva.

Fatto

OSSERVA

Con ricorso al Tribunale di Bari M.L. ed altri cinque lavoratori, operai agricoli a tempo determinato, convenivano in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il loro diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione dell’anno 2001; i ricorrenti – premesso che il trattamento di disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sostenevano che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.

La domanda veniva accolta dalla Corte d’appello di Bari.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo. Le parti private resistono con controricorso. Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 comma 4, lett. a), nonchè in relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.

In primo luogo il ricorso è tempestivo, la sentenza impugnata fu infatti depositata il 7 aprile 2009, mentre il ricorso fu consegnato all’ufficiale giudiziario il 6 aprile 2010 e notificato a mezzo posta il giorno 7 successivo; è vero poi che detta notifica non andò a buon fine perchè il destinatario risultava trasferito, tuttavia il processo notificatorio fu poi proseguito tempestivamente il 3 settembre 2010. E’ stato infatti affermato (Cass, Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009) che ” In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.” Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente principio:

“Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, convertito in L. 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva.” Il ricorso va quindi accolto.

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo- Condanna i soccombenti al pagamento delle spese dell’intero giudizio liquidate, quanto al primo grado, in complessivi Euro trecentoquaranta, di cui settantacinque per diritti e duecentoquarantacinque per onorari; per il secondo grado in complessivi Euro quattrocentocinquanta, di cui settantacinque per diritti e trecentocinquantacinque per onorari;

per il presente giudizio in Euro trenta per esborsi e in Euro centonovantacinque per onorari, oltre accessori per ciascuna liquidazione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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